Pos. 1   Prot. N. 251/11/2005 



Oggetto: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - COMMERCIO SPESE ANTECEDENTI AL DECRETO DI CONCESSIONE - AMMISSIBILITA'.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
  DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO 

SERVIZIO 5/s - COMMERCIO
PALERMO




1. Con nota 13 settembre 2005, n. 6661, codesto Dipartimento riferisce che talune ditte - beneficiarie degli aiuti di cui alla sottomisura 4.01.d "Aiuti al commercio ed all'artigianato" del P.O.R. 2000-2006 - hanno richiesto il saldo del contributo per spese, a giustificazione delle quali, hanno trasmesso fatture quietanzate di data antecedente l'emissione del decreto di concessione del beneficio, seppur successive alla presentazione dell'istanza per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'indicata sottomisura.
L'Amministrazione richiedente richiama il decreto dirigenziale 22 giugno 2001, di approvazione del bando pubblico per l'attuazione della sottomisura 4.01.d - rectius 4.1.1.d (pubblicato in G.U.R.S. n. 37, parte I, del 20 luglio 2001) e in particolare l'art. 13, comma 3 - che prevede: "il saldo del contributo verrà erogato una volta ultimati i lavori e verificata la conformità degli stessi al progetto finanziato" e l'art. 15 del medesimo bando che così dispone:
"1. Entro due mesi dall'emissione del decreto di finanziamento dovranno essere avviati i lavori di realizzazione del progetto.
2. Il soggetto beneficiario darà comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori all'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'artigianato e della Pesca, Dipartimento Cooperazione, Commercio e Artigianato.
3. Il progetto dovrà essere definitivamente completato entro un anno dall'inizio dei lavori".
Alla luce della riportata previsione viene richiesto se le spese come sopra considerate siano ammissibili.

2. La precisazione di codesta Amministrazione, circa il fatto che la fattura seppur anteriore al decreto di concessione dei benefici è comunque successiva alla presentazione dell'istanza di partecipazione, non è risolutiva della questione relativa all'ammissibilità delle spese quietanzate; essa dimostra soltanto il rispetto del principio comunitario della necessità dell'aiuto. Secondo detto principio (affermato per la prima volta al comma 3 del punto 4.2. della comunicazione della Commissione europea del 10 marzo 1998, contenente gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale") "I regimi di aiuto..... devono stabilire che la domanda sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti". Il criterio indicato è stato ribadito all'art. 7 del Regolamento (CE) 70/2001, unitamente ad altro, alternativo al primo, in virtù del quale l'aiuto è da ritenere necessario quando "lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro".
Il principio suddetto non è riferibile all'ammissibilità delle singole spese, bensì all'ammissibilità dell'aiuto; è necessario cioè garantire che l'aiuto sia necessario nel senso che costituisca un incentivo allo sviluppo a favore di attività che il beneficiario non avvierebbe alle normali condizioni di mercato o realizzerebbe in misura ridotta, mentre l'avvio di investimenti antecedentemente alla presentazione della domanda fa scattare il divieto comunitario di finanziamento. Inoltre si rileva che il criterio indicato dalla Commissione europea costituisce requisito minimo per l'ammissibilità all'agevolazione, lasciando poi alla discrezionalità degli Stati membri e ai singoli bandi di stabilire criteri che, rispettosi di quella soglia, possono parametrare i requisiti di partecipazione anche al di sopra della medesima.
Nella fattispecie sottoposta, dunque, l'ammissibilità delle spese sostenute prima dell'emissione del decreto di concessione del beneficio considerato, in mancanza di espressa previsione del bando in tal senso, è da verificare dall'analisi complessiva delle norme del bando stesso.
La finalità della sottomisura di che trattasi è quella di conseguire una migliore offerta dei servizi usufruendo di economie di scala dovute all'utilizzazione di servizi comuni, risultato da conseguire attraverso l'incentivazione all'associazione di P.M.I. commerciali e artigianali che si attivano per realizzare progetti mirati alla riqualificazione e valorizzazione delle strutture produttive e/o distributive nell'ambito di un programma di riqualificazione di specifici contesti territoriali.
Il conseguimento della finalità deve svolgersi secondo il cronoprogramma indicato dal bando che, all'art. 14, specifica che il decreto di concessione del beneficio verrà emanato non appena perverrà all'Amministrazione l'atto costitutivo del consorzio di imprese, debitamente registrato. Successivamente a tale adempimento l'Amministrazione, verificato il fondamentale requisito della costituzione del consorzio, procede a concedere il beneficio alle imprese associate che, solo successivamente a tale momento, avrebbero potuto sostenere spese, astrattamente ammissibili, per l'esecuzione del progetto.
Ulteriori elementi che conducono a ritenere inammissibili le spese come sopra anticipate si rinvengono nei termini indicati all'art. 15 del bando per l'avvio e la conclusione dei lavori. I soggetti richiedenti il beneficio si impegnano a realizzare il progetto presentato nei termini indicati dal bando e, dunque, a dare inizio all'esecuzione del progetto entro due mesi dall'emissione del decreto di finanziamento, comunicandone l'avvio all'Assessorato competente a vigilare sul definitivo completamento del progetto entro un anno dall'inizio dei lavori.
Il bando impone ai partecipanti il rispetto di tempi massimi di realizzazione dei progetti e detti termini decorrono dall'emissione del decreto. Ne discende che i tempi di realizzazione statuiti dal bando, in rispetto della par conditio fra i concorrenti, devono essere i medesimi per tutti i partecipanti.
Al contrario ammettere a discarico spese effettuate prima del termine di avvio dei lavori disposto dal bando avvantaggerebbe taluni tra i partecipanti che, dando esecuzione al progetto prima dell'indicato termine, usufruirebbero di tempi di realizzazione più dilatati.
I soggetti che hanno anticipato i tempi di realizzazione dei progetti, e le connesse spese, hanno operato una scelta discrezionale rispetto alle indicazioni del bando, assumendo a loro carico il rischio dell'inammissibilità delle spese.
Quanto finora ritenuto trova conferma anche nel successivo bando del 6 agosto 2004, il cui art. 12 dispone il finanziamento di spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza, ma con esclusivo riferimento a quelle connesse agli interventi di cui alla lettera e), mostrando, con ciò, di ritenere la specifica tipologia di spese indicate quale eccezione alla regola generale imposta dalle altre prescrizioni del bando.
Nei termini il reso parere
******
Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale