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Gruppo XIV Prot._______________/17.98.11
OGGETTO: Schema di norme di attuazione relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 255/Gr. II del 17.4.98)
S E D E

1. Con la nota indicata, facendo seguito ad una precorsa corrispondenza, è stato trasmesso allo scrivente, al fine di acquisire eventuali, ulteriori, osservazioni, uno schema di norme di attuazione dello Statuto relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana, elaborato dalla Commissione paritetica nella seduta del 25 marzo 1998.

2.- Preso atto che tutta una serie di osservazioni formulate dall'Ufficio con la precedente nota n. 4710/17.98.11, del 10 marzo 1998, ha trovato accoglimento nel testo che si annota, si rileva che novità sostanziale del riproposto schema appare la disposizione, recata dal secondo comma dell'art. 1, con la quale si intenderebbe attribuire al Commissario dello Stato per la Regione siciliana la competenza a curare "il raccordo delle attività amministrative statali con quelle regionali di pari natura, assicurando la necessaria, reciproca informazione mediante l'attivazione dei relativi flussi informativi".
Rileva lo scrivente che perplessità giuridiche, anche in ordine alla relativa legittimità costituzionale, suscita la riportata previsione. Ed invero, l'attribuzione di siffatta competenza appare, da un lato, snaturare la figura del Commissario dello Stato, e dall'altro, non tenere conto delle prerogative del Presidente della Regione.
Si osserva, in particolare, che la funzione di raccordo riguardata dal testo in esame, pur non configurando un potere di coordinamento, sovraordinato rispetto alle amministrazioni nei cui confronti viene esercitato, appare prefigurare comunque un esercizio di potestà amministrativa - comportando in concreto un inserimento fattivo nell'iter procedurale finalizzato alla posizione di provvedimenti - che non risulta invero allo stesso Organo statutariamente attribuita.
Il Commissario dello Stato, infatti, risulta riguardato dallo Statuto (artt. 27 e seguenti) soltanto in funzione del compito caratteristico - definibile di controllo, o tutela, costituzionale - di promuovere i giudizi di costituzionalità in via principale avverso le leggi emanate dall'Assemblea regionale siciliana (dovendosi intendere caducato, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 545 del 1989, il correlato potere di promuovere giudizi di costituzionalità nei confronti di atti normativi statali), dallo stesso esercitabile a seguito dell'espletamento del procedimento di controllo i cui termini risultano fissati in via perentoria dall'art. 28.
Nè, essendo il Commissario dello Stato un organo peculiare dell'ordinamento autonomistico siciliano, appare possibile - a pena di lesione della specialità riconosciuta alla Regione e di snaturamento dei caratteri dell'organo in questione - intestare allo stesso, sulla base di una ipotetica equiparazione della relativa natura giuridica con quella del Commissario del Governo delle altre regioni, le funzioni a quest'ultimo attribuite in particolare dall'art. 124 della Costituzione, e sostanziantisi nel compito di sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e coordinare le medesime con quelle esercitate dalla Regione.
Si rileva inoltre che, in forza della previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 21 dello Statuto, secondo cui il Presidente della Regione "rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato" - e senza peraltro la necessità di operare un riferimento, pur possibile, alle disposizioni del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, espressamente richiamate, per quanto applicabili, e con le modifiche recate, dal D.Lgs. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, ed a seguito del cui combinato disposto il Presidente della Regione "sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le amministrazioni statali, .... e dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo" - le funzioni di che trattasi ben potrebbero ritenersi allo stesso imputabili, considerato altresì che, in forza del precedente art. 20 St., il Presidente, e gli Assessori regionali, svolgono anche, per le materie non comprese negli articoli 14, 15 e 17, "una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato", di fronte al quale peraltro ne rimangono responsabili.
Ad avviso dello scrivente, pertanto, la norma in esame andrebbe cassata, o, in subordine, sostituita con una previsione del seguente tenore, che, non attribuendo al Commissario una funzione qualificabile come tipicamente amministrativa, non eccederebbe le previsioni statutarie:
"In attuazione del principio di leale collaborazione, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana cura il reciproco scambio di informazioni tra gli organi statali e regionali in ordine alle rispettive attività amministrative, anche mediante l'attivazione di appositi flussi informativi, al fine di consentirne un opportuno raccordo".

Considerato, tuttavia, che il comma 3 dell'art. 13 della L. 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", dispone che "per la Regione siciliana e per la Regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa", e rilevata conseguentemente la necessità di dare attuazione al dettato normativo, si osserva che la relativa problematica andrebbe in ogni caso affrontata dalla Commissione paritetica, al fine di trovare, nella sede appropriata, e nell'ambito di una norma di attuazione concernente specificatamente detto coordinamento, o comunque l'esercizio di potestà amministrative, una soluzione operativa per l'adempimento della previsione.
A titolo di collaborazione, e volendo fornire un possibile impulso per successive elaborazioni ed approfondimenti, si sottopone all'attenzione di codesta Segreteria Generale la possibilità di formulare una siffatta norma in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 434, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento degli interventi statali e regionali", integrando, se del caso, le relative previsioni con una disposizione atta ad identificare, a seguito, in ipotesi, di una intesa da porre in essere, di volta in volta, tra il Presidente della Regione ed il Ministro competente (ovvero, per attività caratterizzate dalla pluralità degli interessi connessi e delle materie di riferimento, il Presidente del Consiglio), e nel presupposto che, in relazione a materie o campi di attività determinati e circoscritti, si ritenga effettivamente indispensabile procedere a coordinare singoli e specifici programmi dei correlati interventi amministrativi statali e regionali, una autorità, statale o regionale, od anche estranea all'organizzazione burocratica dei due enti, competente a porre in essere, anche autoritativamente, detto coordinamento.

Si ribadisce, infine, la necessità di riprodurre nell'articolato in esame la disposizione, recata dal testo attualmente vigente (art. 3 D.P.R. 4 giugno 1969, n. 488), concernente l'obbligo, per l'amministrazione regionale e per le altre pubbliche amministrazioni, di fornire al Commissario le informazioni e i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni.




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