Pos. 4   Prot. N. 200.11.05 


Oggetto: Consorzio di bonifica di Xxxxxx- Art.39 LR.145/80 - Rimborso spese legali.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
(rif.ffggll.25.7.05, n.72445 e 5.10.05, n.92752)
P A L E R M O







1. Con il primo dei fogli in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla possibilità di rimborso, su uno specifico capitolo di bilancio del Dipartimento richiedente, delle spese legali sostenute dal Commissario straordinario del Consorzio di bonifica di Xxxxxxxxx- dipendente dell'Amministrazione regionale dell'Agricoltura e Foreste - in relazione ad un procedimento penale promosso nei suoi confronti nella suindicata qualità di amministratore e conclusosi con sentenza di assoluzione, confermata in sede di appello. Con il secondo dei fogli in riferimento è stata trasmessa la documentazione richiesta dallo Scrivente, necessaria per un compiuto esame della questione.

2. Preliminarmente occorre verificare se ai commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica, enti pubblici economici controllati dalla Regione, sia applicabile la disposizione dell'art.39 l.r.145/80 come autenticamente interpretato dall'art.24 l.r.30/00. In proposito, con riguardo alla nomina in questione, effettuata nel dicembre 1991 e protrattasi sino al mese di luglio 1992 (cfr.dichiarazione dell'interessato e decreto di nomina) , si osserva che ad essa non è applicabile, per ragioni temporali, la normativa citata dall'interessato nella richiesta di rimborso mentre si ritiene che essa rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 59, comma 1° del R.D.13.2.1933, n.215 recante "Nuove norme per la bonifica integrale", che così dispone:"I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti"; il successivo art.66 del medesimo regio decreto prevede che: "Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali". Gli artt.14, lett.a) e b) e 20 dello Statuto siciliano attribuiscono alla Regione la competenza legislativa esclusiva e le relative funzioni esecutive ed amministrative in materia di agricoltura e foreste e di bonifica ed, infine, le norme di attuazione in materia di agricoltura e foreste (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n.789 come modificato e integrato con il D.P.R. 24 marzo 1981, n.218), all'art.1 prevedono che "Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della Regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.20 ed in relazione all'art.14, lettere a), b),c),e) ed l) dello Statuto della Regione sicliana". L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n.106 recante "Norme provvisorie in materia di bonifica" disciplina le modalità di nomina delle gestioni straordinarie dei consorzi in questione rinviando alla l.r. 20 aprile 1976, n.35. Dal le norme surriportate si evince che le nomine dei commissari straordinari dei consorzi di bonifica sono disposte dall'Amministrazione che esercita la vigilanza sugli stessi "per garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more della ricostituzione di organi ordinari da tempo scaduti" (Corte dei Conti, sez.contr. reg. Sicilia, 3.5.1999, n.12). Pertanto, deve ritenersi che ai predetti soggetti, qualificabili come amministratori e nominati in conformità alle norme succedutesi nel tempo relative al conferimento di tali incarichi, si applichino le disposizioni regionali che disciplinano il rimborso delle spese legali a dipendenti ed amministratori.

3.Ai fini del quesito prospettato da codesto Dipartimento relativo alla possibilità di rimborsare le anzidette spese legali su un determinato capitolo del bilancio dell'Assessorato Agricoltura e Foreste si premette che il richiedente ha titolo al rimborso in questione ricorrendone tutti i presupposti prescritti dall'art.24 della l.r. 30/2000, sia con riguardo alla formula assolutoria utilizzata che all'insussistenza del conflitto di interessi. Tuttavia non sembra condivisibile la soluzione prospettata poichè l'attività svolta come Commissario straordinario è riferibile (cfr. parere Avvocatura Generale dello Stato 27 ottobre 1997, n.135445), come risulta dagli atti, esclusivamente al Consorzio nel cui interesse è stata svolta (cfr:sentenze) non sussistendo per l'Amministrazione che ha effettuato la nomina, nel periodo considerato, alcun vincolo normativamente fissato per l'individuazione del soggetto cui conferirla, come avviene per gli amministratori provvisori, ai sensi dell'art.6, comma 4 della l.r.45/95, o per i commissari straordinari di cui all'art.34 della stessa legge. Non è, pertanto, condivisibile la prospettazione formulata nella richiesta di rimborso circa l'applicabilità alla fattispecie in esame del citato art.34 l.r.45/95 e dell'art.42, comma della l.r.26/93 cui lo stesso rinvia. Ne deriva che il rimborso in questione dovrà essere effettuato dal Consorzio interessato.
Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.
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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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