Pos. III   Prot. N. /246.11.05 



Oggetto: Svolgimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione da parte di dipendente di altro ente.




Allegati n...........................


Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale Territorio e Ambiente                          Palermo 



                       

e, p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
              Palermo 





  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere in ordine alla sussistenza di cause di incompatibilità al ricorrere della situazione in oggetto descritta. 
  La fattispecie concreta che ha dato origine alle perplessità è la seguente. 
  A seguito di selezione pubblica il Dirigente generale ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a valere sui fondi POR mis.7.01 per attività di assistenza tecnica a supporto del Servizio 2 V.I,A.-V.A.S. Successivamente all'instaurazione dei rapporti l'amministrazione ha appreso attraverso Internet che tra gli esperti reclutati vi è un soggetto in servizio presso XXX con funzioni di XXX.. L'Ufficio del personale del Dipartimento,all'uopo interpellato, ritenendo che a termini del contratto eventuali incompatibilità possano verificarsi solo se l'altro rapporto impedisca di rispettare l'impegno orario convenuto o possa dar luogo, in ragione dei progetti da esaminare, a conflitti di interesse, ha rimesso all'Ufficio utilizzatore la verifica della sussistenza di tali situazioni. 
  Con la nota cui si risponde viene chiesto se sussistano ragioni di incompatibilità, a prescindere dalle cause sopradescritte, tra due attività che cumulate comportano un impegno complessivo di almeno 66 ore settimanali. 



  2-Non solo si pone un problema di incompatibilità ma ove questa effettivamente sussista il conferimento dell'incarico è nullo di diritto. 
  Incompatibilità e cumulo di impieghi dei dipendenti delle P.A. sono infatti puntualmente disciplinati dall'art.53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, escluse particolari ipotesi espressamente previste, ribadisce in via generale il previgente sistema di incompatibilità inasprendo le relative sanzioni. Infatti pur se il dovere di esclusività a carico del lavoratore pubblico è attenuato per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per il restante personale, escluse particolari ipotesi espressamente previste, la prestazione di attività lavorative extra-istituzionali da luogo ad incompatibilità. 
  Mentre però l'incompatibilità è in certi casi assoluta ,in altri si configura come relativa potendo l'attività essere svolta, in aggiunta a quella istituzionale, solo a determinate condizioni ,quali ad esempio la preventiva autorizzazione. 
  Pertanto con riferimento alla fattispecie concreta che ci occupa sarebbe innanzitutto necessario conoscere il tipo di rapporto che il soggetto in questione intrattiene con XXX, se a tempo parziale fino al 50% di orario o a tempo pieno. Infatti ove si accerti che il soggetto è titolare di un rapporto di lavoro part-time del tipo suindicato non si versa in ipotesi di incompatibilità in quanto il comma 6 dell'art.53 cit. lo esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione .Se invece si tratta di un dipendente a tempo pieno, o comunque ad impegno orario superiore al 50%, l'incompatibilità a prestare l'attività di collaborazione presso codesto Dipartimento andava rimossa preventivamente, come indicato dal medesimo articolo, da apposita autorizzazione rilasciata da XXX. e subordinata all'intesa realizzata con l'Amministrazione regionale. Al riguardo la disposizione recata al comma 10 prevede anche precisi termini decorsi i quali si prescinde dall'intesa e l'autorizzazione si intende accordata. 
  Non disponendo di informazioni circa l'esperimento della procedura autorizzatoria può solo richiamarsi l'attenzione sulle sanzioni alle quali si espone l'Amministrazione che conferisca incarichi a dipendenti di altre P.A alla quale, ai  

sensi dell'art.6,c.1 del D.L.79/1997 conv.in L.140/1997,oltre alle sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma .


   

3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.


4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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