Pos. I Prot. 17187/310.2005.11


OGGETTO: Impiego pubblico.- Dirigenza.- Conferimento ad interim incarico aggiuntivo di dirigente generale.- Remunerazione.

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio di diretta collaborazione dell'On.le Assessore
(Rif. nota n. 9157 del 21 novembre 2005)

e, p.c. - UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE PRESIDENTE

SEGRETERIA GENERALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, premesso l'avvenuto conferimento di incarichi di dirigente generale ad interim dei due dipartimenti di codesto Assessorato ad un dirigente di seconda fascia già preposto, in via ordinaria, ad altro dipartimento regionale, e rilevato che l'interessato ha chiesto "il riconoscimento di una retribuzione di posizione a valorizzazione dell'effettivo ed evidente aggravio, ovviamente, per il tempo effettivo," ed ha trasmesso, allo scopo, una bozza di "atto di riconoscimento della vantata retribuzione di posizione e di risultato per incarico aggiuntivo", predisposta (come si assume) sulla scorta dell'orientamento manifestato in una fattispecie similare da questo Ufficio, si chiede di conoscere se - alla luce della precisazione effettuata nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale n. 231/2005, secondo cui "per il trattamento economico inerente l'esercizio delle funzioni svolte in attuazione delle deliberazioni n. 447/2004 e n. 60/2005 occorre fare riferimento a tutte le componenti previste nel contratto scaduto al 31 dicembre 2004" - possa procedersi "all'erogazione di "maggiorazioni" a titolo di retribuzione di posizione a favore del summenzionato dirigente, potendosi interpretare in senso favorevole al lavoratore il disposto dell'Organo di Governo."

2.- Al fine di un esaustivo esame della problematica proposta - di cui si ritiene dover rendere partecipe, in considerazione delle competenze ascritte e del ruolo istituzionale attribuito, anche l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, la Segreteria Generale ed il Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ai quali pertanto il presente parere viene inviato per conoscenza - occorre in primo luogo riesaminare le considerazioni svolte dallo scrivente in occasione della consulenza resa all'Assessore regionale per i lavori pubblici con nota n. 444/297.2002.11 del 14 gennaio 2003 (il cui contenuto, ampiamente richiamato nella nota che si riscontra, è stato dall'Ufficio sostanzialmente confermato con il successivo avviso reso all'Assesore regionale per l'agricoltura e le foreste con nota n. 16764/221.04.11 del 3 novembre 2004), alla luce dei recenti orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego, con il parere n. 173/2004 - Sezione II, reso nell'adunanza del 4 maggio 2005, in materia di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Lo scrivente, nelle richiamate consulenze, premesso che l'utilizzo dell'istituto della reggenza, non consentito come strumento ordinario di organizzazione, ma soltanto per l'insopprimibile necessità di assicurare la continuità dell'azione dei pubblici poteri, o, in altri termini, per non compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'Amministrazione, aveva osservato che detto strumento extra ordinem era da ritenere applicabile (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Stato, 3 giugno 1999, n. 39 e 18 luglio 2000, n. 74) anche in vigenza della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego - posta in essere, in conformità ai principi recati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per quanto attiene la Regione siciliana, con la l.r. 15 maggio 2000, n. 10 - e specificatamente delle nuove disposizioni sul conferimento degli incarichi (dirigenziali) di direzione degli uffici.
Per ciò che atteneva poi alla connessa problematica relativa all'aspetto retributivo, sempre questo Ufficio, in applicazione degli articoli 12 e 13 della l.r. 10/2000, ed in conformità all'articolo 14 del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza - il quale, rubricato "Incarichi aggiuntivi", e nell'operare un espresso rinvio alla direttiva 1 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha disposto che "allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi", venga loro corrisposta, "in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato ... una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo (n.d.r. destinato al trattamento economico dei dirigenti) in attuazione del principio di omnicomprensività" e che "tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante" - aveva ritenuto che, in tale ambito, ricomprendendo la dizione incarichi aggiuntivi tutte le ipotesi riguardate dal richiamato art. 13 comma 4, l.r. 10/2000, e pertanto anche gli incarichi conferiti dalla stessa amministrazione di appartenenza, si potesse procedere all'erogazione di un compenso aggiuntivo in ragione dell'attribuito incarico ad interim.
Compenso che, come puntualizzato nel successivo parere reso con la citata nota n. 16764/221.04.11 del 3 novembre 2004, in mancanza di esplicite previsioni, ragionevolmente sarebbe potuto essere commisurato alla durata della reggenza ed alla indennità di posizione (e di risultato) quantomeno nell'importo minimo previsto per uffici dirigenziali di pari livello.

