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III                        /13.11.98
OGGETTO: Pesca indennità ex l.r. 26/87 art. 14 - armatore condannato per traffico illecito - erogabilità delle indennità.

   
   
   
                  Assessorato regionale della
                     cooperazione, del commercio
                     dell'artigianato e pesca
                                       P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo Scrivente una problematica concernente l'applicazione dell'art. 14 della l.r. 26/87.
               In particolare si chiede di sapere se possa essere riconosciuto il diritto di premio all'armatore e di indennità ai marittimi del M.P. XXXXXXXXXXXX considerato che quest'ultimo era stato posto sotto sequestro per traffici illeciti, così come comunicato dalla Capitaneria di Porto Empedocle; che con assessoriale n. 140 del 24/3/93 si dava disposizione alla Camera di Commercio di Agrigento di sospendere l'erogazione di qualsiasi somma da concedersi ai sensi dell'art. 14 l.r. 26/87 e, infine, che dalla certificazione giudiziaria assunta, il solo Sig. XXXXXXX XXXXXX ha riportato una condanna per il reato di traffico illecito consumato con il M.P. XXXXXXXXXXXX in argomento.
   
         
               2. Con nota n. 205/958 Gr. V del 3 aprile 1998, su richiesta dello scrivente, codesto Assessorato ha precisato i periodi cui fanno riferimento l'istanza di fermo e il provvedimento restrittivo. Nessun chiarimento, invece, ha fornito codesto Assessorato relativamente ai "fatti illeciti" per i quali è stato condannato l'armatore del "XXXXXXXXXXXX".
               In ordine a quanto richiesto va preliminarmente rilevato -come d'altra parte esattamente evidenziato da codesto Assessorato- che lo scrivente Ufficio ha più volte avuto modo di precisare, in altri pareri precedentemente resi su problematiche inerenti l'art. 14 della l.r. 26/87, come il premio di fermo temporaneo (o supplementare o obbligatorio che dir si voglia) debba essere inteso come un puro e semplice ristoro economico per l'astensione obbligatoria dall'attività di pesca imposta dal legislatore per un tempo determinato. Pertanto se nella fattispecie sono state osservate le prescrizioni contenute nel citato art. 14 e dunque l'equipaggio del natante in argomento si trova in possesso dei requisiti tutti che rendono legittima l'ammissione al beneficio, tale aspettativa non può essere pregiudicata da una condanna penale inflitta all'armatore, tanto più se, come si ricava dalla nota che si riscontra i marittimi sono stati tutti assolti.
               Per quel che concerne l'armatore, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso formulata dallo scrivente, codesto Assessorato non ha fornito elementi utili in relazione ai "fatti illeciti" per i quali lo stesso è stato condannato. Pertanto, ritiene lo scrivente che se i fatti illeciti costituiscono violazione delle norme comunque concernenti la pesca o la normativa antimafia, nessuna indennità è dovuta all'armatore per il fermo supplementare osservato. In caso contrario non sembrano sussistere i presupposti per il diniego del beneficio in questione.


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