Pos.   4 Prot. N. /260.11.05 



Oggetto: Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Xx Yy- Rimborso spese legali a Commissario straordinario - Applicabilità art. 3 L.639/96.




Allegati n...........................





Assessorato regionale
Turismo, Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Turismo sport e spettacolo
(rif.fgl.19.9.05, n.1970)
P A L E R M O






   

1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha trasmesso la nota 24 febbraio 2005, n.137 con la quale l'Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Xx Yy ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità, prospettata dal difensore del Commissario straordinario di detta Azienda, di applicare l'art.3 della legge 639/96 in relazione all'istanza prodotta da quest'ultimo per il rimborso delle spese legali sostenute in relazione al giudizio di responsabilità amministrativa cui è stato sottoposto nell'esercizio della sua funzione. In proposito l'Azienda acclude copia della sentenza resa dalla sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti da cui risulta l'accoglimento dell'appello e l'assoluzione da ogni addebito dell'appellante.
Con la medesima richiesta di parere codesta Amministrazione riferisce le perplessità dell'Azienda suindicata in ordine alla possibilità di aderire a tale richiesta in quanto "la sentenza che definisce il giudizio non sarebbe pienamente assolutoria", la sentenza stessa non dispone nulla in ordine alle spese ed, infine, le norme che, nell'ordinamento di questa regione, disciplinano il rimborso delle spese legali (art.53, co.2 l.r.7/71 e 39 l.r.145/80) prevedono tale possibilità per il dipendente dichiarato esente da responsabilità.
Alla richiesta di codesto Dipartimento sono allegati gli atti nella stessa elencati.


