Pos. I Prot. 196.2005.11


OGGETTO: Agricoltura.- Fuochi controllati.- Individuazione sanzioni per violazioni.

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale foreste
(Rif. nota n. 15859 del 5 luglio 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesta la consulenza dell'Ufficio in ordine alla individuazione delle sanzioni da applicare, nelle more dell'approvazione dei regolamenti comunali previsti dall'art. 40 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, nell'ipotesi di violazione delle norme che disciplinano le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole.
Puntualizza a tal proposito codesto Dipartimento che l'art. 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui disciplina è destinata a trovare applicazione, ai sensi del disposto del comma 4 del richiamato art. 4 della l.r. 16/1996 fino all'approvazione dei regolamenti comunali in materia, "prevede disposizioni esclusivamente di natura tecnica", e chiede pertanto di voler chiarire se, in assenza dei suddetti regolamenti, vadano applicate le sanzioni individuate dal T.U. per le violazioni alle disposizioni del medesimo, ovvero quelle previste dal comma 3 dello stesso art. 40 della l.r. 16/1996.

2.- Il già più volte citato articolo 40 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, dopo avere attribuito ai comuni il compito di disciplinare, con appositi regolamenti, le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole (comma 1), ed avere autorizzato l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad emanare direttive in ordine ai relativi contenuti (comma 2), statuisce al comma 3 che "in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. ....", e, al comma 4 che "fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni."
Dal dettato normativo sopra testualmente riportato, emerge per espresso, ed univocamente, che le sanzioni individuate al comma 3 sono esclusivamente comminate per le violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti emanati in forza della previsione recata dallo stesso articolo.
Conseguentemente, nel rispetto del principio di legalità vigente nella materia delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e in conformità alla previsione puntualmente recata dal secondo comma della richiamata disposizione statale secondo cui "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati", appare da escludere che lesanzioni amministrative pecuniarie determinate dal comma 3 dell'art. 40 della l.r. 16/1996, possano trovare applicazione nell'ipotesi di violazione di disposizioni diverse, e cioè non contenute nei regolamenti comunali in discorso, anche se attinenti allo stesso ambito materiale concernenti i fuochi controllati in agricoltura che andrebbe disciplinato con l'indicato strumento regolamentare.
Nell'ipotesi dunque in cui, in assenza dei regolamenti comunali in discorso, trovino applicazione - in conformità al principio di continuità dell'ordinamento, nonché, nella fattispecie, di quanto espressamente prescritto dal comma 4 dell'art. 40 della l.r. 16/1996 - le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, non potranno che trovare applicazione le sanzioni previste per le violazioni di tali ultime disposizioni, e cioè, come peraltro rileva codesto Dipartimento, quelle previste dagli articoli 17 bis e seguenti dello stesso testo unico.
3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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