Pos. II- IV Prot. 166.2005.11

OGGETTO: Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.- Commissione affari istituzionali e generali.- Individuazione ambito di competenza.

SEGRETERIA GENERALE
Area II - Rapporti con gli organi istituzionali
(Rif. nota n. 3186/W del 16 giugno 2005)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

S E D E

1.- Con la nota emarginata, dopo aver rassegnato che in data 9 giugno 2005 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta straordinaria, ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, e, nell'assegnare i coordinamenti delle Commissioni di cui all'art. 7 del Regolamento medesimo, ha attribuito alla Regione siciliana la funzione e la responsabilità del coordinamento della Commissione affari istituzionali e generali, si chiede la collaborazione dello scrivente "in merito alla sintetica esplicitazione delle tematiche che possano rientrare in ciascuna materia" compresa nell'ambito di competenza della Commissione, nonché di formulare "una ipotesi di lavoro da poter attenzionare all'On.le Presidente ... in merito alle materie che potrebbero essere delegate alla Regione Emilia Romagna, quale Regione che ha il coordinamento vicario".

2.- Gli ambiti materiali ascritti alla competenza della Commissione appaiono assai vasti e - in ragione proprio dell'ampiezza e trasversalità delle definizioni utilizzate allo scopo di individuare le materie assegnate (prima fra esse la dizione "riforme istituzionali") - dalla difficile perimetrazione.
Allo scopo di pervenire comunque alla richiesta consulenza circa l'individuazione delle tematiche in esse comprese, premesso che non tutti gli ambiti materiali specificati possono, in quanto tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze idonee ad investire una pluralità di materie, si esplicitano succintamente - in relazione alle singole espressioni utilizzate, e ad eccezione di quelle relative alla "politica della montagna" ed alle "regioni ad autonomia differenziata", per le quali la funzione di coordinatore risulta essere stata assegnata, rispettivamente, alla Regione Valle d'Aosta ed alla Regione Sardegna - i contesti di riferimento.

Riforme istituzionali: la materia riguardata concerne ogni tipologia di riforma, costituzionale o meno, attinente l'ordinamento della Repubblica nelle sue diverse articolazioni.
L'assetto istituzionale degli enti che, nel riconosciuto pluralismo territoriale ed in una sostanziale equiordinazione caratterizzata da differenziazioni correlate prevalentemente alle funzioni ascritte, concorrono a comporre la Repubblica, i rapporti tra essi ed il coordinamento delle rispettive competenze, l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione ed il processo di armonizzazione dell'ordinamento al nuovo dettato costituzionale, le complesse problematiche discendenti dalle ulteriori revisioni in itinere, costituiscono gli aspetti pregnanti della relativa competenza, che tuttavia si estende ad ogni ipotesi di modifica normativa ordinamentale incidente sull'organizzazione e sull'assetto dei poteri pubblici.

Enti locali: attesa l'autonomia statutaria e regolamentare ascritta agli enti locali dalle disposizioni costituzionali, l'ambito materiale della riguardata competenza appare sostanzialmente da riferire all'oggetto dell'art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché a quanto comunque agli Enti stessi correlato anche sotto il profilo della legislazione elettorale e degli organi di governo.

Aree depresse: la relativa sfera appare in primo luogo da ricondurre ai limiti territoriali di cui all'art. 1 del D..P.R. 6 marzo 1978 n. 218, recante Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno che individua le zone economicamente svantaggiate. La dizione utilizzata consente di ricomprendere nel relativo ambito materiale le azioni finalizzate, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti finanziari, a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale dei territori in deficit di sviluppo ed in particolare delle Regioni rientranti nell'Obiettivo 1 del Quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006.

Organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione: comprende ogni determinazione di carattere generale relativa alla organizzazione e disciplina delle indicate amministrazioni.

Politiche del personale e contratti: la materia appare ricomprendere tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali relativamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, compresi i dirigenti, dipendente dagli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza: il riferimento operato alla materia della sicurezza appare escludere una nozione restrittiva (usata in endiadi con quella di "ordine pubblico") riconducibile alla "sicurezza pubblica" ed inerente dunque ad un settore riservato allo Stato e relativo alle misure correlate alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.
Si ritiene di contro che l'espressione utilizzata, in connessione peraltro ad una dizione che richiama i compiti di polizia amministrativa di competenza regionale, abbia una portata estensiva, collegata con l'attività amministrativa esercitata, strumentale ed accessoria rispetto ai compiti ascritti negli specifici ambiti in relazione ai quali sussista una qualsivoglia competenza regionale.

Ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media: nell'escludere che la formula utilizzata possa riguardare la comunicazione interindividuale e riservata o il diritto di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti, si ritiene che l'espressione "ordinamento della comunicazione", conforme a quella utilizzata dal legislatore costituzionale (art. 117, comma 3) per l'inclusione nell'ambito della competenza legislativa concorrente, attiene al settore delle telecomunicazioni ed a quello radiotelevisivo posto ad oggetto della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'ulteriore dizione "sistemi di comunicazione e mass media" induce tuttavia a ricomprendere nella materia unitariamente riguardata tutti i mezzi di comunicazione di massa, e dunque anche l'editoria e la stampa.

3.- Considerato il complesso di materie attribuite alla Commissione affari istituzionali e generali, ed attesa la specialità della Regione siciliana, estranea, in ragione dell'autonomia statutariamente ascritta, a discipline di comparto, e titolare viceversa di competenza legislativa esclusiva - vincolata al rispetto dei principi costituenti norme fondamentali di riforma economico e sociale della Repubblica stabiliti dalle leggi dello Stato - in ordine ad "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" e "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" (cfr. art. 14, lett. p) e q), dello Statuto), si ritiene di dovere sottoporre all'On.le Presidente l'opportunità di procedere, ovviamente previa conforme intesa, ad una delega alla Regione Emilia Romagna, in qualità di Coordinatore vicario, delle materie relative all' Organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione ed alle Politiche del personale e contratti.



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