Pos.   3 Prot. N. 197.05.11  


Oggetto: Edilizia- art. 30 l.r. n. 36/1991 e art. 100 l.r. n. 4/2003- dilazione rate di mutuo in favore di cooperative edilizie i cui immobili sono stati danneggiati dal sisma del 1990- Anticipata estinzione del mutuo da parte del socio -





Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO

                                          PALERMO 




1 - Con nota 11-7-2205, n. 5228/ Serv. 4/ UOPB n. 2, codesto Dipartimento espone che i soci di una cooperativa ammessa ai benefici previsti dall'art. 30 della l.r. n. 36/1991, nell'estinguere anticipatamente la quota di mutuo a loro carico, hanno versato all'istituto bancario mutuante anche l'importo degli interessi relativi al periodo di sospensione delle rate il cui importo, posto a carico della Regione, non era stato ancora versato alla banca mutuante; gli stessi soci hanno chiesto a codesto Assessorato il rimborso degli interessi versati e sulla legittimità di tale istanza viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio osservandosi che " i maggiori oneri posti a carico della Regione per i lotti di mutuo di che trattasi in dipendenza dell'art. 30 della l.r. n. 36/1991 sono quelli necessari per consentire ai beneficiari il pagamento, senza alcun onere aggiuntivo, delle rate sospese alle nuove scadenze, sopra indicate, e che la norma in questione non considera ipotesi di rimborsi anticipati totali dei mutuo".

2 - Va preliminarmente considerato che l'art. 30 della l.r. n. 36/1991, come autenticamente interpretato dall'art. 100 della l.r. n. 4/2003, prevede che le cooperative edilizie i cui immobili siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1990 possano fruire della dilazione delle rate di mutuo, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile, restando a carico della Regione il pagamento dei maggiori interessi maturati nel periodo di sospensione. Da quanto riferito, la cooperativa in questione ha ottenuto una dilazione di cinque anni per un primo mutuo (indicato col numero 31/879599) e di sette anni per un secondo mutuo (n. 31/956271); il differimento delle rate è stato postergato nell'arco di un periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2012 .
Se è vero che la norma regionale su richiamata non prevede l'anticipata estinzione del mutuo è pur vero che non può ravvisarsi alcun ostacolo a tale operazione. Se, infatti, la disposizione trova ragion d'essere nel venir incontro alle difficoltà finanziarie della cooperativa (o del suo socio) consentendo il differimento del pagamento delle rate per il periodo corrispondente alla realizzazione dei lavori di ripristino dell'alloggio, l'anticipata estinzione del mutuo, ad avviso dello scrivente, se implica il venir meno di una tale difficoltà finanziaria e della causa stessa del contributo regionale a far data dall'estinzione anticipata, non può aver effetto in relazione alla dilazione già intervenuta per la quale si è già verificato il presupposto dell'intervento finanziario della Regione. Conseguentemente, l'anticipata estinzione del mutuo non sembra far venir meno l'obbligo di codesta Amministrazione di corrispondere i maggiori interessi sulle rate di mutuo dilazionate relative al periodo intercorrente fra la data dell'originaria scadenza e quella dell'anticipata estinzione.
La circostanza che tali interessi non siano stati corrisposti tempestivamente all'istituto bancario mutuante e siano stati versati dai soci mutuatari in occasione dell' estinzione del mutuo sembra legittimare la richiesta di rimborso del relativo importo avanzata nei confronti dell'Amministrazione regionale, considerato, peraltro, che un rifiuto in tal senso finirebbe col concretizzarsi in una revoca del contributo già concesso.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.





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