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IV                      /19.98.11
OGGETTO: Appalto concorso per la progettazione e l'esecuzione delle opere per il potenziamento del dissalatore di Trapani.

   
   
   
                          Assessorato regionale  lavori pubblici
                                                       P A L E R M O

   
   
   1.          Premesso che per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati è stato esperito il sistema dell'appalto concorso per un importo a base d'asta di L. 39 miliardi circa, che ha presentato offerta soltanto una ditta per un importo di L. 48 miliardi circa, che la Commissione giudicatrice ha considerato la offerta predetta meritevole di accoglimento previa applicazione del ribasso del 15% (per cui l'offerta si riduce a circa 41 miliardi), codesta Amministrazione, ritenendo invece che l'aggiudicazione può essere consentita qualora la ditta accetti di eseguire i lavori per l'importo previsto dal bando, con la nota che si riscontra chiede in proposito l'avviso dello scrivente.
   
   2.          In ordine al quesito proposto non può che concordarsi con l'avviso espresso da codesta Amministrazione nella nota cui si risponde atteso che quest'ultimo trova conforto nella consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui appunto "il limite finanziario fissato col bando di appalto concorso dalla Amministrazione non può essere variato ad libitum dalla Commissione incaricata dell'esame dei progetti presentati; pertanto, non può essere considerata valida l'offerta che risulti eccedente il limite massimo predeterminato in sede di indizione della gara" (C.S. IV 20.2.1990 n.156; negli stessi termini C.S. V 10.6.1977, n.586; C.S. VI 24.9.1983, n.687).
               Invero l'importo indicato nell'invito rivolto ai partecipanti "non ha e non può avere valore meramente indicativo ed orientativo, ma rappresenta il limite invalicabile posto agli offerenti per la formulazione delle relative proposte" (C.S., V, 14.7.1978, n.875; T.A.R. Lombardia, Brescia, 5.12.1979, n.407; T.A.R. Friuli V.G. 24.11.1983, n.465).
               Pertanto ben può codesta Amministrazione in presenza di un'offerta, ancorchè idonea sotto il profilo tecnico, esorbitante dal limite delle disponibilità finanziarie, non procedere alla aggiudicazione, dovendo corrispondere all'interesse pubblico preminente che le scelte siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio o comunque con le risorse finanziarie disponibili.
   


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