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II                      /17.98.11
OGGETTO: Schema di norme di attuazione relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

   
                                                    Segreteria Generale-Gr.II
                                                                                                 S E D E

   1.          Con riferimento alla lettera presidenziale suindicata, con cui si sottopone allo Scrivente lo schema di norma di attuazione in oggetto al fine di fornire alla Commissione paritetica "ogni ulteriore utile elemento" per le determinazioni di competenza, si osserva preliminarmente la mancata riproduzione, nello schema in esame, delle disposizioni del testo attualmente vigente relative all'alloggio di servizio del Commissario dello Stato (art.1, D.P.R. 488/69) nonchè all'obbligo dell'Amministrazione regionale e delle altre pubbliche amministrazioni di fornire al Commissario le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni (art.3 D.P.R. 488/69).
               Al fine di evitare incertezze interpretative al riguardo, si suggerisce, ove detta omissione non sia dovuta ad una scelte di merito (difficilmente per verso ipotizzabile, per quanto attiene alla prevista collaborazione), di reintrodurre le dette norme, come d'altra parte, operato per l'art.1 del D.L.C.P.S. 307/47 (ora art.1 dello schema).

               Passando all'esame dell'articolato si osserva quanto segue.
   art. 2: L'individuazione delle categorie di soggetti nominabili, su cui codesta Segreteria Generale manifesta qualche perplessità, esula dal- l'ambito tecnico-giuridico di competenza di questo Ufficio trattandosi di scelta di merito immune da vizi di logicità.
       A diversa conclusione induce invece l'esame delle incompatibilità previste per la carica in discorso.
   Suscita perplessità, in particolare, l'esclusione dalle cause d'incompatibilità dell'insegnamento universitario a meno che non si tratti di impegno a tempo definitivo. Com'è noto infatti il regime d'impegno dei professori universitari di ruolo a tempo pieno è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito (art.11, co.4, lett. a), D.P.R. 11 luglio 1980, n.382). Ora è vero che le norme di attuazione, attesa la loro speciale natura, prevalgono sulle leggi ordinarie, ma devono pur sempre obbedire al canone del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.97, co.2, Cost.; e, sotto tale profilo, non sembra che la docenza universitaria, per gli impegnativi compiti didattici e di ricerca che comporta, sia conciliabile con l'ufficio di Commissario dello Stato, che per la rilevanza delle sue funzioni non può essere esercitato a tempo parziale.
   E' appena il caso di rilevare poi che, coerentemente con l'incompatibilità della carica de qua "con qualsiasi altra pubblica funzione", la nomina come Commissario dello Stato di un magistrato (nonchè di un avvocato dello Stato) in servizio non potrebbe che essere condizionata al collocamento fuori ruolo dello stesso.
   Va, infine, ricordato che ai sensi del comma 7 dell'art.13, della legge 400/88 la funzione di commissario del Governo (sebbene quest'ultimo non assurga al rango di organo costituzionale, riconosciuto dalla prevalente dottrina al Commissario dello Stato per la Regione siciliana) è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici.
   
   Art. 4: La qualifica di vice avvocato dello Stato presa in considerazione    alla lettera b) è stata soppressa (art.1, u.c., l. 3 aprile 1979, n.103).
   Desta perplessità, poi, l'attribuzione della supplenza del Commissario ad un funzionario amministrativo (2° alinea della lettera c) con qualifica (vice prefetto) che potrebbe risultare inferiore a quelle dei funzionari di cui alle lett. a) e b).
   
   art. 6: Sembra da rivedere la previsione del concorso della Regione nel sostenimento della spesa per il funzionamento dell'Ufficio di cui trattasi.
   Al riguardo va notato, preliminarmente, che non si rinviene analoga previsione nelle norme che recano la disciplina del corrispondente Ufficio presso le altre Regioni a statuto speciale (cfr. per la Sardegna, art.28 D.P.R. 19 maggio 1949, n.250; per la Regione Friuli-venezia Giulia, art.3 D.P.R. 23 gennaio 1965, n.99; per la regione Trentino Alto Adige, art.36, D.P.R. 1 febbraio 1973, n.49).
   Fa eccezione soltanto lo Statuto della Regione Valle D'Aosta, il cui art.45, che prevede la suddivisione in parti uguali fra Stato e Regione delle spese per il funzionamento della Commissione di coordinamento, trova tuttavia la sua ratio nella composizione mista dell'organo collegiale di controllo.
   Peraltro la scelta in discorso non appare giustificata neppure con riguardo alle funzioni che lo Statuto attribuisce al Commissario dello Stato per la Regione siciliana, dal momento che l'originaria posizione di organo imparziale di difesa degli interessi costituzionali connessi con il regime autonomistico -di cui era espressione il potere di impugnativa per incostituzionalità anche di leggi e regolamenti statali-, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n.545 del 1989, è venuta meno, in quanto ritenuta connessa alle assorbite competenze dell'Alta Corte.
       Nè sembra possibile far riferimento a funzioni correlate al coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali (art.13, c.3, l.400/88): tali funzioni -di cui, peraltro, non si fa cenno nello schema in esame- andrebbero infatti regolate da specifiche norme di attuazione prevedenti appropriate forme di intesa fra l'Amministrazione regionale e quella statale (v. a titolo d'esempio, per la Regione Valle d'Aosta, il d. lgs. 28 dicembre 1989, n.434), che tengano conto anche della competenza amministrativa decentrata nelle materie di competenza legislativa statale attribuita al Presidente e agli assessori regionali dall'art.20, co.1, ultima parte St. Si.
   In conclusione sembra allo scrivente che, essendo il Commissario dello Stato "organo amministrativo alle dipendenze del governo nazionale" (Corte cost., sentenza n.6/1970) non più investito del ruolo di garante imparziale del "patto di autonomia" tra l'ordinamento siciliano e quello statale, le spese per il funzionamento dei relativi uffici debbano essere a totale carico dello Stato. Resta pertanto assorbita la questione sollevata da codesta Segreteria in merito al trattamento economico previsto per il personale del predetto Ufficio, argomento che -come esattamente osservato da codesto generale Ufficio- esula peraltro dall'ambito della normativa di attuazione dello Statuto.
   Coerentemente con la suggerita modifica dell'art.6 sembrerebbe eliminabile, infine, la disposizione dell'art.5, comma 2, sulla previa intesa del Presidente del Consiglio con il Presidente della Regione in ordine alla composizione dell'Ufficio del Commissario ed al numero degli impiegati.


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