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   II                      /48.98.11
OGGETTO: Personale regionale soggetto alla rilevazione automatizzata delle presen ze. Giornalisti dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione.

   
   
                            Segreteria Generale
 
   p.c.                 Direzione regionale  del personale e dei servizi generali
                                           (rif.nota 19.2.1998, n.60212/97-1222/98)
   
                                                                                                 LORO SEDI

   
   1.          Con la nota suindicata di pari oggetto codesta Segreteria generale, su suggerimento della Direzione regionale del personale e ss.gg., consulta lo scrivente in ordine all'applicabilità ai giornalisti in servizio presso l'Ufficio stampa e documentazione di questa Presidenza della rilevazione automatizzata delle presenze, estesa dalla Giunta regionale a tutto il personale regionale, ad eccezione dei direttori regionali e dei capi di Gabinetto. Con la stessa nota si chiede altresì all'Ufficio "di volersi pronunciare circa la titolarità della competenza alla validazione delle assenze dalla sede di servizio a qualunque titolo verificate nei confronti delle unità in parola (congedi ordinari, congedi straordinari, etc.)".
               Sul primo punto, codesto generale Ufficio, nel richiamare la nota della predetta Direzione del 19 febbraio 1998 -la quale si è espressa  nel senso che i giornalisti dell'Ufficio stampa non siano assoggettabili al sistema di controllo de quo, incompatibile con le clausole del C.C.N.L. di categoria-, precisa che le residue perplessità su tale conclusione derivano "esclusivamente dalla ritenuta opportunità, giuridicamente rilevante, che venga quotidianamente registrata la presenza in servizio delle unità che tale Ufficio compongono".
               Sul secondo punto codesta Segreteria generale non prende alcuna posizione.
   
   2.          E' incontroversa l'applicabilità alla Regione, ex art.72 l.r. 29 ottobre 1985, n.41, del contratto nazionale di lavoro giornalistico, quanto al trattamento giuridico ed economico dei giornalisti dell'ufficio stampa e documentazione. La divergenza di vedute tra Avvocatura distrettuale dello Stato e Consiglio di giustizia amministrativa riguarda soltanto l'applicazione dell'art.46, relativo alla stipula di contratti integrativi, esclusa dalla prima (parere 30 ottobre 1997, n.27108), per la mancanza di una previsione ad hoc nella legislazione regionale; ostacolo che il secondo (parere S.c. 28 febbraio 1998, n.112/98) ritiene invece superabile sotto il riflesso che il legislatore regionale, "nel considerare applicabile il contratto nazionale di lavoro per i giornalisti intende recepire in via di massima la disciplina del C.C.N.L. nel suo complesso".
               L'esplicito rinvio operato dal citato art.72 l.r. 41/1985 del C.C.N.L. per i giornalisti, il cui art.7 esonera dall'osservanza degli orari di lavoro anche i redattori capo, non consente di effettuare una differenziazione tra i componenti dell'ufficio stampa -quanto al sistema di rilevamento di detti orari- del genere di quelle effettuate dalla giunta regionale con le delibere citate nella richiesta di parere tra i direttori regionali e i dirigenti superiori e dirigenti e tra i capi degli uffici di Gabinetto e gli altri componenti di tali uffici.
       
               Lo scrivente, pertanto, concorda con il punto di vista della Direzione regionale del personale sulla inapplicabilità ai predetti dipendenti del sistema di controllo automatizzato della presenza in ufficio, valevole per la generalità degli impiegati regionali, atteso il particolare status giuridico riconosciuto ai primi dal legislatore regionale in virtù della speciale natura dell'attività da essi svolta.
               Ciò non toglie tuttavia che la presenza giornaliera in ufficio degli impiegati di cui trattasi, sia pure svincolata dal rispetto di precisi riscontri cronometrici, vada comunque rilevata, non foss'altro che per porre in grado l'Amministrazione competente di verificare specularmente la durata delle assenze. Non sembra quindi confliggere con l'art.7 del C.C.N.L. l'istituzione di un registro dei presenti, suggerita dalla Direzione regionale del personale, consona all'inserimento dei predetti soggetti nell'organizzazione dell'Ente che costituisce uno dei connotati del rapporto di pubblico impiego.
   
   3.          Il secondo quesito, relativo alla competenza alla "validazione" delle assenze dei dipendenti di cui trattasi, non sembra comportare particolari difficoltà. L'Ufficio stampa e documentazione, infatti, al pari degli altri uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, è coordinato, "per quanto concerne lo svolgimento dei rapporti di servizio dei dipendenti", da codesta Segreteria generale; e in tale azione di coordinamento sembra rientrare il riscontro della validità dei motivi delle assenze dei componenti il predetto ufficio, dietro rapporto del più anziano degli addetti all'ufficio stesso.


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