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V                        /6.98.11
OGGETTO: Corresponsione benefici economici agli hanseniani per figli a loro carico che abbiano superato il 18 anno di età.

   
   
                                      ASSESSORATO REGIONALE
                                       SANITA'
                                                                   P A L E R M O

   
   
               1. Ai sensi dell'art.1 secondo comma della l.r. 10 dicembre 1985 n.51 ai soggetti affetti dal morbo di Hansen è corrisposto (oltre all'assegno giornaliero integrativo di cui al primo comma dello stesso articolo) un ulteriore assegno integrativo di lire undicimila "per ogni familiare a carico".
               Tali provvidenze si aggiungono al sussidio statale previsto dall'art.1 della legge 27 ottobre 1993 n.433, la cui lettera c così dispone: "il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio".
               In ordine alle predette disposizioni codesto Assessorato - con la lettera in riferimento - pone il quesito se l'assegno integrativo di cui al citato art.1 secondo comma della l.r. n.51/1985 spetti anche per i "figli degli hanseniani che hanno superato il 18° anno di età, pur essendo a carico dell'assistito".
               Al riguardo nella richiesta di parere viene espresso orientamento affermativo.
   
               2. Dall'esame delle normative settoriali maggiormente interessate al concetto di "figlio a carico" si evince chiaramente che è ritenuto tale - nei rispettivi sistemi - il soggetto di età inferiore a diciotto anni, con varie eccezioni di volta in volta previste (tra le quali sempre ricorre quella dell'inabilità permanente).
               Ciò risulta in particolare: dal t.u. delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P. Reg. 30 maggio 1955 n.797 e successive modifiche e dal D.L. 13 maggio 1988 n.153) e, per il pubblico impiego, fondamentalmente dal D.L. 14 luglio 1980 n.314 (cfr. sul punto Enc. giuridica Treccani, voce: Assegni Familiari e Virga P., Diritto amministrativo - vol. I - I principi, Giuffrè, Milano, 1995); nonchè, in materia di imposte dirette, dal D.P. Rep. 24 settembre 1973 n.597.
               Sulla stessa scia sembra muoversi il citato art.1 lett. c) della legge n.433/1993, il quale - parlando di "figli non a carico fino al compimento del 31° anno di età" - lascia intendere di considerare a carico, secondo la sopra enunciata regola generale, i figli di età inferiore a 18 anni.
               Deriva dalle precedenti considerazioni che nella mancanza - nella legge regionale - di ulteriori precisazioni della locuzione "figli a carico", quest'ultima deve intendersi riferita ai figli che non abbiano superato il 18° anno di età, salve le eccezioni di cui si è detto a proposito delle leggi speciali che - come si è visto in materia di assegni familiari e di imposte dirette - prolungano tale status oltre la maggiore età.
               A diversa interpretazione potrebbe giungersi solo ammettendo l'applicabilità diretta alla fattispecie dell'art. 1 lett. c della legge    n.433/1993; del che - secondo lo scrivente - in base all'esegesi della normativa interessata condotta secondo i normali canoni ermeneutici - non ricorrono i presupposti.



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