Pos. 3  Prot. N. 209.05.11 



Oggetto: Contratti della P.A. - Affidamento servizi inerenti adempimenti istruttori ed erogazione contributi relativi alla misura 3.14 del POR 2000/2006





Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
DIPARTIMENTO INDUSTRIA

                                          PALERMO 




1 - Con nota 4-8-2005, N. 2222, codesto Dipartimento espone che a seguito di bando di gara pubblicato sulla GURS dell'1-8-2003 il Raggruppamento temporaneo di imprese rappresentato dalla mandataria Banca XXXX S.p.a, si è aggiudicato il servizio di espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge ragionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 38 e dalla corrispondente misura 3.14 del completamento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, per l'intero periodo di attuazione del POR medesimo e della relativa fase di rendicontazione..
Il RTI, con dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara, si è espressamente impegnato ad apportare ai servizi oggetto di affidamento tutti gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative ovvero di esigenze tecniche ritenute indispensabili dall'Amministrazione senza null'altro pretendere oltre il prezzo di aggiudicazione, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dell'aggiudicatario nonché a modificare la composizione della struttura in relazione al volume delle pratiche da trattare e ad eventuali esigenze tecniche organizzative emergenti successivamente, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura".
Lo stesso Bando di gara precisa che il servizio dovrà essere reso nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia e in conformità alle previsioni del POR e del relativo Completamento di programmazione e successive modificazioni .
Ancora, il punto 2 del capitolato d'oneri fa obbligo all'aggiudicatario di ottemperare ai criteri di selezione individuati dalla scheda della misura 3.14 del POR ed ai parametri predeterminati dal responsabile di misura che saranno riportati nel bando per la selezione dei soggetti destinatari".
Il primo bando di attuazione della misura ha riguardato la presentazione di progetti finanziabili per importi non superiori al cosiddetto "de minimis" e pertanto entro la soglia dei 100.000, 00 euro.
Senonchè l'intervenuto Regolamento CE n. 364/2004 ha modificato la scheda di misura in questione prevedendo la possibilità di presentare progetti di ricerca finanziabili fino ad un massimo di 1.800.000,00 euro.
Codesto Dipartimento ha conseguentemente stilato un secondo bando recependo tale modifica dell'importo massimo finanziabile.
Prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dei progetti ( 8 luglio 2005) il RTI aggiudicatario ha fatto presente con apposita nota che le modificazioni apportate dal secondo bando all'importo finanziabile comporterebbe una "alterazione sinallagmatica del rapporto contrattuale" a causa di una lievitazione dei prezzi e, di conseguenza, dei costi complessivi sostenuti nell'espletamento del servizio" adducendo (erroneamente, a giudizio di codesto Assessorato) che:
- l'offerta di gara era stata formulata avendo conoscenza del primo bando e, quindi, sulla scorta di questo dato , e in generale del complesso delle caratteristiche della vicenda esistenti in quel dato tempo;
- che il secondo bando ha comportato un sostanziale mutamento delle prestazioni cui era tenuto il RTI ed ha una dotazione finanziaria che si presenta più consistente della precedente con conseguente aggravio degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande.
Alla luce di tali considerazioni il soggetto aggiudicatario ha invocato l'applicazione della revisione del prezzo di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge 24-12-1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della l. 23-12-1994, n. 724.
In ordine a tale richiesta si chiede l'avviso dello Scrivente in ordine all'applicabilità al caso in esame della norma sulla revisione prezzi invocata dall'impresa (norma che a codesta Amministrazione appare dettata per diversa fattispecie) e se possa invece farsi ricorso all'applicazione dell'art. 1661 cod. civ. (che disciplina le variazioni ordinate dal committente) in relazione al fatto che l'art. 7 della convenzione e le clausole contenute nel bando di gara obbligano l'aggiudicatario ad apportare ai servizi oggetto dell'appalto ogni modifica richiesta dal committente senza null'altro pretendere oltre il prezzo di aggiudicazione, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dell'aggiudicatario.

