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    II                  /38.98.11
OGGETTO: Permessi studio e permessi sindacali: cumulabilità.

   
   
   
                                   ASSESSORATO REGIONALE DEL
                                   TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
                                   E DEI TRASPORTI
                                                    P A L E R M O
   
           e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE DEL PERSONALE
                                   E DEI SERVIZI GENERALI
                                                    P A L E R M O
   
           1. Con la suindicata nota codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente sulla possibilità di un dipendente di fruire sia dei permessi per motivi di studio, previsti dall'art. 33 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, che dei permessi sindacali nonchè sulla ricomprendibilità nell'ambito di questi ultimi delle attività sindacali svolte all'interno della sede di servizio.
   
               2. Non si condividono ragioni per cui il dipendente che si trovi nelle condizioni per fruire sia dei permessi sindacali, retribuiti e non, che di quelli previsti dall'art. 33 della citata l.r. 41 del 1985 non possa essere ammesso al godimento di entrambe le agevolazioni. Da un lato infatti non si rinvengono norme che sanciscono tale incumulabilità e dall'altro, atteso che le due specie di permessi perseguono due finalità costituzionalmente rilevanti, non è possibile elaborare un criterio di priorità in base al quale ritenere assorbente l'uno piuttosto che l'altro diritto del dipendente.
               Del resto la necessità di conciliare con le esigenze di funzionalità degli uffici tali prerogative è avvertita dalle stesse norme che le introducono attraverso la prescrizione di limiti e procedure per il loro esercizio come ad es. nell'art. 3 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e nell'art. 4 del Provv. P.C.M. del 17 aprile 1997.
               Gli stessi articoli -e così si passa a rispondere al secondo quesito- stabiliscono, tra l'altro, che gli aventi titolo ai permessi possono fruire sia per l'espletamento del loro mandato che per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
               Per quanto qui interessa va rilevato che la disposizione previgente (art. 47 l. 18 marzo 1968, n. 69) invece testualmente recitava che ai fini del raggiungimento del limite di giorni di permesso sindacale fruibili mensilmente "non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione".
               Di conseguenza la suddescritta modifica di disciplina, inserita peraltro in una complessiva revisione della materia dei diritti sindacali nella quale viene specificatamente prevista anche la possibilità di fruire ad ore dei permessi di che trattasi, sembra suggerire che anche la partecipazione a trattative decentrate che si svolgono in orario di servizio ordinario vadano incluse nel limite dei permessi spettanti a ciascun dirigente sindacale.
               Al riguardo è peraltro interessante notare come il succitato art. 4 al comma 8 preveda che tutte le riunioni con i sindacati si tengano normalmente al di fuori dell'orario di lavoro.
               Lo scrivente manifesta fin d'ora la propria disponibilità a tornare sull'argomento ove la Direzione regionale che legge per conoscenza fornisca nuovi elaborati di valutazione anche a seguito dell'acquisizione di eventuali elementi informativi presso i competenti organi statali.


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