Pos. 1   Prot. N. 11577/221.11.2005 



Oggetto: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI.- C.I.E.M. - ART. 67 L.R. 21/2001. - VALUTAZIONI COMMISSIONE EUROPEA.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio,
e artigianato
P A L E R M O



1.- Con nota 10 agosto 2005, n. 4832/65, il Dipartimento in indirizzo ha chiesto a questo Ufficio se, in virtù di quanto rilevato nella nota della Commissione europea, Direzione Generale Concorrenza, 4 luglio 2005, n. D/55119, relativamente al contributo straordinario in favore del CIEM ex art. 67 della l.r. 21/2001, possa procedersi al pagamento dell'anzidetto contributo con le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 59, e, conseguentemente, se debba ritirarsi la notifica a suo tempo effettuata.
In caso contrario, si chiede se per il completamento della notifica alla Commissione Europea, con il richiesto invio "della bozza della deliberazione adottata dalle autorità italiane in applicazione di tale norma", sia sufficiente chiarire che i contributi di cui all'art. 67 della l.r. 21/2001 verranno erogati, dalla data di entrata in vigore della legge 15/2004, con le modalità previste dall'art. 23 della l.r. 23/2002 cui l'art. 59 della l.r. 15/2004 appunto rinvia, mentre per le attività svolte precedentemente, verranno concessi, previa rendicontazione delle spese al fine di accertare lo svolgimento di "attività a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati", quantificanto l'importo del contributo in rapporto esclusivamente ai costi sostenuti per le anzidette attività.
   

Si chiede altresì l'avviso di questo Ufficio circa le refluenze in ordine alla problematica in questione delle modifiche che si assume essere state apportate allo statuto del CIEM (non ancora ufficialmente pervenuto a codesto Dipartimento) - che riserverebbe alla Regione la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e la designazione del Presidente, nonché la nomina di due componenti il collegio sindacale, di cui uno assumerà le funzioni di Presidente - nonché alla compagine sociale del Centro che, con il venir meno di tutti i soci privati, risulterebbe costituita interamente da enti pubblici; modifiche il forza delle quali il CIEM ritiene di essere oggi "un ente strumentale della Regione" che svolge attività istituzionale della stessa e degli altri enti pubblici consorziati
Si chiede inoltre una valutazione in ordine alla affermazione dello stesso Ente secondo cui dal disposto del comma 1 dell'art. 59, l.r. 15/2004, che sancisce che "le spese di gestione di cui all'articolo 48 della l.r.23 dicembre 2002, n. 23, si intendono connesse allo svolgimento di attività a favore dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o vigilati", discenderebbe che "nessun procedimento amministrativo di accertamento dell'attività svolta dal CIEM può essere ritenuto pregiudiziale al pagamento dei contributi, stante la espressa dizione legislativa".

2. Sulla problematica sottoposta si rassegna quanto segue.

In considerazione della affermazione della Commissione Europea, secondo cui, in relazione al contributo straordinario in oggetto, non appare prefigurabile la presenza di aiuti di Stato "poichè tale contributo deve essere utilizzato per spese di gestione connesse allo svolgimento di attività a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o vigilati", si ritiene che non si debba procedere al completamento della notifica.
Ed invero il procedimento di controllo comunitario di cui all'art. 88 (ex art. 93) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, presuppone la sussistenza di un "aiuto di stato" - quale individuabile in conformità al disposto dell'art 87 (ex art. 92) dello stesso Trattato - del quale occorra accertare la compatibilità con il mercato comune ed in particolare con i principi che regolano la libera concorrenza.
Rilevato quindi che la Commissione Europea, e cioè l'organo deputato a porre in essere - con ampia discrezionalità - il controllo in questione, non ritiene che il contributo straordinario in favore del CIEM di cui all'art. 67 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21, da utilizzarsi in conformità al disposto dell'art. 48 della successiva l.r. 23 dicembre 2002, n. 23, configuri un "aiuto di stato", non può che prendersi atto di tale determinazione, da cui consegue l'insussistenza del presupposto necessario per l'espletamento del procedimento di controllo,

Per ciò che concerne l'erogazione del contributo si concorda con codesto Dipartimento nel ritenere che, in relazione ai programmi di attività da realizzare, dovrà procedersi secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 59 della l.r. 15/2004, e cioè con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 23 della l.r. 23/2002, mentre,
Per le attività già svolte, invece, il pagamento potrà avere luogo nel caso in cui (e limitatamente ai costi allo scopo sostenuti) il CIEM risulti destinatario di formali e puntuali incarichi da parte regionale di svolgimento di attività a favore dell'Amministrazione o di enti dipendenti e/o vigilati, o di direttive o di atti di indirizzo circa l'attività da porre in essere e gli obiettivi da raggiungere.
Ciò, anche in aderenza alla considerazione espressa dalla Commissione Europea che - ritenendo di non poter prendere posizione sull'aiuto oggetto della notifica in mancanza dei "criteri e condizioni di applicazione delle norme" - evidentemente ha riguardo a criteri e condizioni da stabilire prima di procedere all'erogazione dei contributi.
In mancanza codesta Amministrazione dovrà riscontrare il presupposto normativamente imposto per l'erogazione del contributo, e cioè la sussistenza di una connessione tra le spese gestionali sopportate ed una attività svolta in favore della Regione o di enti dalla stessa dipendenti o vigilati.
Deve infatti ritenersi contrario ai principi di efficacia, efficienza ed economicità posti a fondamento dell'azione amministrativa, lasciare alla discrezionalità della Società, e cioè di un soggetto terzo, stabilire ciò che è attività "a favore" dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti e/o comunque vigilati.
Né, peraltro, appare possibile accedere alla tesi del CIEM secondo cui la recente legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, avrebbe, al comma 1 dell'art. 59, sancito una presunzione legale assoluta in ordine alla sussistenza di una connessione tra tutte le spese di gestione dell'Ente e le attività svolte in favore dell'Amministrazione.
Siffatta interpretazione, invero, prestandosi a censure di costituzionalità sotto il duplice profilo della violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., e della competenza della Regione a porre in essere disposizioni destinate ad incidere la materia processuale, appare da rigettarsi, dovendosi viceversa interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione ed ai suoi principi.

Infine, quanto all'affermazione del CIEM che - in ragione di modifiche statutarie che trovano la loro giustificazione in logiche di matrice societaria - si ritiene oggi "ente strumentale della Regione", si rileva che le previsioni introdotte non appaiono sufficienti allo scopo, non essendo imputabile alla Regione, in forza della normativa di riferimento, una puntuale competenza in ordine all'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture operative od anche sugli enti dipendenti e/o vigilati.
Il legislatore regionale, invero, si è limitato a prevedere, a decorrere peraltro dall'entrata in vigore della l.r. 15 del 2004, l'applicazione al CIEM del sistema previsto per la concessione di contributi in favore di associazioni e fondazioni, senza nulla disporre in materia di controllo ed indirizzo; attività viceversa indubbiamente estrinsecabili - e connotanti il relativo rapporto - nei confronti degli enti strumentali della Regione.

Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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