Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


XIV                      /32.98.11
OGGETTO: Obbligazioni e contratti. Transazione. Fondi regionali.

   
   
ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
                 Direzione bilancio e tesoro
                                                         P A L E R M O

   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente su una problematica concernente la definizione dei rapporti tra l'I.R.F.I.S. e la società XXXXXXXX s.r.l. destinataria di finanziamenti agevolati ai sensi dell'art.16 della legge regionale 31 dicembre 1985, n.57.
               Premesso che la società interessata, attesa la difficile situazione finanziaria nella quale attualmente versa, ha avanzato una proposta transattiva per il ripianamento della propria posizione debitoria nei confronti dell'I.R.F.I.S., in particolare vien chiesto all'Ufficio di "confermare la possibilità, per gli istituti gestori di fondi regionali, di effettuare transazioni in presenza di una dimostrabile riduzione del danno erariale, quale alternativa alle azioni di massimo rigore che darebbero luogo ad un maggiore onere pubblico".
   
   2.          Preliminarmente all'esame della questione proposta è opportuno precisare che la verifica della "praticabilità" della soluzione prospettata dalla società sopra indicata sembra esulare dalla competenza di questo Ufficio la cui attività consultiva - giusta il disposto dell'art.6 del D.P. Reg. 28.2.1979, n.70 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana - consiste nella emissione di pareri "sulla interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari".
               Cionondimeno - affrontando, in uno spirito di fattiva collaborazione, la problematica proposta - si osserva che, nella fattispecie la possibilità per l'I.R.F.I.S. di transigere sulla posizione debitoria della società in questione appare strettamente collegata alla natura dell'attività imprenditoriale svolta dall'Istituto ed alla assunzione del relativo rischio.
               Gli istituti di credito speciale infatti, sebbene assicurino incentivi ad iniziative di particolare interesse pubblico, non possono secondo la prevalente dottrina, essere considerati enti strumentali soggetti, come tali, al potere di direttiva dell'autorità amministrativa (cfr. Enciclopedia giuridica Treccani, Voce Aziende e istituti di credito, Roma, 1988).
               Tali enti creditizi rimangono quindi autonomi nelle proprie scelte gestionali ed operative realizzando così il carattere imprenditoriale proprio dell'attività bancaria; quest'ultima, infatti, deve essere esercitata secondo criteri di economicità e redditività anche in relazione ai fondi - e conseguentemente con refluenze economiche in ordine all'ammontare degli stessi - assegnati ai medesimi enti da altri soggetti giuridici pubblici o privati, compresa la Regione, per il perseguimento delle finalità correlate a dette assegnazioni.
               Conseguentemente può affermarsi che è rimessa alla discrezionalità dell'I.R.F.I.S. la valutazione di tutti gli elementi che possono giustificare la convenienza e l'opportunità della costituzione di un rapporto transattivo con la società interessata.
                 L'Istituto quindi, in relazione ai criteri sopra indicati, potrà reputare più conveniente una soluzione transattiva certa, piuttosto che una soluzione giudiziale incerta e meno celere volta al recupero coattivo del credito, pur se abbia validi motivi per considerare fondata la propria pretesa.
               Per quanto poi concerne i rapporti tra l'eventuale transazione e la garanzia sussidiaria regionale prevista dal penultimo comma dell'art.46 della l.r. n.57/1985 a favore della società beneficiaria dei finanziamenti, va rilevato che - stante il carattere accessorio della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale - il venir meno, per effetto dell'accordo transattivo, della obbligazione garantita comporta necessariamente anche l'estinzione della garanzia a carico della Regione.
               La soluzione qui accolta risulta, del resto, confermata anche dalla sentenza del tribunale Firenze 25 luglio 1985, laddove è appunto precisato: "Posta la relazione di accessorietà che intercorre tra la fideiussione e l'obbligazione garantita, ne deriva che, nel momento in cui quest'ultima rimanga estinta per effetto di un atto negoziale transattivo perfezionato dalle parti, viene meno la stessa causa dell'obbligazione di garanzia".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane