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V                          /56.98.11
OGGETTO: Trasferimento sedi farmaceutiche del Comune di Palermo. Istanze ammissibili.

   
   
   
   ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                P A L E R M O

               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato fa presente che, in forza della sentenza del T.A.R. Sicilia, I Sez., 7 ottobre 1997 n. 1711, l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di prendere contestualmente in considerazione -ai sensi dell'art.5 secondo comma della legge 8 novembre 1991 n.362- tutte le istanze di trasferimento di farmacie prodotte nel Comune di Palermo entro l'11 novembre 1992; data questa coincidente con il rigetto -da parte dell'autorità competente- di una di tali istanze, a sua volta annullato dallo stesso T.A.R. con precedente sentenza 29 luglio 1996 n. 1111.
               Ciò premesso vien chiesto se rientrano nel novero delle istanze da considerare:
   a)- quella della dott. XXXXXXX del 25 giugno 1985, esistente agli atti "in fotocopia priva del timbro d'entrata e del numero di protocollo", prodotta brevi manu dall'interessata nel gennaio del 1992 (come attestato, in calce al documento stesso dal funzionario ricevente); della quale ha chiesto giovarsi allo stesso fine del trasferimento, come pure emerge dalla richiesta di avviso, il dott. Michele Orlando, succeduto alla dott. XXXXXX nella titolarità della farmacia;
       b)- quella della dott. YYYYYY , presentata il 21 ottobre 1991.
               Al riguardo codesto Assessorato si esprime affermativamente circa la prima delle ricordate istanze, mentre nulla dice in ordine alla seconda.
   
               2. Prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 362/1991, la normativa allora vigente consentiva la valutazione delle eventuali istanze di trasferimento delle sedi farmaceutiche soltanto in sede di revisione biennale della pianta organica comunale delle farmacie stesse.
               Ferma restando tale situazione, con la richiamata legge n. 362/1991, è stata altresì introdotta (art.5 secondo comma), la possibilità per i farmacisti di chiedere il trasferimento della farmacia "in una zona di nuovo insediamento abitativo", indipendentemente dalla procedura di revisione della pianta organica di cui si è detto.
               Questa evoluzione risulta bene inquadrata dal T.A.R. Sicilia nella riferita sentenza n.1111/1996, dove il Tribunale rileva che "la determinazione della circoscrizione delle sedi delle farmacie" può avvenire sia in sede di revisione della relativa pianta organica, sia "su impulso di parte", ai sensi appunto del secondo comma dell'art.5 della legge n.362/1991.
               Tale duplicità di procedimenti è alla base dell'annullamento del sopra ricordato provvedimento di rigetto dell'Amministrazione, che rinviava il trasferimento di una farmacia - richiesto ai sensi del secondo comma dell'art.5 della legge n.362/1991 - al futuro procedimento di revisione della pianta organica comunale (art.5 cit., primo comma).
               Discende dalle considerazioni sin qui svolte che le domande che l'Amministrazione deve valutare in ottemperanza alla citata sentenza del T. A. R. Sicilia n. 1711/1997, sono comprese tra l'entrata in vigore dell'art.5 secondo comma della legge n. 362/1991 -che, come si è detto, introduce il        fondamento delle domande stesse- e l'11 novembre 1992, data di formazione dell'atto amministrativo poi annullato dal giudicato in questione. Ciò che del resto -sia pur implicitamente- codesto Assessorato sembra ritenere nella richiesta di avviso.
               Nella fattispecie trattasi dunque di accertare se le istanze della dott. XXXXXX e della dott. YYYYYY possano considerarsi comprese nel periodo come sopra delimitato; atteso che - com'è ovvio - nessun beneficio, nella specie il trasferimento ex art.5 secondo comma della legge n.362/1991, può essere richiesto prima dell'entrata in vigore della legge che lo istituisce.
   
   
               3. Così impostato il quesito, - in stretta aderenza, peraltro, al giudicato amministrativo da cui lo stesso trae origine - la relativa soluzione appare ictu oculi negativa per la dott. YYYYYY , la cui domanda di trasferimento precede - sia pure di un solo mese - l'entrata in vigore della legge n. 362/1991. Sul punto, pertanto, non può che condividersi l'orientamento espresso nella richiesta di avviso.
               Un più articolato esame richiede invece il caso della dott. XXXXXXXX, la cui soluzione appare connessa alle seguenti tre questioni già accennate in narrativa: la prima concernente le eventuali irregolarità formali dell'istanza di trasferimento del 1985, come ripresentata dall'interessata nel gennaio del 1992; la seconda consistente nel punto se tale ripresentazione dell'istanza de qua possa assumere o meno la veste di una vera e propria riproposizione della domanda stessa ai sensi dell'art.5 secondo comma della legge n.362/1991; la terza - infine - se l'eventuale esito favorevole del procedimento riguardante la dott. XXXXX possa o meno giovare al dott. ZZZZZZZZ, succedutole, come sopra detto, nella titolarità della farmacia.
       
               4. Circa la prima questione va preliminarmente constatato che la documentazione consegnata per le vie brevi all'amministrazione nel gennaio 1992 dalla dott. XXXXX consiste - a quanto è dato osservare dagli atti che corredano la richiesta di parere - in tre fotocopie informi rispettivamente: della domanda di trasferimento in altra sede della propria farmacia in occasione della revisione della pianta organica del comune di Palermo che l'interessata aveva già inviata al Medico provinciale di Palermo (allora competente), in data 25 giugno 1985, nonchè della relativa documentazione postale (ricevuta ed avviso di ricevimento).
               Dagli atti non si desume, per contro, alcuna riassunzione di tale documentazione nel protocollo dell'Amministrazione ricevente.
               Tale situazione di fatto, secondo lo scrivente, sembra dimostrare che l'Amministrazione, nel 1992, si limitò ad acquisire le fotocopie esibite dalla dott. XXXXX in via del tutto informale, ritenendole, a quanto pare, un mero duplicato di atti già a suo tempo formalmente ricevuti; ciò che potrebbe spiegare - fra l'altro - la mancata apposizione sui medesimi di un nuovo timbro d'ingresso e di un nuovo protocollo. Non appare pertanto sostenibile, essendo così risolta anche la seconda questione, che la documentazione presentata dalla dott. XXXXXX nel 1992 possa assumere veste di istanza di trasferimento ai sensi del secondo comma dell'art.5 della legge n. 362/1991.
               Tutto ciò appare del resto confermato dalla lettera 21 marzo 1992 n.30300842/3° IRS, con la quale l'Amministrazione comunicò all'interessata che la sua istanza di trasferimento di esercizio farmaceutico sarebbe stata "esaminata in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie" del Comune di Palermo; vale a dire negli stessi termini ed allo stesso fine per il quale era stata originariamente proposta il 25 giugno 1985.
               Le conclusioni come sopra raggiunte nei confronti della dott. XXXXX precludono ovviamente in radice la possibilità di accogliere -ai fini che qui interessano- la richiesta del dott. ZZZZZZZZ intesa a giovarsi della posizione della dott. XXXXXXX sua dante causa nella titolarità dell'esercizio farmaceutico de quo.


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