Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


III                   3.11.98
OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXXX - Situazione debitoria dei Comuni allacciati al depuratore del Consorzio.

   
   
                                     ASSESSORATO REGIONALE
                                     DELL'INDUSTRIA
                                                                         P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in ordine ad una annosa problematica concernente il cronico stato di morosità di taluni Comuni allacciati all'impianto di depurazione di cui è proprietario il Consorzio A.S.I. di XXXXX, costretto a sopportare l'onere dei relativi costi di gestione anche per le quote di spettanza dei suddetti comuni, essendo queste ultime somme che necessariamente devono essere pagate.
               A tali spese il Consorzio ha fatto fronte attingendo dai propri fondi di funzionamento corrente, con ciò sottraendo somme e compromettendo seriamente la propria capacità di adempiere ai compiti istituzionali, nonchè alle stesse spese obbligatorie.
               Pertanto, considerato che sembra da escludere che codesto Assessorato possa assumersi l'onere di tali spese di utilizzazione, si ritiene di potere individuare come uniche soluzioni alternative o il distacco coattivo delle utenze dei Comuni morosi o, quale estrema "ratio", l'abbandono da parte del Consorzio, del servizio di depurazione.
               Su quanto precede si chiede l'avviso dello scrivente.
   
   2.          Sulla problematica esposta lo scrivente non ritiene di poter condividere le soluzioni alternative prospettate da codesto Assessorato nella nota che si riscontra.
               Certamente non può condividersi l'autorizzazione al distacco coattivo delle utenze dei Comuni morosi per ovvi motivi igienici e sanitari la cui responsabilità ricadrebbe sul Consorzio, nè l'abbandono da parte del Consorzio, del servizio di depurazione se ciò può significare un danno per le industrie che hanno sede nel Consorzio.
               Ciò premesso, va rilevato che il servizio di fognatura e di depurazione rientra tra i servizi locali indispensabili (D.m. 28 maggio 1993) per il quale i Comuni hanno l'obbligo di prevedere in bilancio "un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati..." (D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, art. 7 comma 9°).
               Se così è, un commissario ad acta (nominato, previa diffida dall'Assessorato regionale Enti locali, su esplicita richiesta di codesto Assessorato) potrà disporre che la somma stanziata in bilancio per la voce relativa, venga assegnata al Consorzio creditore.
               Tuttavia, trattandosi di piccoli Comuni è ben possibile che nel capitolo di bilancio non esista una individuazione pro-quota della somma stanziata, ma che il relativo capitolo sia genericamente intestato a "servizi pubblici".
               In tale ipotesi, per potere procedere ai pagamenti il Comune deve necessariamente procedere alla emanazione di un atto deliberativo in cui la somma genericamente stanziata in capitolo sia suddivisa pro-quota e imputata ai vari servizi.
               Il Comune ha l'obbligo di inserire in tale atto deliberativo anche la quota concernente il servizio pubblico indispensabile "fognature e depurazione". In caso di omissione potrà (o dovrà) provvedere un commissario ad acta nominato, previa diffida, dall'Assessorato Enti locali su espressa richiesta di codesto Assessorato.
               Per le somme pregresse, lascia quanto meno perplessi l'asserzione del Consorzio interessato che "le azioni giudiziarie esperite...non hanno sortito alcun effetto perchè al momento del pignoramento presso terzi...le uniche somme disponibili in tesoreria erano impignorabili secondo la normativa vigente".
               Al riguardo, nel rilevare che non sembrano sussistere vie alternative, si sottolinea che in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 113 del D.L.vo 25.2.1995, n. 77 (che modifica l'art. 11 della L. 19.3.1993) sono somme indisponibili e quindi non suscettibili di esecuzione forzata solamente quelle somme depositate presso il Tesoriere dell'Ente contro il quale si procede, destinate al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali per il personale dipendente; quelle dirette all'espletamento dei servizi locali indispensabili (quali definiti dal D.M. del 28 maggio 1993), nonchè quelle destinate al pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, semprechè la Giunta abbia emanato un atto deliberativo, da adottarsi in riferimento ad ogni specifico semestre e notificato al Tesoriere che quantifichi le somme necessarie per il soddisfacimento delle finalità precedentemente esposte. La mancanza di una delibera ad hoc, ovvero l'adozione di una delibera che non sia precettiva di determinate spese, ma che si limiti a riportare determinate cifre in uscita corrispondenti alle previsioni di bilancio, costituiscono ipotesi in cui non può operare la limitazione di responsabilità dell'Ente locale (pretura di Chieti - ord. 9 giugno 1995).
               Va ancora sottolineato che una sentenza di condanna costituisce per l'Ente territoriale un atto obbligatorio per legge ossia un atto che impone l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per adempiere quanto dovuto. Se non vi provvede il Comune potrà provvedervi l'organo tutorio mediante la nomina (previa diffida) di un commissario ad acta il quale provvederà alla emissione del cosidetto mandato di ufficio.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane