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XIV                   15.98.11
OGGETTO: Atto amministrativo - Annullamento, revoca, ritiro - Decreto assessoriale di finanziamento ed impegno di spesa.

   
   
   
                                 ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
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                                                 P A L E R M O
   
   
   1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con D.A. 23 marzo 1992, n. 125/9 è stato disposto, in favore del Comune di XXXXXX, un finanziamento, con contestuale impegno di spesa, per la realizzazione di un impianto sportivo.
               Riferisce altresì codesta Amministrazione che il predetto Comune ha successivamente provveduto - a causa della non conformità del progetto da realizzare al piano regolatore generale - ad annullare la delibera di approvazione dell'intervento finanziato e ad adottare una nuova delibera di approvazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici.
               In tale situazione viene chiesto allo scrivente se il finanziamento concesso possa o meno essere mantenuto "non procedendo conseguentemente all'emissione del decreto di annullamento del D.A. 125/9 del 23.3.92".
   
   2.          La questione prospettata è, ad avviso dello scrivente, strettamente correlata al problema degli effetti dell'annullamento del provvedimento amministrativo principale sugli atti conseguenziali.
               Al riguardo va rilevato che in giurisprudenza è principio generalmente condiviso che gli atti conseguenziali rimangono ipso iure caducati per illegittimità derivata a seguito dell'annullamento del provvedimento viziato che ne costituisce il presupposto (cfr. C.G.A. 14 luglio 1966 n. 450).
               Tuttavia, l'annullamento di un provvedimento che non costituisce l'unico presupposto di un atto amministrativo successivo svolge, nei confronti, di quest'ultimo, non un'efficacia caducante, con conseguente travolgimento automatico di esso, ma un'efficacia semplicemente viziante, nel senso che consente soltanto l'eventuale impugnativa dell'atto ovvero l'annullamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione (cfr. C.G.A. 16 ottobre 1979, n. 95).
               Tale ricostruzione giurisprudenziale della efficacia estensiva dell'annullamento non risulta però accolta dalla prevalente dottrina che viceversa esclude, sul piano dogmatico, la possibilità di giustificare un automatico effetto caducante espansivo nei confronti di tutti gli atti che non abbiano formato oggetto di uno specifico provvedimento di annullamento (cfr. Sandulli "Manuale di diritto amministrativo,, Jovene, Napoli, 1989, pag. 725).
               Ciò premesso, passando ora all'esame della fattispecie in questione, va osservato che l'intervenuto annullamento della delibera di approvazione del progetto da realizzare ha certamente determinato l'invalidità derivata del decreto di finanziamento; nè può affermarsi che tale invalidità sia stata sanata dall'adozione della successiva delibera di approvazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici, considerato che il lungo intervallo di tempo trascorso tra l'annullamento e la successiva approvazione del progetto avrebbe dovuto, piuttosto, sollecitare l'esercizio, da parte dell'Amministrazione competente, del potere di autotutela al fine di rimuovere il provvedimento di finanziamento.
               Del resto il venir meno di uno dei presupposti giuridici del provvedimento conclusivo esclude la possibilità di mantenere in vita quest'ultimo atteso che l'effetto giuridico finale del procedimento amministrativo si caratterizza proprio in relazione alla sussistenza di determinate circostanze cui l'ordinamento ricollega altrettante determinate conseguenze.
               Pertanto - alla stregua delle considerazioni sopra svolte e aderendo all'orientamento dottrinale per il quale è in ogni caso necessario un atto di annullamento del provvedimento illegittimo per invalidità derivata - può concludersi che, venuto meno il presupposto giuridico del decreto di finanziamento, l'Amministrazione competente deve procedere alla rimozione dello stesso adottando un apposito provvedimento di annullamento.
               Infine non appare superfluo rilevare che la soluzione sopra accolta esclude, ovviamente, ogni possibile utilizzo dei residui passivi formatisi a seguito del mancato impiego delle somme impegnate col decreto assessoriale de quo.


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