OGGETTO: L.R. 39/1997. Art. 8 - Trattativa privata.
ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione Foreste
PALERMO
1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se l'art. 8 della legge in oggetto indicata debba considerarsi quale logica continuazione della precedente normativa su cui esso interviene (art. 12 l.r. 4/96) e quindi valida per tutti gli enti, compresa la Regione siciliana, o se, invece, dall'esame del tenore letterale della norma medesima e della volontà del legislatore non debba individuarsi nei comuni e nelle province i diretti ed esclusivi destinatari dell'art. 8 succitato.
2. Con una disposizione di carattere generale l'art. 12, primo comma, della l.r. 4/96 consente, in deroga ad ogni altra disposizione di legge nonchè a norme statutarie o regolamentari, e senza previe autorizzazioni, il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche forniture di beni o servizi, di importo non superiopre a 50 milioni di lire.
Con una disposizione speciale, perchè riferita, come vedremo, esclusivamente ai comuni e alle province della Sicilia, l'art. 8 della l.r. 39/1997, introduce significative modifiche alla disposizione dell'art. 12 volte a "procedimentalizzare" il ricorso "indiscriminato" alla trattativa privata.
Invero quest'ultima è attivabile da parte di comuni e province "previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente" quando sussista "la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente" (art. 8, comma 1).
Il successivo comma 2 prevede altresì "a pena di nullità" l'espletamento di "gara informale" alla quale devono essere invitate "almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti".
Come già si è detto, l'art. 8 della l.r. n. 39 del 1997 ha come destinatari esclusivamente comuni e province. Tanto invero si desume agevolmente dalla collocazione di quest'ultimo nel Titolo I, concernente, appunto, "Interventi a sostegno delle autonomie locali" e soprattutto dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale, oltre che dei commi 1 e 2 soprariportati, anche dei successivi commi 3 -in base al quale le determinazioni dei rappresentanti legali degli enti con cui procedono alla trattativa privata devono essere trasmesse "alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore civico"- e 4, secondo cui le determinazioni medesime devono essere pubblicate "nell'albo pretorio dell'ente".
Va peraltro detto, infine, che anche l'intenzione del legislatore sembra quella di introdurre limiti e condizioni al ricorso alla trattativa privata di comuni e province in considerazione del fatto che questi ultimi sono i maggiori "fruitori" della disposizione di cui all'art. 12 della L.r. 4/96.