Pos. III   Prot. N. 17131 / 314.11.05 



Oggetto: Retribuzione di posizione art.15 D.P.Reg: 26/99.Dirigenti I fascia.




Allegati n...........................





Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale           

PALERMO



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento, al quale un dirigente di prima fascia, reintegrato in servizio ai sensi dell'art.3,co.57 della legge n.350 del 2003, ha avanzato istanza di rideterminazione del trattamento economico fondamentale con inclusione dell'importo previsto dall'art.15 n. 2 del D.P.Reg. n. 26 del 1999, ha chiesto allo Scrivente di rendere parere sulla problematica in oggetto. 
  Le perplessitā al riguardo muovono dalla circostanza che, seppure la Giunta regionale con deliberazione n.326 del 2000 ha riconosciuto ai dirigenti generali ed a tutti i dirigenti di prima fascia il medesimo trattamento economico fondamentale comprensivo pure della retribuzione di posizione prevista dall'art.15 cit., trattamento successivamente richiamato anche dal CCRL Area dirigenza, la suddetta voce retributiva č collegata dal D.P.Reg.26 del 1999 alla predisposizione e gestione dei piani di lavoro e potrebbe quindi non spettare ai dirigenti che non svolgono i suddetti compiti. 


2-Non si rinvengono ragioni per condividere i dubbi espressi da codesto Dipartimento. Come peraltro esplicitato nella nota cui si risponde il vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza regionale nello stabilire il trattamento economico fisso dei dirigenti della prima fascia oltre a fissare la misura annua dello stipendio tabellare ha fatto salvo "quanto statuito con deliberazione n.326 del 18 dicembre 2000".L' utilizzo di tale espressione non accompagnata da specificazioni che limitino l'ambito dei destinatari ,ad esempio a coloro che ne abbiano giā beneficiato, comporta che in atto , a termini del contratto collettivo, per tutti i dirigenti di prima fascia il trattamento economico fisso risulta determinato dalle voci retributive considerate dalla Giunta per l'individuazione del trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali con applicazione della nuova misura per la parte costituita dallo stipendio tabellare.
Ne consegue che, una volta inglobato nel trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali e nel trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia, l'emolumento previsto dall'art.15 del D.P.Reg. n.26 del 1999 ha perso i connotati originari per fungere esclusivamente da parametro per la quantificazione dei trattamenti medesimi
E del resto il suddetto articolo 15 per gli aspetti dispositivi č inapplicabile in quanto incompatibile con il mutato assetto organizzativo e la conseguente nuova articolazione del trattamento economico della dirigenza. Infatti oggi anche i compiti che i dirigenti generali svolgono per quanto attiene ai piani di lavoro concorrono a determinare il livello di responsabilitā al quale, come previsto dall'art.13,co.3 della l.r.10 del 2000, va collegato il trattamento economico accessorio.
Alla luce di quanto sopra rilevato, anche a non considerare che il soggetto che richiede la rideterminazione č stato reintegrato in servizio ai sensi di una normativa che gli assicura il trattamento economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione del rapporto, l'istanza va accolta .
3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformitā alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "Fons".    


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