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III                      /33.98.11
OGGETTO: Competenze del Nucleo di Valutazione e della Segreteria tecnica - LL.rr. 25/93 e 11/94.

   
   
                                 Presidenza della Regione
                                 Direzione per i rapporti extraregionali
                                 - Segreteria tecnica -
   
e, p.c.     On. Assessore alla Presidenza
   
                                                                       P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesta Presidenza chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla esatta individuazione dei compiti e delle attribuzioni della Segreteria tecnica previsti dalla L.r. 1 settembre 1993, n.25, art.22, così come modificato e integrato dall'art.1 della L.r. 23 maggio 1994, n.11.
               Il dubbio deriva dalle disposizioni contenute nel D.P.R.S. n.50 dell'8 marzo 1995, art.12, commi 2 e 4 che, in contrasto con l'art.4 bis dell'art.22 L.r. 25/93 (aggiunto con l'art.1 L.r. 11/94), sembrano circoscrivere le competenze della Segreteria tecnica alla istruttoria formale - amministrativa dei progetti con esclusione dell'esame di merito degli stessi.
               Chiede, inoltre, codesta Presidenza, che lo scrivente si pronunzi sulla spettanza, ai componenti della Segreteria, degli incentivi di cui al comma 2, art.13 D.P.R.S. n.50/1995.
   
   2.          L'art.22 della L.r. 1 settembre 1993, n.25, così come modificato e integrato dall'art.1 L.r. 23 maggio 1994, n.11, nell'istituire al comma 4, il Nucleo di Valutazione, composto, tra l'altro, da sei esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica, dispone al comma 4 bis, l'istituzione di una segreteria tecnica con il compito di "istruire ed esaminare" i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di Valutazione.
               Il regolamento attuativo dell'art.22 (D.P.R.S. 8 marzo 1995, n.50) agli articoli 12 e 13 precisa, in dettaglio, quali siano i compiti della Segreteria tecnica.
               A parere dello Scrivente non esiste alcun contrasto tra la norma legislativa e quelle regolamentari, occorre solo accertare cosa debba intendersi per "esame di merito" dei progetti.
               Se per "merito" si intende la valutazione intrinseca e quindi il pregio, l'utilità, l'importanza del progetto con refluenze sulla ammissibilità o meno dello stesso alle provvidenze normativamente previste, non v'è dubbio che tale compito spetti unicamente al Nucleo di Valutazione che per le professionalità ivi previste è l'unico organo in grado di effettuare valutazioni nel "merito" delle scelte progettuali e quindi sulla loro ammissibilità ai contributi.
               Di contro, la Segreteria tecnica, organo nominato a supporto del Nucleo, ha il compito di evidenziare tutti quegli aspetti o elementi del progetto onde consentire al Nucleo di Valutazione una approfondita disamina del progetto presentato che condurrà, in definitiva, alla ammissibilità o meno dello stesso ai contributi previsti.
               Non sembra, ad avviso dello scrivente, che la segreteria tecnica debba limitarsi ad una semplice istruttoria formale intesa come pura e semplice verifica della sussistenza di tutti gli atti richiesti per la presentazione del progetto. La Segreteria, si ritiene, ha il compito di esaminare sotto il profilo tecnico tutti gli elementi del progetto con riferimento alla congruenza finanziaria, alle prospettive economiche, alle possibili ricadute produttive ed occupazionali, ai profili di marketing, non come "giudizio" sul progetto, poichè non è compito della Segreteria esprimere giudizi, ma come elementi tecnici che da questo si ricavano, e che esplicitati nella relazione (art.12 regolamento) che dovrà accompagnare il progetto da trasmettere al Nucleo di Valutazione consentirà a quest'ultimo l'approfondito e ponderato esame dello stesso per la decisione finale.
               Conforta tale interpretazione la previsione contenuta nel comma 4 bis dell'art.22 L.r. 25/93 in base al quale la segreteria tecnica è dotata "di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica" e di personale "formato" per la valutazione dei piani di impresa.
               Per quanto concerne gli incentivi, nè la norma regionale nè quella regolamentare sembrano collegarli ad un compito particolare (quale, ad esempio, l'esame nel merito dei progetti) ma appare stabilito in relazione al complesso delle attività e dei compiti che la Segreteria tecnica è chiamata a svolgere, pertanto non sembrano sussistere problemi circa la sussistenza del diritto alla attribuzione di detti incentivi.


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