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    V                        /31 e 37.98.11
OGGETTO: Applicazione al personale dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania dell'accordo per gli spettacoli all'aperto. Trattamento economico del personale dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

   
   
                    Assessorato regionale Beni
                    Culturali ed Ambientali
                    e Pubblica Istruzione
   
e, p.c.     Presidenza della Regione
                       Segreteria Generale
                                           P A L E R M O



               1. Con lettera 28 gennaio 1998 n.479 codesto Assessorato ha chiesto il parere dell'Ufficio in ordine alla problematica rappresentata dall'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania con nota 30 settembre 1997 n. 5120, indirizzata alla Segreteria generale e da questa successivamente trasmessa, con lettera 23 dicembre 1997 n. 4300, a codesta Amministrazione.
               La questione prospettata dall'Ente de quo verte sulla possibilità di corrispondere al proprio personale, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 31 della l.r. 7 marzo 1997 n. 6, "le indennità previste dal C.C.N.L. per spettacoli all'aperto".
               Con successiva lettera 11 febbraio 1998 n.791, codesto Assessorato ha chiesto il parere dell'Ufficio sulla questione, sollevata dall'Ente  autonomo regionale Teatro di Messina (nota 10 gennaio 1998 n.113), concernente la possibilità di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro rinnovato in data 8 maggio 1997 e di corrispondere allo stesso i conseguenti aumenti stipendiali. Ciò sempre in relazione a quanto disposto dall'art.31 della l.r. n.6/1997.
               Nessun orientamento esprime l'Amministrazione richiedente sulla prima questione, mentre sulla seconda si limita ad osservare che l'Ente Teatro di Messina dispone di altre entrate che si aggiungono al contributo regionale.
               Data l'analogia delle questioni sottoposte allo scrivente - entrambi riferentesi all'applicazione dell'art.31 della l.r. n.6/1997 - le stesse possono essere trattate congiuntamente.
   
               2. L'art. 31 primo comma della l.r. n. 6/1997 statuisce che a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge "il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali", secondo apposite tabelle di equiparazione delle quali è contestualmente prevista la procedura di adozione.
               Lo stesso articolo, ai successivi commi terzo e quarto, precisa che gli eventuali maggiori oneri derivanti da contratti di settore e/o integrativi non possono gravare sul contributo regionale e restano subordinati "al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione".
               In ordine all'applicazione del richiamato art. 31 questo Ufficio (cfr. parere 17 marzo 1998 n. 5204, indirizzato anche a codesto Assessorato), ha fra l'altro sostenuto che tale norma è sostanzialmente volta a limitare il contributo regionale per la retribuzione del personale degli enti ivi contemplati, secondo le indicazioni desumibili dalle predette tabelle di equiparazione; le quali si pongono, dunque, come parametro all'utilizzazione del finanziamento regionale per spese di personale.
               Nel quadro di tale prospettiva ermeneutica va ora ravvisata anche la soluzione dei quesiti posti con le note cui si risponde. Nel senso che l'erogazione sia delle indennità per spettacoli all'aperto, sia di eventuali aumenti contrattuali appare condizionata dalla circostanza che le somme all'uopo occorrenti rientrino nella quota di contributo regionale riservata alla retribuzione del personale degli Enti interessati. Con la precisazione che in caso negativo l'erogazione degli emolumenti in questione appare subordinata a disponibilità finanziarie dei medesimi Enti indipendenti dal contributo regionale.
               Sul punto è poi appena il caso di osservare che la soluzione sopra accolta presuppone l'attuazione degli adempimenti previsti dal citato art. 31 della l.r. n. 6/1997, sia per quanto concerne la predisposizione delle tabelle di equiparazione, sia in ordine alla specificazione della quota del contributo regionale da destinare al costo del personale.



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