Pos. III   Prot. N. 13359 /259 .11.05 



Oggetto: Art.26,c.12 l.r.4/2003 e succ.modif.in materia di comando presso Assessorato regionale bilancio e finanze.




Allegati n...........................




Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria generale delle Regione
PALERMO


  e, p.c. Presidenza della Regione 
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale           

PALERMO



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto a quest'Ufficio un parere in ordine all'applicabilità della norma in oggetto indicata nei confronti di personale con qualifica dirigenziale.Le perplessità manifestate al riguardo traggono origine dal richiamo, contenuto nell'ultimo periodo della stessa, alle disposizioni che regolano l'indennità di presenza, voce retributiva erogabile solo al personale del comparto. 


2- Il comma 12 dell'art.26 della l.r. n.4 del 2003 è stato aggiunto dall'art.62,c.22 della l.r.15 del 2004 e poi modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art.127, commi 57,74 e 81 della l.r.n.17 del 2004.
La norma attualmente in vigore, secondo quanto previsto nel primo periodo, consente al Dirigente generale del Dipartimento bilancio e tesoro di procedere all'inquadramento in posizione di comando di" personale nel numero massimo di 15 unità appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia." Il termine personale, ivi contenuto senza specificazione di qualifiche o profili,non può che ritenersi comprendente tutti i dipendenti ,dirigenti e non, sol che il loro utilizzo risponda alla finalità che la norma medesima indica come propria. In altri
termini il criterio in base al quale operare la scelta sia del numero di unità ( quello indicato dalla legge costituisce infatti un limite massimo) che dei soggetti dei quali in concreto avvalersi si rinviene esclusivamente nell'utilità che può venirne all'Assessorato per lo svolgimento della funzione di monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa a fronte di una acclarata carenza numerica o qualitativa di proprio personale. Pertanto, data la rilevanza e complessità dei compiti di monitoraggio, non si pongono in astratto ostacoli all'utilizzazione di personale con qualifica dirigenziale
Né possono condividersi i dubbi sollevati a causa del riferimento a un'indennità non spettante ai dirigenti. Infatti, nell'occuparsi dell'aspetto economico del comando, dopo aver previsto che il trattamento fondamentale resta a carico dell'amministrazione di provenienza, con l'ultimo periodo il legislatore ha solo precisato quale voce retributiva la Regione possa corrispondere al personale del comparto. Tale esigenza di chiarezza, correttamente, non è stata avvertita con riguardo ai dirigenti perché agli stessi la retribuzione ulteriore rispetto al trattamento economico fisso quando attribuita trae origine dal contratto individuale.    

3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.


4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    




   





                                                       



                                                           


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