La Commissione speciale per il pubblico impiego (cfr. parere n. 173/2004), tuttavia, nel risolvere talune problematiche riguardanti il regime di omnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti, specie con riferimento alle modalità di inclusione dei compensi per incarichi aggiuntivi nel predetto regime di omnicomprensività, è giunta a conclusioni che non si possono sottacere.
Il regime di omnicomprensività sancito per il personale con qualifica di dirigente dell'Amministrazione regionale (e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione) dall'art. 13, comma 4, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, è invero sostanzialmente identico a quello previsto per gli omologhi dirigenti statali (e delle altre riguardate amministrazioni pubbliche) dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla cui interpretazione il Consiglio di Stato ha avuto modo di argomentare.
Premesso che le conferenti disposizioni individuano - oltre l'incarico dirigenziale in via ordinaria previsto e contrattualmente definito nei suoi elementi fondamentali - tre ulteriori diverse tipologie di incarichi conferiti (o conferibili) ai dirigenti, distinguendo tra essi quelli conferiti "in ragione dell'ufficio", quelli conferiti "su designazione" dell'Amministrazione di servizio, ed infine quelli "comunque" conferiti dall'Amministrazione di appartenenza, la Commissione speciale per il pubblico impiego ha osservato, in via generale, che "il principio dell'onnicomprensività, di cui si discute, risulta ispirato al soddisfacimento di una pluralità di esigenze, ed in ispecie risulta legato con un rapporto di stretta conseguenzialità alla particolare posizione che assumono i dirigenti, nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, specie dopo la riforma relativa alla "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego", e considerando che l'impegno richiesto riveste "carattere esclusivo, nell'espletamento del quale il funzionario deve prestare tutta la sua opera (con le sole eccezioni previste per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, autorizzabili ai sensi dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001), la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i fondamentali principi di correttezza e di trasparenza che debbono caratterizzare l'organizzazione dei pubblici uffici".
In forza di tali presupposti il Collegio ha ritenuto che rientrino nell'ambito del previsto regime di omnicomprensività non soltanto gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, in quanto strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata, e quelli, su designazione, conferiti sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi, ma anche tutti gli altri incarichi comunque conferiti, ancorchè semplicemente "intuitu personae", dall'Amministrazione, e perfino laddove il soggetto incaricato sia chiamato ad esprimere giudizi, opinioni e volizioni non riferibili all'Amministrazione ma soltanto al soggetto stesso.
Aggiunge la Commissione speciale che in tali ipotesi residua al dirigente la possibilità di "liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro", ma che non appaiono fondate le perplessità in ordine alla applicazione del principio della omnicomprensività pure con riguardo agli ulteriori incarichi, comunque conferiti dall'Amministrazione.

Alla luce delle esposte valutazioni, che per il rilievo e l'autorità dell'Organo da cui promanano si impongono quali direttive all'ordinario agire dell'Amministrazione pubblica, lo scrivente, pur non disconoscendo le considerazioni dallo stesso formulate con le citate note, ritiene che sia più cautelativo per l'Amministrazione - anche al fine di tutelarsi da una eventuale imputazione di danno erariale - l'adeguarsi alle risultanze esposte, che in ogni caso non possono essere disattese senza una conducente ed approfondita argomentazione che ne consenta il superamento.
Conclusivamente inoltre si rileva, ad ogni buon fine, che nella fattispecie non appare conducente il richiamo operato nella richiesta di parere alla deliberazione della Giunta regionale n. 231/2005, ed alle ivi citate deliberazioni dello stesso Organo di governo n. 447/2004 e n. 60/2005 che hanno invero per oggetto la continuità dell'azione amministrativa ed a tale scopo prevedono una proroga, temporalmente delimitata, delle funzioni d'ufficio dei dirigenti generali il cui contratto era in scadenza, e si evidenzia che improrio sarebbe peraltro, anche in tale ottica, l'ioptesi di una maggiorazione, non potendo viceversa che fare riferimento agli ordinari importi dell'indennità di posizione e di risultato.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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