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    III                   43/98.11
OGGETTO: Consorzi A.S.I. - Espropriazione suoli per insediamenti industriali.

   
   
   
   ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
                                       P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato rivolge allo scrivente una serie di quesiti, concernenti varie problematiche legate alle espropriazioni dei suoli da acquisirsi da parte dei Consorzi per poi essere ceduti per iniziative industriali, posti allo stesso dal Consorzio A.S.I. di Enna. In particolare si chiede di sapere:
   1) se la triplicazione dell'indennità di base ex art. 17 l. 865/71 possa essere riconosciuta anche in favore di coltivatori diretti non iscritti allo S.C.A.U.;
   2) quale comportamento adottare per quei fondi rimasti interclusi a seguito delle espropriazioni;
   3) se la triplicazione di indennità di cui sopra possa essere regolarmente riconosciuta nell'ipotesi in cui il fondo da espropriare appartenga a due coniugi in regime di comunione e di cui uno solo coltivatore diretto iscritto allo S.C.A.U.;
   4) quale comportamento adottare nei confronti di piccole estensioni di terreno non incluse nel Piano Regolatore Generale consortile e non confinanti con la maggiore estensione da espropriare;
   5) se nel calcolo delle indennità occorre tener conto oltre che del mancato prodotto, se esistente al momento dell'effettuazione degli stati di consistenza, anche della mancata semina nelle annate agrarie successive fino alla liquidazione delle indennità spettanti;
   6) se il calcolo delle indennità deve effettuarsi sulla base della valutazione di terreni a destinazione edificatoria e non sulla base dei V.I.M.

               Inoltre codesto Assessorato chiede di sapere in ordine all'applicazione a titolo d'imposta del 20% per plusvalenze ai sensi del D.P.R. n. 413 del 30.12.91 nello specifico caso di espropriazioni di aree con destinazione originaria agricola per le finalità consortili.
   
   2.          In ordine alle problematiche sopra esposte e specificatamente riguardo al primo quesito concernente le modalità per l'identificazione del soggetto beneficiario della triplicazione della indennità base, fermo restando che la qualità di coltivatore diretto può sempre essere dimostrata, ai sensi dell'art. 4 l. 15/68, mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di notorietà (v. Parere Avv. Gen. dello Stato n.3017/83 del 10.6.83), deve ritenersi che l'Amministrazione, sempre ai fini dell'accertamento di tale qualità, possa avvalersi - come peraltro sostenuto da codesto Assessorato - oltre che delle certificazioni del Servizio dei contributi agricoli unificati anche di altre certificazioni rilasciati da Enti od Uffici Pubblici idonei a tale scopo "salvo in ogni caso la facoltà dell'espropriante di compiere al riguardo, attraverso i propri organi o gli organi di polizia, le indagini ritenute opportune" (v. circolare n. 650/61/A/1 dell'8.2.78 del Ministero dei ll.pp.).
   
   3.          Per quanto concerne il secondo quesito relativo all'accesso ai fondi rimasti interclusi si evidenzia come nell'ipotesi in cui da una espropriazione per pubblico interesse derivino danni a carico dei proprietari di fondi finitimi, in favore di quest'ultimo è prevista ex art. 46 l.r. 359/865 una speciale indennità che non costituisce corrispettivo di un trasferimento coattivo, nè deriva da illecito della P.A. ma, viceversa, proviene, da un'attività lecita dell'Amministrazione. Detta indennità trova il suo limite invalicabile nella diminuizione del valore del fondo danneggiato mentre nella particolare fattispecie dell'interclusione del fondo deve ritenersi che la stessa debba essere commisurata alla minore somma tra la diminuizione del valore del fondo e quella occorrente per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., su uno o più fondi dominanti (ved. Cass. civ. sez. 1 sent. 1833 del 30.3.79).
               Dunque nel caso che qui ci occupa l'Amministratore regionale dovrebbe attenersi, a parere dello scrivente, ai superiori criteri e ciò indipendentemente dal riconoscimento del diritto di accesso ai proprietari dei fondi interclusi che comunque dovrà essere garantito nell'ipotesi in cui la costituzione della servitù dovesse gravare sulle aree espropriate.
   
   4.          Riguardo al quesito inerente la riconoscibilità della triplicazione dell'indennità ex art. 17 l. 2359/865 nel caso di esproprio di fondo appartenente a due coniugi, in regime di comunione, dei quali uno solo coltivatore diretto regolarmente iscritto allo S.C.A.U., lo scrivente Ufficio ritiene che, considerata la perentoria formulazione dell'art. 17 in argomento il quale, al primo comma, riserva il beneficio medesimo esclusivamente in favore del proprietario diretto coltivatore, in ipotesi analoghe a quella in esame non possa prescindersi dal riconoscere la triplicazione solo per la corrispondente quota appartenente al coniuge coltivatore diretto; una diversa e più estensiva applicazione sembrerebbe costituire una forzatura dell'effettiva portata della più volte citata norma.
   
   5.          Riguardo il quesito n. 4 concernente il comportamento da adottare nei confronti delle piccole estensioni di terreno, si evidenzia come l'art. 23 l. 2359/1865, nell'ipotesi di espropriazioni parziali, ossia ove l'espropriazione non copra l'intera unità catastale, accorda all'espropriato la facoltà di richiedere che l'espropriazione venga estesa alle frazioni residue delle aree non più suscettibili di un'utile destinazione, salvo l'effettuazione di considerevoli lavori, conferendo così allo stesso non un diritto soggettivo all'estensione dell'espropriazione ma bensì una posizione di interesse legittimo atteso il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie per l'applicazione delle norme in argomento (Cass. civ. s. n. 9478 del 26.9.1997); viceversa qualora il proprietario non si sia avvalso di tale facoltà, conserva il diritto ad una ulteriore indennità calcolata in base allo speciale criterio della stima differenziale previsto dall'art. 40 l. 2359/865, e costituita dalla differenza fra il "valore attribuito all'intera particella e il valore ridotto dell'estensione residua, dovendosi tenere conto del deprezzamento derivante dallo spezzettamento del fondo" e di altri eventuali pregiudizi (vedi P. Virga, P.A., "I principi" ed. 1993, pag. 496; Cass. civ., sez. I s. 3602 del 3.6.1981).
   
   6.          In merito al quesito n. 5 si evidenzia che l'indennità espropriativa va riferita, in ordine temporale, al momento dell'occupazione del terreno oggetto di esproprio perchè proprio a quel momento l'occupazione priva il proprietario di ogni possibilità di utilizzare il terreno stesso in conformità alla sua natura. Pertanto si concorda con quanto sostenuto da codesto Assessorato sulla problematica.
   
   7.          In ordine al quesito n. 6 nel confermare che il calcolo delle indennità provvisorie va eseguito sulla base dei valori agricoli medi, si rimanda a quanto già espresso nei pareri già resi sulla problematica e citati nella nota cui si risponde.

               In relazione, infine, all'ultimo dei quesiti posti, si rileva che per effetto del combinato disposto dell'art. 11, comma 5°, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ("Imposte e tasse in genere") e dell'art. 81, comma 1°, lettera b del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche"), che include tra le plusvalenze tassabili quelle realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, sembra allo scrivente che l'ente erogante debba operare la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento, sulle somme da corrispondere, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 7° L. 413/1991.
               Va, infine, rilevato, per i quesiti che comportano interpretazione di norme statali, che devono trovare uniforme ed omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, che sembrerebbe opportuno che codesta Amministrazione acquisisca i criteri applicativi e l'orientamento della competente Amministrazione statale.


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