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V                          /45.98.11
OGGETTO: Art. 9 l.r. 16 aprile 1986 n. 19 e art. 48 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. Compatibilità.

   
   
   
                    PRESIDENZA DELLA REGIONE
                     Segreteria generale
                                       P A L E R M O
   
   
   
               1. L'art. 9 primo comma lett. f) della l.r. 16 aprile 1986 n. 19 prevede che del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Teatro Massimo Bellini di Catania faccia parte anche "un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo" eletto dall'assemblea dei "lavoratori stabilizzati" del teatro stesso.
               L'art. 48 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 dispone che "sono abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo".
               A fronte di tali norme - palesemente divergenti nel contenuto - codesta Segreteria generale, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se le stesse siano o meno fra loro compatibili.
   
               2. Vale la pena ricordare che l'art. 9 della l.r. n. 19/1986, per quanto qui interessa, riproduce in sostanza l'art. 13 della legge 14 agosto 1967 n. 800, recante il "nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"; norma questa che il Consiglio di Stato (Sez. I, parere 22.2.1995 n. 498) ha ritenuto senz'altro incompatibile con l'art. 48 del D.L.vo n. 29/1993. Non essendo dunque in causa l'estensione di quest'ultima disposizione oltre i confini dell'amministrazione statale strettamente intesa, ed in particolare la sua applicabilità al settore lirico-sinfonico - nel cui ambito il teatro Massimo Bellini astrattamente si colloca - il conflitto di norme sopra ipotizzato va risolto tenuto conto dei principi in tema di rapporti tra legislazione statale e regionale.
   
               3. Al riguardo è necessario premettere che l'art. 48 del D.Leg.vo n. 29/1993 dà attuazione - in sede statale - all'art.2 primo comma lett. a, ultima parte, della legge 23 ottobre 1992 n.421, che delega il Governo della Repubblica a prevedere - fra l'altro - "nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni".
               Ai sensi, poi, del secondo comma dello stesso art.2 "i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica"; vale a dire norme che limitano - com'è noto - la competenza legislativa regionale anche esclusiva (quale ricorre nella fattispecie: cfr. art.14 lett. p Sta.Si.).
               Deriva dal riferito sistema normativo che ad incidere eventualmente sulla legislazione regionale non sono i decreti delegati traenti origine dalla legge n.421/1992 (e nemmeno quindi l'art. 48, qui in considerazione, del D.Leg.vo n.29/1993); bensì - per espresso dettato del richiamato art. 2 della legge n.421/1992 - i principi desumibili dallo stesso art.2, tra i quali appunto quello di "prevedere nuove forme di partecipazione, etc.".
               Ora, se è vero che quest'ultimo principio è stato attuato in sede statale nel senso del più volte citato art. 48, dando anche luogo all'ampia abrogazione di norme ivi sancita, del pari chiaro è - secondo quest'Ufficio - che tale forma di attuazione non è l'unica a cui lascia adito la generica formula in che si sostanzia il "principio" stesso di cui trattasi.
               Atteso che - in altri termini - l'enunciazione in discorso appare più programmatica che dotata di contenuto univoco e vincolante, non sembra che la stessa possa tout court ottenere l'effetto di cancellare dall'ordinamento regionale norme sostanziali quale l'art. 9 primo comma lett. f della l.r. n. 19/1986. Ma tutto ciò, ovviamente, fermo restando l'obbligo della Regione di ridisciplinare con propria legge la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori all'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni.
               Per i motivi sopra esposti si è del parere che non ricorra nella fattispecie l'incompatibilità fra legge statale e regionale prospettata nella richiesta di parere.


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