POS. II Prot._______________/152.2005.11

OGGETTO: Misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili. Art. 25 della l. R. N. 21/2003. Istanza di finanziamento presentata successivamente all'assunzione. Possibilità di fruire del contributo.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO






1. Con nota n.2452/Servizio V del 25 maggio scorso codesta Agenzia - premesso che una IPAB ha chiesto in data 22 marzo 2005 di fruire del contributo di cui all'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore facente parte del bacino dei lavoratori socialmente utili e proveniente, per mobilità volontaria, da altro ente- chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di concedere all'Istituto predetto il contributo in questione, ancorché la relativa istanza sia stata presentata successivamente all'avvenuta assunzione del lavoratore di cui trattasi.

Le perplessità di codesta Agenzia sorgono dalla circostanza che l'art. 25 della l.r. n. 21/2003 estende il beneficio de quo "..a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale" mentre, nella fattispecie, il lavoratore beneficiario risulta, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, già fuoriuscito -per effetto dell'assunzione- dal bacino dei lavori socialmente utili.

2. Sulla problematica suesposta si osserva quanto segue.

La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", all'art. 2, comma 1, autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e ll'emigrazione a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo, pari a sessanta milioni ripartito in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale e a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000.

Con l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, concernente "Disposizioni in materia di attività socialmente utili", "L'Assessorato regionale del lavoro...è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale...".

La disposizione normativa contenuta nell'art. 25 della l. r. n. 21/2003 ha operato, quindi, una doppia estensione del contributo in questione: nei confronti di tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e nei riguardi di tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.

La ratio della disposizione in questione è quella di favorire il più possibile la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili.

La finalità sopra evidenziata viene esplicitata anche nella circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 39, contenente le "prime direttive" sull'applicazione dell'art. 25 l. r. n. 21/2003, il cui punto 4 "Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento", così recita: "Al fine di una sollecita applicazione della disposizione normativa in oggetto segnata ed accelerare, conseguentemente, la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, le procedure di finanziamento saranno operate a sportello...", e, cioè, continua il testo "...Si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, che vengono ammesse a finanziamento, se favorevolmente istruite, ..."fino alla concorrenza delle risorse disponibili".

Ciò posto, va considerato che, ancorchè l'art. 25 della l.r. 21/2003 non condiziona l'attivazione delle misure di fuoriuscita alla previa concessione del contributo, tuttavia dal momento che, come osserva codesta Agenzia, la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili non consente più l'applicabilità dei benefici -anche contributivi- previsti dalla normativa, resta necessario che, anteriormente all'assunzione venga quantomeno effettuata l'istanza per poter beneficiare dei contributi in questione (peraltro prevista dalla richiamata circolare), oltre che, ovviamente, porre in essere quelle altre procedure previste dalla normativa.

Nella fattispecie, peraltro, oltre che mancare quantomeno un'istanza preventiva, tendente ad ottenere il contributo finanziario de quo e completa di quegli elementi necessari ad individuare l'operazione di stabilizzazione, sembra che non sia stata rispettata la previsione di cui all'art. 25, comma 2, della l.r. 20 dicembre 2003, n. 21 e dell'art. 2, comma 5, della l.r. 26 novembre 2000, n. 24, prevedenti la previa selezione dei lavoratori per l'accesso ai finanziamenti; selezione, peraltro, ordinariamente necessaria per la costituzione di rapporti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ex art. 35 del d. lv.o 30 marzo 2001, n. 165.

La circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 39, infatti, descrivendo il procedimento di concessione del contributo in questione, richiede che la richiesta di finanziamento sia corredata di tutta una serie di documenti, tra i quali anche "l'elenco nominativo dei lavoratori da assumere con l'indicazione della categoria di appartenenza e della tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare...".

Mentre l'art. 25 l. r. n. 21/2003, al comma 2, prevede che per l'accesso alle misure di fuoriuscita si rende necessaria una preventiva selezione dei lavoratori con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

Tale ultima norma, nel descrivere la procedura ed i criteri di selezione sembra attenuare la rigidità della procedura stessa con riguardo ai soli soggetti già utilizzati dal medesimo Ente richiedente il finanziamento ai quali è riservata una priorità e laddove vengano tutti stabilizzati (v. anche punto 5, lettere c) ed e) della richiamata circolare), e non invece con riguardo ai soggetti che, come nel caso sottoposto, erano utilizzati da altro Ente.


Sembra, pertanto, che l'IPAB richiedente il finanziamento, avendo proceduto alla stabilizzazione - con conseguente fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili - del soggetto in questione senza avere preventivamente avanzato istanza di contributo e - da quanto emerge agli atti in possesso dello Scrivente - senza, altresì, avere effettuato la selezione ai sensi del comma 5 dell'art. 2 l. r. n. 24/2000, come richiamato dal comma 2 dell'art. 25 l. r. n. 21/2003, non possa fruire per tale assunzione del contributo previsto dall'art. 25 della l. r. 29 dicembre 2003, n. 21.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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