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II                        /54.98.11
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli a 66 posti di dirigente tecnico forestale. Riserva posti per i soggetti di cui all'art. 23 della l.r. 67/88.

   
   
   
              Assessorato regionale
              agricoltura e foreste
              Direzione regionale foreste
                               P A L E R M O

   
               1. Con la nota suindicata, codesta Direzione regionale, premesso che nella G.U.R.S. n. 2 del 14 gennaio 1995 è stato pubblicato il bando di concorso per titoli a 66 posti di dirigente tecnico forestale, recante all'art. 1, lett. a), una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso per coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 19, comma 2, della l.r. 25/93, e che quest'ultima disposizione è stata modificata dall'art. 3, comma 1, della l.r. 6 aprile 1996, n. 24 e quindi in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, chiede quale sia la normativa da applicare al concorso di che trattasi.
       
               2. Prima di procedere all'esame dello specifico problema posto da codesta Amministrazione sembra opportuno ricostruire il sistema normativo relativo alla riserva di posti nei pubblici concorsi in favore dei c.d. "articolisti".
                   L'art. 7, comma 1, della l.r. 15 maggio 1991, n. 27 prevedeva, per coloro che avessero partecipato con profitto ai corsi di cui agli artt. 1 e 5 nonchè per i soggetti che avessero preso parte, per un periodo non inferiore a 180 giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della l.r. 11 marzo 1988, n. 67, una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso per qualifiche o profili uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato. Successivamente l'art. 19, comma 2, della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 ha sostituito il testo dell'art. 7, c. 1 della citata l.r. 27/91 introducendovi la condizione che i predetti soggetti fossero in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso.
               Infine, è intervenuta la legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che, all'art. 3, ha sostituito l'inciso "ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso" con quello "ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni", ponendo, dunque, una nuova condizione (risultante dal rinvio alle disposizioni dell'art.1 della l.r. 85/95) ossia che i beneficiari della riserva fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995.
               Il bando del concorso di che trattasi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana -Serie speciale concorsi- n. 2 del 14 gennaio 1995 e quindi a quell'epoca la condizione posta dalla normativa vigente per potere usufruire del diritto alla riserva era che i candidati fossero in servizio alla data di pubblicazione del bando. Ora, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. V 13 gennaio 1996, n.46; 12 ottobre 1997, n. 1216), in materia di concorsi per l'accesso a posti di pubblico impiego, il principio secondo cui le norme legislative o regolamentari vigenti alla data di emanazione del bando devono essere applicate ancorchè non richiamate espressamente nel bando stesso non vale per le norme    entrate in vigore successivamente, per le quali non è configurabile da parte del bando alcun rinvio; per cui tali norme non modificano i criteri dei concorsi già banditi, a meno che, in deroga alla regola generale, ciò non sia chiaramente stabilito dalle norme stesse.
               Pertanto si ritiene che i candidati del concorso a 66 posti di dirigente tecnico forestale, per poter usufruire della riserva in discorso, dovevano essere ancora in servizio alla data di pubblicazione del bando e cioè il 14 gennaio 1995.
               E' appena il caso di ricordare in fine che il coma 3 dell'art. 19 l.r. 25/1993 (di modifica dell'art. 20 l.r. 27/91 e a sua volta modificato dall'art. 3, co. 2, l.r. 24/96), più volte richiamato nella nota cui si risponde, riguarda esclusivamente le assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali riconducibili ai contratti nazionali degli enti locali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo.


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