Pos. II   Prot. N. 13753 / 266.05.11 



Oggetto: Azienda USL - Concorsi per psicologo e per infermiere - Annullamento per illegittima composizione della commissione giudicatrice.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO




1 - Con nota del Servizio 1 prot. 4435 del 28 settembre scorso, codesto Dipartimento, su specifica richiesta dell'Azienda USL xxxxx, ha chiesto il parere di quest'Ufficio sulla "legittimità e la correttezza dell'operato della Direzione generale dell'Azienda" in ordine all'annullamento in autotutela di due procedure concorsuali disposto a seguito della ritenuta illegittima composizione delle rispettive commissioni giudicatrici.
In particolare, viene così descritta la questione oggetto della presente consultazione.
L'Azienda Usl sopraindicata ha nominato la commissione esaminatrice di un concorso per la copertura di posti di dirigente psicologo ( delib. 3252 del 2003 ) e di un concorso per posti di collaboratore professionale sanitario infermiere ( delib. 2010 del 2003 ), designando in entrambi i casi quale presidente il Direttore sanitario dell'Azienda. A seguito di contestazione da parte di un'organizzazione sindacale della nomina del Direttore sanitario a presidente della commissione del concorso per infermieri, la stessa Azienda ha chiesto un parere pro veritate ad un avvocato del foro di Catania. Questi, rilevata l'illegittimità della composizione della commissione in parola e la conseguente annullabilità degli atti relativi e di quelli derivati, consigliava di procedere all'annullamento in autotutela, rilevando l'opportunità di operare analogamente per altre procedure concorsuali nelle quali la commissione giudicatrice fosse stata costituita con l'illegittima presenza del Direttore sanitario aziendale. Conformemente a tale parere l'Azienda procedeva al suddetto annullamento per entrambi i concorsi suindicati.
Viene, ora, chiesto di valutare la bontà dell'operato dell'Azienda anche alla luce di" eventuali contenziosi che dovessero emergere ".

2 - Relativamente alla legittimità delle delibere oggetto di annullamento in autotutela, si ritiene di poter condividere l'orientamento negativo adottato dall'Azienda USL. Va, infatti, rilevata la contrarietà della nomina in questione con le norme regolanti la composizione delle commissioni esaminatrici nei concorsi per psicologo e per collaboratore professionale infermiere ( rispettivamente art. 53 D.P.R. 483/97 e art. 44 D.P.R. 220/2001 ).Se ne espongono sinteticamente le ragioni.
Il suddetto art. 53 dispone che l'incarico di presidente della commissione va conferito a "il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata...nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire". L'appartenenza allo specifico profilo professionale della disciplina oggetto del concorso ed il riferimento alla preposizione alla relativa struttura fa escludere la possibilità della nomina del Direttore sanitario; nel caso concreto, poi, va considerato che l'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato a medici, laddove i posti messi a concorso riguardano il profilo professionale di psicologo.
Quanto al concorso per personale non dirigenziale ( art. 44 D.P.R. 220/2001), la presidenza della commissione per il concorso di collaboratore professionale sanitario è affidata "a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario". Considerato che il rapporto di lavoro del direttore sanitario è stato qualificato come "di lavoro autonomo" (cfr. Cass. sezioni unite n. 5328 del 2002 e Cass. sezione lavoro n. 16519 del 2004 ), lo stesso è caratterizzato dall'assenza di inserimento organico del lavoratore nell'organizzazione dell'ente. Ciò mal si concilia con la suddetta dizione "personale in servizio".
Tanto premesso, con riferimento all'avvenuto annullamento delle delibere in questione, può solo aggiungersi qualche considerazione in ordine alla necessità dell'interesse pubblico alla caducazione del provvedimento.
In via generale, l'esercizio del potere di autotutela richiede la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati. Tale principio, però, vale quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano realizzate posizioni soggettive consolidate. Da quanto riferito nella richiesta di parere e dalla documentazione allegata, sembra potersi escludere tale circostanza : risulta, infatti, che era in fase di espletamento il concorso per infermiere e che non era intervenuta l'approvazione degli atti espletati dalla commissione nel concorso per dirigente psicologo.
Si ritiene, pertanto, che non ricorrendo nelle fattispecie esaminate la realizzazione di situazioni consolidate, l'annullamento d'ufficio si giustifica in ragione della sola esistenza dei vizi riscontrati nell'atto invalidato ( cfr. per tutte Cons. Stato VI, n. 70 del 1993 e Cons. Stato IV, n. 6113 del 2002 ).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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