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    V                      /5.98.11
OGGETTO: Inquadramento del Sig. XXXXX XXXXX operatore professionale di 2 ctg. - massaggiatore nella posizione funzionale di operatore professionale di 1 ctg. collaboratore.

   
   
   
                                                       ASSESSORATO REGIONALE
                                                       SANITA'
                                                        P A L E R M O
   

               1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato riferisce che a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami -bandito per la copertura di due posti di operatore professionale di 2° ctg., massaggiatore, livello V- è stato assunto (in data 29.12.1993) presso la USL n. XX di XXX il Sig. XXXXX XXXXX che, successivamente (in data 4.5.1996), ha chiesto di essere inquadrato come "operatore professionale di 1 ctg.- collaboratore-terapista della riabilitazione", in quanto non vedente.
               Ciò premesso, codesto Assessorato chiede il parere dell'Ufficio sulla predetta questione, esprimendosi al riguardo negativamente.
   
               2. Va in primo luogo ricordato che nelle tabelle di comparto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 -vigente al momento della nomina del dipendente in oggetto- la figura del massofisioterapista e massaggiatore cui è attribuito il V livello, è distinta da quella del massaggiatore non vedente, classificato, alla pari del terapista della riabilitazione, tra gli operatori professionali di 1 ctg., cui è, invece attribuito il VI livello.
               A fronte di tale chiara distinzione appare determinante, in relazione alla fattispecie sottoposta, che l'interessato non è stato assunto in applicazione della specifica normativa che ha privilegiato il collocamento e l'inquadramento dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi e in un posto all'uopo riservato, ma a seguito "di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti vacanti di operatore professionale di 2             categoria massaggiatore".
               Tale circostanza porta di per sè a concludere che al dipendente in questione non può che essere riconosciuto lo status attinente alla posizione funzionale e al profilo professionale per il quale ha concorso.
               Del resto anche la legge regionale 9 dicembre 1980 n. 130, richiamata nella richiesta d'avviso, nel prevedere l'equiparazione, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al terapista della riabilitazione dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, fà espresso riferimento a quelli in servizio o assunti in applicazione della medesima legge.
               Pertanto, in ordine alla questione come rappresentata nella nota cui si risponde, non può che condividersi l'orientamento di codesto Assessorato.


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