Pos. I Prot. 257.2005.11


OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Riscossione.- Transazione ex art. 3, comma 3, D.L. 138/2002.- Proroga di termini.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 17080 del 22 settembre 2005)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premessa l'avvenuta stipula di una transazione di debiti tributari - ex art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 2002, n. 178, e richiamato dall'art. 5 della l.r. 9 agosto 2002, n. 10 - tra la Regione siciliana, Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, ed una società di capitali, e considerato che la parte privata ha preannunciato una richiesta di proroga di un termine convenzionalmente fissato, la cui inosservanza, per espressa statuizione, costituirebbe causa di risoluzione di diritto del contratto stipulato, si chiede se possa procedersi alla modifica del termine previsto prorogandolo - previo rilascio di idonea garanzia fidejussoria - di ulteriori 30 giorni, e quali adempimenti debbano compiersi laddove si intenda accogliere l'istanza.

2.- In via preliminare non può che rilevarsi il rapporto di sostanziale corrispondenza tra transazione nel diritto privato e transazione nel diritto pubblico. Più propriamente, anzi, è da ritenere che l'istituto in discorso trovi applicazione nel diritto pubblico conservando la stessa natura contrattuale che di esso è propria nel diritto privato (cfr. Carlo Ferrari, Voce "Transazione II) Transazione della pubblica amministrazione" in Enciclopedia giuridica, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giuseppe Treccani).
Quindi essa, anche laddove - come nella fattispecie in esame, puntualmente prevista dalla legge - incida su rapporti di diritto pubblico, costituisce, ex art. 1965 c.c., un contratto, e come tutti i contratti, ben può essere successivamente sottoposto ad ulteriori modifiche.
La avvenuta regolamentazione di un determinato rapporto mediante transazione non priva le parti per il futuro della loro autonomia contrattuale, onde esse sono libere di dare una nuova e diversa regolamentazione al perdurante rapporto mediante nuovi accordi, la cui forma è determinata dal loro oggetto (cfr. Cass, 20 luglio 1971, n. 2348).
E dunque le formalità da seguirsi per procedere, con atto aggiuntivo, alla modifica anche solo di taluni elementi e condizioni di una transazione non possono che essere le stesse di quelle seguite per giungere alla stipula del contratto principale.
L'obbligo di sottoporre ogni modificazione di condizioni contrattuali al medesimo regime giuridico ed alla medesima procedura osservata per il contratto da variare è stato peraltro ritenuto (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo, det. 8 agosto 1996, n. 120) "principio generale ricavabile dall'art. 13 della legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) e dagli artt. 107 e 112 del relativo regolamento" approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
E d'altronde, considerato che la procedura preparatoria interna - svolta dalla Pubblica amministrazione al fine di predisporre le condizioni dell'accordo con il privato - è posta, con norme pubblicistiche, a garanzia della oculatezza e della ponderazione della azione della P.A. e risponde sostanzialmente all'esigenza di evitare alcun pregiudizio al pubblico interesse, è da ritenere che le relative prescizioni siano assolutamente vincolanti e si impongano per ogni modifica o cambiamento, ancorchè parziale o di ambito circoscritto, da introdurre in relazione a quanto già convenuto.
Conclusivamente dunque, sotto il profilo della legittimità, si ritiene che certamente possa procedersi - laddove puntualmente richiesto e qualora, sotto il profilo del merito si ritenga di convenire in tal senso - alla proroga del termine di che trattasi (a garanzia del cui rispetto si assume sarà prestata idonea fidejussione), purchè tuttavia con l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e dei principi di buon andamento ed imparzialità, tra cui pregnante rilievo assumono proprio i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e della Commissione consultiva regionale della riscossione cui codesto Dipartimento si riferisce.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale