Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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IV                     34.98.11
OGGETTO: Pagamento parcelle ai collaudatori dei cantieri di lavoro - L.r. 25/93 - Osservazioni professionisti e ordini interessati.

   
   
          ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
                       DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
                       FORMAZIONE PROFESSIONALE E
                       DELL'EMIGRAZIONE
                         Direzione Lavoro
                                                 P A L E R M O
   
   1.          Con la nota cui si risponde l'Assessorato richiedente, avendo recepito il parere n. 15875/162.97.11 del 19 agosto 1997 reso da questo Ufficio in ordine all'oggetto, trasmette le osservazioni mosse da professionisti ed ordini interessati sul comportamento adottato dall'Amministrazione all'atto del pagamento delle parcelle relative agli incarichi di collaudo delle opere realizzate con cantieri di lavoro per disoccupati.
               Invero riferisce l'Assessorato richiedente di avere restituito ai professionisti "le parcelle non conformi al disciplinare per il conseguente adeguamento agli schemi "E" ed "F" facenti parte integrante della circolare assessoriale n. 212 del 14.12.95.
               Alcuni collaudatori hanno adeguato le parcelle, altri hanno rilevato nel suddetto orientamento dell'Amministrazione una violazione dell'"art. 13, comma 4°, della L.r. 25/93 e dell'art. 7 della L.r. 21/85 (norme che rinviano per la liquidazione delle competenze alle relative tariffe professionali) nonchè il mancato rispetto delle intese precorse".
               Va altresì aggiunto che anche alcuni organi rappresentanti di ordini professionali, sulla base delle medesime summenzionate motivazioni, hanno contestato l'orientamento dell'Assessorato al Lavoro.
   
   2.          In ordine alla suesposta questione sembra allo scrivente che il contenuto delle osservazioni mosse dagli ordini professionali e dai singoli collaudatori non faccia che ribadire quanto già oggetto del precedente parere reso da questo Ufficio.
               Invero, come affermato, non può considerarsi che il rinvio alle tariffe professionali contenuto in norme di legge sia da ritenersi inderogabile.
               Le parti possono, al di sopra dei minimi tariffari, convenzionalmente stabilire deroghe che restano dunque rimesse all'autonomia privata.
               Nella fattispecie la circolare n. 212 del 14.12.95 contiene il rinvio a dette tariffe la cui applicazione resta modificata soltanto nelle parti in cui gli allegati "E" ed "F" - facenti parte integrante della stessa - statuiscono in modo difforme.
               Poichè, peraltro, riferisce codesta Amministrazione, tali modalità sono state accettate dai professionisti incaricati dei rispettivi collaudi, questo Ufficio ritiene di dovere confermare pienamente l'avviso precedentemente espresso.


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