Pos. III-V   Prot. N. 9509 / 154.11.05 



Oggetto: Concorso a 100 posti di architetto dei bb.cc. - Decreto di esclusione per mancanza di requisiti - revocabilità.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale beni culturali
Servizio personale
PALERMO





1 - Con nota n. 426 del 9 giugno scorso, l'U.O. XXVI di codesto servizio ha posto allo Scrivente la seguente questione.
Con riferimento al concorso a 100 posti di dirigente tecnico architetto del ruolo dei beni culturali (il cui bando è stato pubblicato in GURS n. 4 del 14/4/2000) ed alla relativa graduatoria provvisoria di merito degli idonei e contestuale elenco degli esclusi, viene posto in evidenza - perché oggetto di alcuni ricorsi in opposizione - il caso della mancata ammissione al concorso di candidati che, contrariamente alle disposizioni del suddetto bando, non hanno "dichiarato o dimostrato di possedere attraverso il curriculum universitario una conoscenza specifica nelle discipline attinenti al settore beni culturali".
Ritiene codesto Dipartimento che il preteso requisito, pur se richiesto conformemente all'art. 18, c.1 lett. c) della l.r. 116/80, "non servirebbe a selezionare taluni architetti da altri", in quanto il settore dei beni culturali è insito nella laurea in architettura. Ciò considerato, viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di revocare in autotutela il decreto di approvazione dell'elenco degli esclusi con conseguente inserimento degli stessi in graduatoria.

2 - Come esplicitato da codesto Servizio nella richiesta di parere, non può mettersi in dubbio la legittimità del decreto di esclusione in parola. Tale provvedimento, infatti, costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando ( la cui clausola eventualmente ritenuta lesiva del diritto di partecipazione al concorso avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata ), e rispetto all'espressa disposizione dell'esclusione del candidato in difetto di un prescritto requisito assurge ad atto vincolato.
Sicuramente non priva di valore ai nostri fini risulta la disposizione legislativa (art. 18 l.r. 116/80) di riferimento per l'individuazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico dei beni culturali. Va evidenziato come viene differenziato, tra le varie qualifiche, il possesso dei requisiti di accesso : in particolare la richiesta " conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore " - da dimostrarsi attraverso il curriculum universitario - risulta adeguata o al titolo di studio prescritto ( non viene richiesta per gli storici dell'arte né per gli archeologi né per i bibliotecari ) che la presuppone, ovvero dal tipo di prestazioni connesse alla qualifica tecnica ( v. ingegneri ) che può prescindere da detta conoscenza. Pare che nella considerazione del legislatore la qualifica di architetto non rientri in alcuna delle suddette motivazioni, evincendosi pertanto l'esigenza della conoscenza in parola.
Affermata la legittimità della prescrizione del bando alla luce della vigente normativa di riferimento, va valutata la "convenienza" e la ammissibilità della ipotizzata revoca del decreto di approvazione dell'elenco degli esclusi.
Come noto, la revoca di un provvedimento presuppone la discrezionalità dell'atto da revocare nonché l'interesse pubblico alla sua eliminazione.Tali requisiti non sono, a parere dello Scrivente, presenti nella fattispecie all'esame. Come già affermato sopra, l'esclusione in parola costituisce, rispetto al bando ed alla normativa di riferimento, atto vincolato. La dimostrazione dell'interesse pubblico, che individui il particolare vantaggio che all'Amministrazione deriverebbe dal ritiro dell'atto, non sembra di agevole effettuazione. A fronte, infatti, dell'esigenza di "favorire la più ampia partecipazione concorsuale", va considerato il rischio di un contenzioso scaturente dalla posizione di quanti, utilmente collocati in graduatoria, si ritroverebbero danneggiati dall'inserimento dei candidati già esclusi.
Affermata, pertanto, l'irrevocabilità del decreto si ritiene opportuno, per completezza, richiamare il principio dell'obbligo di verifica dei requisiti richiesti : in caso di omissione di dichiarazione espressamente prescritta, ove il requisito da dichiarare possa desumersi (inequivocabilmente ) dal contesto della domanda e della documentazione prodotta, risulta ingiustificata l'esclusione dal concorso (cfr. per tutte C. Stato VI n.624/95 e n. 668/99). Ove, pertanto,si rientri nella suindicata ipotesi , potrà farsi ricorso all'annullamento in autotutela dell'esclusione per illegittimità della stessa.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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