Pos. 1  Prot. N. 144.11.2005 



Oggetto: CAMERE DI COMMERCIO - FINANZIAMENTO EX ART. 18 L.R. 29/1995 - PROCEDURA E QUANTIFICAZIONI DELL'EROGAZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO PESCA
Servizio biologia marina ed attività di pesca
PALERMO



Con nota 1 giugno 2005, n. 212, il Dipartimento in indirizzo ha sottoposto all'attenzione dello scrivente una problematica concernente l'oggetto.
Rappresenta a tal proposito il richiedente Dipartimento che, in forza dell'art. 18, comma 1, lett. g), della l.r. 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" al finanziamento delle camere si provvede mediante un contributo, a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della regione, pari al due per cento delle somme "trasferite" - parola, quest'ultima sostituita alla precedente "accreditate" per effetto dell'art. 27, comma 6, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10.
Considerato che la norma del 1995 nulla prevedeva circa i tempi e le modalità di versamento del contributo, né su quale capitolo di spesa far gravare l'onere, e che soltanto con l'art. 27, comma 6, della l.r. 10/1999 il legislatore ha specificato che "a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla stessa lettera g) è prelevato direttamente dalle Camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferiti", il Dipartimento chiede se il contributo de quo per gli anni che vanno dal 1996 al 1999 - richiesto nel marzo del corrente anno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di XXXX - vada calcolato sugli accreditamenti lordi di quegli anni, imputando le somme, ora per allora, sui residui degli stessi ordini di accreditamento, previa reiscrizione, ovvero se l'art. 27 sia da considerarsi norma interpretativa delle modalità di imputazione del contributo del 2%.

2. Questo Ufficio ritiene che l'art. 27 della l.r. 10/1999 abbia portata innovativa rispetto alle modalità di calcolo del contributo considerate dall'art. 18, comma 1, lett. g), della l.r. 29/1995. Ne discende che la norma successiva regolamenta soltanto le fattispecie sorte sotto il suo imperio, mentre il contributo relativo agli anni precedenti la sua entrata in vigore deve essere calcolato, così come richiesto dalla Camera interessata, secondo il precedente criterio del 2% sul totale delle somme accreditate negli anni di riferimento.
L'eliminazione dei residui dalla contabilità finanziaria per perenzione amministrativa non comporta la decadenza del diritto del creditore. Pertanto le somme eventualmente eliminate, ove richieste, devono essere reiscritte in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi per essere pagate.
Si rileva infine che il creditore non pare decaduto dal suo dirotto per decorrenza dei termini di prescrizione, riferendosi nella fattispecie al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre non sembrano ricorrere gli estremi per la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, atteso che il contributo de quo, in mancanza di scadenze periodiche per il pagamento, non pare dar luogo ad obbligazioni da pagarsi periodicamente e dovute per un'unica causa continuativa, bensì a distinte obbligazioni unitarie.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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