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II                        /51.98.11
OGGETTO: Permessi ex art. 33 comma 3, l. 104/92. Compatibilità con l'articolazione dell'orario su cinque giorni.

   
   
   
                      Assessorato regionale beni
                       culturali, ambientali e p.i.
                       Gruppo III B.C.
                                               P A L E R M O

p.c.              Direzione regionale del
                         personale e ss.gg.
                                               S E D E

               1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato, a seguito dell'adozione di un nuovo orario di lavoro basato su cinque giorni lavorativi per settimana, chiede il parere dello Scrivente in merito alla compatibilità con il nuovo orario dei tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, della l. 104/92. In particolare viene chiesto "se sia conforme al dettato normativo convertire i predetti tre giorni di permesso in 18 ore mensili, tenuto conto che durante la settimana lavorativa sono previsti rientri pomeridiani obbligatori al fine di raggiungere le 36 ore settimanali previste dalla legge".
   
               2.- Ai fini della soluzione del quesito giova premettere una breve rassegna della normativa vigente in subjecta materia.
                   A norma dell'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, la fruizione delle tre giornate di permesso mensili da parte di prestatori di lavoro ivi previsti viene qualificato come "diritto". Tali permessi, nel silenzio della legge, erano ritenuti non retribuiti e quindi recuperabili diversamente da quelli previsti dal comma 2, che ne prevede espressamente la retribuzione. Successivamente il legislatore, rilevata la irragionevolezza della differenza di trattamento dei permessi in discorso, basata sull'età del bambino handicappato bisognoso di assistenza (nel primo caso, al di sotto dei tre anni, nel secondo caso dopo il compimento dei tre anni), è intervenuto con una norma di interpretazione autentica delle parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile", di cui al comma 3, "nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito" (art.2, co. 3 ter, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, conv. dell'art. 1, co. 1, l. 27 ottobre 1993, n. 423).
               Il legislatore regionale, con l'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, in tema di congedo straordinario, ha sostituito il terzo ed il quarto comma dell'art. 44 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, stabilendo, per la parte che qui interessa, che "non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
               Ciò premesso, passando al regime della "settimana corta", giova richiamare la circolare della Direzione regionale del personale e dei ss.gg. n. 097/ORG-5/97 del 13 gennaio 1998, secondo cui "eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, etc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pemeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario di lavoro in cinque giornate lavorative", precisando che "in detta    
   eventualità non si deve procedere ad alcun recupero ..... salva sempre ogni valutazione sulla iterazione o speciosità della richiesta in corrispondenza della giornata di rientro pomeridiano". Tale direttiva è in linea col punto 4 dell'allegato A al C.C.N.L. integrativo del comparto "Ministeri" 1994-1997 di cui al D.P.C.M. 29 agosto 1997 il quale, alla lett. c), stabilisce che "le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza".
               Conseguentemente, l'Ufficio ritiene di dover dare risposta negativa al quesito sulla convertibilità in 18 ore dei tre giorni di permesso di cui sopra ai fini dell'incidenza sul computo delle 36 ore settimanali nel regime della c.d. "settimana corta", riservandosi di tornare sull'argomento dietro eventuali diverse valutazioni della competente Direzione regionale, che legge per conoscenza.


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