Gruppo os. 1  Prot. N. 178.05.11  


OGGETTO: Contratti della P.A. - Appalto di servizi - Soggetto aggiudicatario - possibilità di subappalto in favore di altra impresa partecipante alla gara..


   

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Dipartimento regionale dei lavori pubblici
              PALERMO 

Con nota 15 giugno 2005, n. 2364 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sulla questione sollevata dal comune AAAA con nota 25-5-2005, n. 7867.
'ente locale espone di aver aggiudicato ad un'associazione temporanea di imprese l'appalto relativo al servizio di raccolta meccanizzata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In seguito alla chiusura della discarica, il Comune concordava con l'aggiudicatario una diversa modalità di trasferimento dei rifiuti.In relazione alle nuove modalità esecutive l'appaltatore ha richiesto di poter subappaltare parte del servizio ad un'impresa che aveva pure partecipato alla gara. Su tale possibilità viene evidenziata dall'Amministrazione comunale l'esistenza di due recenti pronunce del Consiglio di Stato che appaiono discordanti.
Codesto Assessorato è del parere che le cause che hanno dato luogo all'esigenza di subappaltare parte del servizio, in quanto sopravvenute, possano far escludere l'esistenza di qualche originario collegamento fra le imprese al fine della partecipazione alla gara.
. Si premette che l'art. 18 del D.p.r. n. 157/1995 consente il ricorso al subappalto in materia di appalti pubblici di servizi a condizione che nell'offerta sia indicata la parte dei servizi che l'aggiudicatario si riserva di affidare a terzi. La stessa norma rinvia per la disciplina del subappalto all'art. 18 della legge n. 55/1990 con cernente il settore dei lavori pubblici.
Tale disposizione (comma 3, n. 1) prevede altresì che possa farsi luogo al subappalto o al cottimo qualora i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto di affidamento abbiano indicato i lavori che intendano subappaltare.

Orbene, ove ricorrano tali presupposti non può ritenersi impedito il ricorso al subappalto in favore di altra impresa partecipante alla gara. In tal senso è orientata anche la giurisprudenza e fra le due massime indicate dal Comune non sussiste alcun contrasto. Anzi, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 5-3-2002, n. 1297, che nega, nel caso esaminato, la possibilità di subappalto laddove sussista in concreto il ragionevole sospetto di un collegamento dell'impresa aggiudicataria e di quella subappaltatrice già in sede di partecipazione alla gara, conferma implicitamente quanto già affermato dalla precedente decisione della sezione VI 28-2-2000, n. 1056 e 26-6-2003, n. 3845 sull'ammissibilità del rimedio.
Nel caso in esame un tale collegamento iniziale non sembra opponibile tanto più che la necessità del subappalto è venuta a manifestarsi dopo l'aggiudicazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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