Pos. I Prot. _______ /270.05.11

OGGETTO: Pesca - Contributi ex art. 170 l.r. n. 32/2000 - Perentorietà del termine di presentazione delle domande.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale pesca
(Rif. nota 29 settembre 2005 n. 559)
PALERMO


1. Il decreto assessoriale 19 dicembre 2003 di approvazione dell'avviso relativo alla presentazione e selezione delle istanze per la concessione dei contributi di cui all'art. 170, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, previsti per i pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo, dispone che i soggetti beneficiari delle agevolazioni devono presentare apposita domanda di partecipazione "entro le ore 12,00 del 30°giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
In relazione a tale previsione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se possano accogliersi i ricorsi gerarchici proposti avverso i provvedimenti di diniego del contributo de quo per tardiva presentazione dell'istanza qualora il mancato rispetto del termine sopra indicato "non è da ascriversi ad inerzia dell'istante" e risulta "in massima parte assorbito dai tempi di rilascio" della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.


2. Il quesito proposto richiede innanzi tutto di accertare, in via generale, la natura e la funzione assolta dai termini assegnati a soggetti privati interessati ad ottenere dall'Amministrazione la concessione di contributi o di altri benefici.
Al riguardo si osserva che la natura perentoria dei predetti termini -oltre che nelle ipotesi in cui la perentorietà sia esplicitamente prevista ovvero sia espressamente comminata una sanzione di decadenza per il mancato rispetto del medesimo- può essere affermata anche desumendola implicitamente in considerazione delle fondamentali esigenze di interesse pubblico che vengono in rilievo (C.d.S., sez.VI, 25-06-2002, n. 3459; Tar Sicilia 30-11-1996, n. 1731; Cass., sez. lav., 17-08-2004, n. 16044).
In particolare, si osserva che la previsione di un termine quale onere da rispettare per la concessione di contributi o di altri benefici economici è funzionale al rispetto dei principi di certezza del diritto e di equità dell'azione amministrativa, rispondenti alla duplice necessità di conoscere preventivamente, al fine di rispettare i vincoli di bilancio, il numero dei richiedenti ed i contenuti delle richieste, nonché di porli su un piano di parità in ordine alla possibilità di beneficiare delle scelte amministrative da compiersi.
I termini di che trattasi hanno dunque, ad avviso dello Scrivente, natura necessariamente perentoria anche al di fuori di esplicite previsioni in tal senso, attesa la duplice necessità dell'Amministrazione da un lato di porre un limite cronologico alle istanze dei privati, e dall'altro di garantire la par condicio dei richiedenti nella ipotesi di una selezione degli stessi ai fini della erogazione di contributi o altri benefici economici; risulta dunque ovvia, in relazione alle motivazioni di pubblico interesse sopra individuate, l'esistenza di una sanzione di decadenza, anche qualora non sia espressa, nei casi di inosservanza di un termine che condiziona la facoltà dei privati di presentare istanze nel proprio interesse.
Ciò detto in via generale, si osserva ora che anche nella fattispecie considerata il carattere perentorio del termine previsto nel citato D.A. 19 dicembre 2003 -sebbene non sia espressamente qualificato come perentorio ed altresì manchi una esplicita previsione di decadenza per il suo inutile decorso- può implicitamente affermarsi in relazione alle richiamate esigenze di interesse pubblico; ed infatti, anche nell'ipotesi in esame, trattandosi di selezione tra più partecipanti per l'erogazione di contributi, viene in rilievo l'interesse dell'Amministrazione a conoscere preventivamente le istanze da soddisfare al fine di garantire la par condicio dei richiedenti in relazione alla selezione da effettuare.
Si rileva ancora che anche nell'ipotesi in cui si accerti che il ritardo nella presentazione dell'istanza in questione sia stato determinato dal rispetto dei tempi necessari al rilascio della documentazione da allegare alla medesima istanza deve escludersi che la tardiva presentazione possa essere sanata dovendosi di converso richiamare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere comunque d'ufficio all'acquisizione della documentazione necessaria per l'istruttoria del procedimento relativo alla selezione de qua. Ed invero, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10: "qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi"; al riguardo si fa presente che secondo la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato nelle procedure selettive è consentito all'Amministrazione di richiedere, in deroga al disposto dell'art. 18 della legge 7 agosto 190, n. 241 (e, cioè della disposizione statale corrispondente alla norma regionale testè riportata) la produzione, in allegato alla domanda, di valida certificazione comprovante i titoli posseduti, ma ciò a condizione che la prescrizione derogatoria sia prevista nel bando (C.d.S., sez. V, 14-06-2004, n. 3796; sez. IV, 15-05-2000, n. 2733).
Vero è che la richiamata giurisprudenza fa riferimento alle procedure selettive relative a posti di pubblico impiego, tuttavia è da ritenere che il principio affermato possa trovare generale applicazione per altre procedure selettive e, dunque, anche per quelle relative all'erogazione di contributi o di altri benefici economici.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato circa la natura perentoria del termine de quo, nonché circa la possibilità per l'Amministrazione procedente di richiedere espressamente nell'avviso di selezione la produzione, in allegato all'istanza di partecipazione, della documentazione necessaria all'ammissione delle istanze, deve concludersi che i ricorsi gerarchici proposti avverso i provvedimenti di diniego del contributo di cui all'art. 170, comma 1, lett. b) della l. r. n. 32/2000, per tardiva presentazione dell'istanza, non sono accoglibili.

Infine si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire, negli atti amministrativi generali che disciplineranno per gli esercizi futuri le modalità di concessione dei contributi in esame, previsioni che possano realizzare una maggiore semplificazione procedurale quali, ad esempio, indicazione di un termine più ampio ai fini della presentazione dell'istanza per l'erogazione del beneficio ovvero la specifica indicazione della possibilità di produrre, successivamente alla presentazione dell'istanza, la documentazione che deve essere rilasciata dalle competenti Amministrazioni.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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