Pos. III   Prot. N. 12968 /244.11.05 



Oggetto: Requisito di anzianità richiesto per lo preposizione ad uffici dirigenziali.




Allegati n...........................


Assessorato regionale dell'Agricoltura e
                      delle Foreste 
                      Ufficio di Gabinetto          
                                      Palermo 



e, p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
              Palermo 




  1-Con la suindicata nota a firma dell'On.le Assessore viene richiesto un parere sulla questione in oggetto indicata con particolare riferimento agli Ispettorati provinciale dell'Agricoltura ed agli Uffici Dipartimentali delle Foreste. 
  Al riguardo codesto Ufficio dopo aver compiutamente ricostruito l'attuale quadro normativo di riferimento esprime l'avviso che non sia più richiesta alcuna anzianità nella qualifica per l'attribuzione ai dirigenti di seconda e terza fascia della responsabilità dei suddetti uffici,fermo restando per i dirigenti degli Uffici dipartimentali delle foreste il possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e delle funzioni di Pubblica sicurezza. 


  2-Si condivide l'orientamento rappresentato. 
  In primo luogo l'art.20 della l.r. n. 10 del 2000 abroga le norme regionali incompatibili con la stessa legge e, in particolare,"ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli uffici e delle funzioni".In proposito si rileva come in precedenti consultazioni ( cfr. pareri 64.01.11 e 57.02.11 rispettivamente dell'11 aprile 2001, prot. n. 6416 e del 23 aprile 2002 ,prot. n. 6324 )quest' Ufficio abbia già avuto modo di pronunciarsi nel senso che, attuata la nuova organizzazione amministrativa secondo le previsioni della l.r. 10 del 2000, la medesima vada a sostituire integralmente la precedente. 

Pertanto una volta che un ufficio, anche periferico, preesistente risulti riclassificato dalla delibera di Giunta n.366 del 2001 come struttura intermedia la titolarità del medesimo potrà oggi essere attribuita dal Dirigente generale secondo quanto previsto dall'art.11 ,c.6 della legge 3 dicembre 2003,n.20 .Poiché tale disposizione, diversamente da quella contenuta nello stesso articolo per il conferimento dell'incarico di dirigente generale, non prescrive il possesso di un'anzianità di servizio minima per i dirigenti di terza fascia ne consegue che l'anzianità nella qualifica di dirigente non costituisce requisito per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello non generale e ciò senza distinzioni fra dirigenti, siano essi di prima,di seconda o di terza fascia.

3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.


4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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