2. Preliminarmente, ai fini della soluzione del caso pratico prospettato, occorre individuare la normativa che disciplina il rimborso delle spese legali per i pubblici amministratori. In proposito si osserva che sia il legislatore statale che quello regionale hanno espressamente previsto tale possibilità. Il primo l'ha disciplinata con l'art.3, co.2 bis del D.L. 23.10.1996 come convertito dalla legge 20.12.1996, n.639 che espressamente dispone " In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza". L'individuazione di tali soggetti è prevista dal disposto dell'art.1, comma 1 bis della suindicata L.20/94 che indica amministratori e dipendenti pubblici quali categorie soggette al giudizio di responsabilità. In Sicilia la questione è stata oggetto di intervento normativo con l' art. 24 della l.r.30/00 che , interpretando autenticamente il disposto della art.39 della l.r. 145/80 - che prevedeva la possibilità di rimborso delle spese legali sostenute unicamente per i dipendenti -, dispone che " l'art.39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità". Occorre precisare che la prima di tali norme, e cioè l'art.3, co.2 bis della l.639/96 ha natura eccezionale in quanto derogatoria del diritto comune e, dunque, non è applicabile oltre i casi espressamente previsti (art.14 disp.preleggi cod.civ.). Pertanto, anche nella regione siciliana è ad essa che sembra debba farsi riferimento nei casi di soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti.
Tanto premesso in ordine alla normativa di riferimento si rappresenta che i presupposti richiesti dalle surrichiamate leggi per darsi luogo ai rimborsi sono: la dichiarazione di esonero da responsabilità e la riferibilità della contestazione o imputazione (nel caso di procedimento penale) all'incarico svolto in diretta connessione con i fini dell'Ente.
La giurisprudenza contabile, in applicazione della surrichiamata legge statale, ha disposto la rimborsabilità delle spese legali solo in presenza di assoluzione nel merito (cfr.Corte dei conti, sez.giurisdizionale Trentino Alto Adige, 2 marzo 2000, n.74) ed ha inizialmente individuato tali ipotesi nei casi di assoluzioni determinate dall'assenza di elementi soggettivi e oggettivi, dolo o colpa grave e danno ingiusto, che escludono la responsabilità (Corte dei conti, sez.giurisdizionale Basilicata, 23 marzo 1999, n.70). L'assoluzione, ove sia accertata l'esistenza di una colpa lieve, non consentirebbe il rimborso, in quanto "le spese legali vanno addebitate ope legis" alla P.A. "solo se viene assolutamente esclusa l'ingiustizia del danno" (Corte dei conti, sez.Basilicata, 2 luglio 1999, n.219). Tuttavia un recente e meno restrittivo orientamento giurisprudenziale, partendo dalla considerazione che, sul piano processuale le sentenze si distinguono in sentenze di condanna, di assoluzione e di parziale accoglimento della domanda, rileva che, ai fini del rimborso, la norma richiede il semplice requisito del proscioglimento senza formulare alcuna specificazione in ordine alla fattispecie cui riconnettere il diritto al rimborso. La sentenza di assoluzione, anche se solo per difetto della gravità della colpa, è comunque di definitivo proscioglimento e, pertanto, titolo per il rimborso delle spese; l'accertamento della lievità della colpa attiene solo alla motivazione e non costituisce statuizione della sentenza; da tale accertamento non possono discendere altri effetti ed in particolare non può negarsi il diritto a rimborso (Corte dei conti, sez.III centrale d'appello, n.18/2004). La differenza tra i due surriportati, opposti orientamenti della giurisprudenza contabile sembra riconducibile essenzialmente alla diversa concezione di responsabilità che si è delineata gradualmente proprio nell'evoluzione giurisprudenziale della Corte dei conti e che non è riconducibile né a quella civilistico-risarcitoria né a quella pubblicistico - sanzionatoria bensi è configurabile come un nuovo tipo di responsabilità che costituisce un genus nella quale si coniugano elementi risarcitori del danno con elementi afflittivi . Si tratta in sostanza di una responsabilità di natura afflittiva pecuniaria i cui effetti non possono essere trasmessi agli eredi, ove l'azione dannosa non abbia comportato l'acquisizione di vantaggi di natura patrimoniale (art.1,co.1L.639/96). In ogni caso la limitazione della valenza dell'elemento psicologico distacca maggiormente questo tipo di responsabilità da quella civile il cui requisito è la colpa lieve. Nel contesto amministrativo, infatti, la nozione civilistica di colpa assume una connotazione particolare in relazione ai diversi parametri di valutazione dei comportamenti amministrativi. L'innovazione si fonda sull'esigenza di non frenare l'azione amministrativa evitando che uno stato d'animo di elevato timore influenzi negativamente lo svolgimento della funzione amministrativa. Sembra, pertanto, naturale che una parte dei rischi di comportamento rimanga a carico dell'Amministrazione se il funzionario o Amministratore agisca secondo l'attenzione e la diligenza media amministrativa, riconducibile al normale andamento dell'amministrazione e all'ordinaria assunzione di responsabilità per la realizzazione di interessi pubblici (cfr. sul punto: Giuseppe Nicoletti "L'evoluzione della giurisdizione della Corte dei conti: dalla contabilità alla finanza pubblica").

3. Tanto precisato in ordine alla normativa applicabile alla fattispecie sottoposta all'esame di questo Ufficio si osserva che dalla sentenza in atti risulta che l'appellante è stato prosciolto per difetto della gravità della colpa senza che i giudici d'appello abbiano formulato alcuna osservazione in ordine alla sussistenza del danno che sembrerebbe, tuttavia, ravvisabile nella stessa illegittimità dell'atto emanato (cfr.motivazione sentenza). Quanto alla circostanza che la sentenza nulla abbia disposto in ordine alle spese si osserva che, dopo qualche iniziale oscillazione, la giurisprudenza contabile ormai esclude che il giudice possa liquidare nello stesso giudizio per cui è causa le spese sostenute dalla parte assolta in quanto la questione del rimborso afferisce ad un rapporto fra il convenuto e la sua amministrazione che, non essendo parte nel giudizio contabile, non può essere condannata al rimborso delle spese esulando tale questione dal giudizio contabile (Cass.sez.UU civili, 1/10 - 12/11/2003, n.17014). Tanto precisato si ritiene di dover aderire al più recente orientamento giurisprudenziale in materia di rimborso delle spese legali conseguenti a sentenza di proscioglimento nel merito per difetto della gravità della colpa e ciò per le ragioni esplicitate sub. 2)..
Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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