Pos. 3  Prot. N. 232.05.11  


Oggetto: Contributi e finanziamenti- Contributo previsto dalla l.r. n. 11/2004 in favore di associazioni temporanee di imprese per il trasporto combinato strada-mare delle merci.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                      Dipartimento trasporti e comunicazioni -Serv. 8                                             PALERMO 


1- Con nota 3-8-2005, prot. n. 397, codesto Dipartimento espone che la Confartigianato ha contestato il fatto che i decreti attuativi dell'art. 12 della l.r. 5-7-2004, n. 11 (che prevede l'erogazione di un bonus ambientale per le imprese che si avvalgano del trasporto combinato strada-mare) abbiano esteso il beneficio alle "associazioni temporanee di imprese" laddove l'art. 3, comma 2 della stessa legge prevede che possano beneficiare dell'incentivo, oltre alle singole imprese di trasporto, " i gruppi temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi europei di interesse economico" , tutti denominati "soggetti di aggregazione". La Confartigianato sostiene, infatti, che Associazioni temporanee di imprese possano essere costituite soltanto per produrre lavoro in un arco di tempo stabilito, secondo le modalità dettate da un appalto e non possa essere costituita per ottenere rimborsi o benefici non collegati all'espletamento di un appalto.
Fatta tale premessa, viene chiesto l'avviso dello Scrivente ufficio sulla questione.

2 - Si osserva preliminarmente che scopo del bonus è principalmente quello di alleggerire il peso del traffico commerciale sulle strade della Regione incentivando il trasporto combinato terra-mare nei confronti di tutte le imprese sia che svolgano tale attività per conto terzi (imprese di trasporto in senso stretto) che in proprio. In questa prospettiva il legislatore ha chiaramente inteso favorire ogni forma di aggregazione (gruppi temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi europei di interesse economico) degli operatori commerciali diretta ad utilizzare in comune il sistema combinato di trasporto. Le osservazioni della Confartigianato non appaiono pertinenti e muovono da un pregiudizio circa l'uso del termine "associazioni temporanee di imprese" che pur mutuato dalla normativa sugli appalti non può ritenersi esclusivo di tale disciplina. A parte il fatto che il termine adoperato nel decreto n. 164/2004 appare sostanzialmente coincidente col termine "gruppi temporanei" usato dal legislatore e che pertanto le osservazioni della Confartigianato (comunque non condivisibili) andrebbero rivolte alla legge stessa, appare ovvio che l'associazione temporanea fra imprese prevista dal citato decreto (ovvero il gruppo temporaneo previsto dalla legge) non può intendersi certamente costituita al fine di percepire un contributo ma a quello di conferire le rispettive merci per effettuarne insieme il trasporto con evidente risparmio in termini di costi economici per le stesse imprese e sociali ed ambientali per la comunità .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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