2. Si premette che l'appalto in questione, pur non essendo un vero e proprio contratto aleatorio, presenta alcuni indubbi elementi di atipicità e di rischio in ordine al numero delle prestazioni che l'appaltatore sarà chiamato ad effettuare e, conseguentemente, del corrispettivo complessivamente atteso; tant'è vero che nel bando di gara pubblicato sulla GURS n. 31 dell' 1 -8-2003 viene indicata l'impossibilità di stabilire a priori il costo del servizio e, conseguentemente, nel capitolato d'oneri, l'offerta a base d'asta è stata riferita a ciascuna pratica valutata e nella convenzione stipulata con il RTI aggiudicatario il compenso è stato fissato in rapporto a ciascuna attività espletata.
Detto contratto appare tuttavia inquadrabile nell'ambito dell'appalto di servizi aventi per oggetto prestazioni periodiche ancorchè parzialmente differite (cfr. art. 1677 c.c.) in relazione all'emanazione dei singoli bandi di attuazione della misura comunitaria. Infatti il contratto a prestazione periodica appare configurabile nel caso di prestazioni plurime continuative o periodiche ricollegate ad un unico complesso rapporto contrattuale ( Cass., 07-11-1984, n. 5626).
  Conseguentemente, ancorché non prevista, la clausola di periodico adeguamento del compenso di cui al comma 4 dell'art.6 della L. n. 537/1993 dovrebbe automaticamente ritenersi inserita nella convenzione trattandosi di norma imperativa ed inderogabile (cfr. C.S., sez. V, 20-5-2002, n. 2712). 

Tuttavia, la su richiamata disposizione ancora la revisione del prezzo ad un'istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione del servizio chiamato a valutare le intervenute variazioni dei prezzi di mercato sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT.
Quanto lamentato dall'appaltatore in ordine all'influenza della modificazione dell'importo massimo dei finanziamenti operato col secondo bando di attuazione della misura comunitaria appare pertanto ininfluente ai fini dell'applicazione della suddetta revisione periodica.
Infatti, il numero complessivo delle pratiche di finanziamento pervenute a seguito dell'emanazione dei singoli bandi era indeterminabile ed il riferimento al numero di richieste avanzate in applicazione del primo bando poteva costituire soltanto un elemento di valutazione non essenzialmente influente sull'economia del rapporto che prende in considerazione il compenso per singolo affare e prescinde, anche, dall'importo del singolo finanziamento.
D'altro canto non appare neppure chiaro se e in qual modo la variazione dell'importo massimo dei finanziamenti erogabili in base al secondo bando di attuazione della misura comunitaria possa concretamente incidere sul numero delle istanze presentate e sull'onerosità della loro istruttoria né una tale indicazione è fornita concretamente dall'impresa appaltatrice.
Va peraltro considerato che la convenzione ha riservato all'Amministrazione ampia discrezionalità in ordine alla possibilità di richiedere variazioni del servizio rese necessarie dall'adeguamento a modifiche normative o esigenze tecniche e che per converso l'appaltatore si è obbligato ad adeguare la struttura in relazione al volume delle pratiche da trattare assumendo il rischio del numero di affari che possa aver inizialmente considerato in sede di formulazione della propria offerta e di eventuali modifiche del servizio stesso.
Pur concordando con codesto Dipartimento circa il fatto che la norma di salvaguardia contenuta nell'art. 7 della convenzione in ordine all'immodificabilità del corrispettivo fa salvo comunque ogni altro diritto a tutela dell'appaltatore, non sembra, tuttavia che tale clausola possa dar luogo all'applicazione di un adeguamento del compenso pattuito in base a criteri diversi da quello ancorato all'intervenuta variazione dei prezzi concernenti analoghi servizi resi alla P.A.
Per le medesime considerazioni sopra svolte in ordine all'indeterminabilità del valore dell'appalto ed all'obbligo assunto dall'appaltatore di adeguare il proprio servizio alle intervenute richieste del committente senza diritto a compenso aggiuntivo non appare neppure possibile il richiamo all'art. 1661 c.c. (che consente al committente di apportare modifiche al progetto nel limite di un sesto del suo importo originario, importo che, nel caso in esame, resta indeterminabile).
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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