Pos. 1   Prot. N. 137.05.11  


Oggetto: OPERE PUBBLICHE -Lavori di urbanizzazone dell'area industriale di Porto Empedocle. Revisione prezzi.





Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
  DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA 
                          P A L E R M O 




1 - Con nota 25 maggio 2005, n. 703 (Serv. III) codesto Assessorato manifesta perplessità in ordine alla possibilità di concedere il compenso revisionale nei confronti di un'impresa che individuata quale contraente a seguito di una procedura di appalto concorso espletata prima del 30 agosto 1992, (data di entrata in vigore dell'art. 11 della l.r. n. 6/1992 che, nel richiamare la disciplina statale in materia, ha in pratica reso applicabile in Sicilia l'art. 3 del D.L. 11-7-1992, n. 333 che ha abrogato l'istituto revisionale) abbia tuttavia stipulato il contratto d'appalto successivamente a tale data.
Viene fatto presente, in punto di fatto , che l'aggiudicazione della gara è intervenuta il 14-12-1990, che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 11-9-1992, che l'inizio dei lavori è avvenuto il 6-11-2000 e che in data 28-12-2004 è stata approvata una perizia di variante; tali ritardi hanno comportato che la somma per revisione prezzi di lire 576.000.000 prevista dal decreto di finanziamento delle opere è lievitata, ad oggi, ad euro 1.073.111,30.

2. Lo scrivente non può che confermare l'esistenza di un recente e consolidato orientamento giurisprudenziale che nel caso di ricorso alle procedure di appalto concorso o trattativa privata individua come momento cui far riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto revisionale quello della conclusione del contratto piuttosto che quello dell'aggiudicazione (cfr. C.Stato,sez.V, 12-11-2002, n. 6263; idem, 1-10-2002, n. 5122; sez. IV, 25-3-2003, n. 1550).
Orbene, alla data della stipulazione del contratto d'appalto in esame non vigeva più la revisione prezzi in quanto abrogata dall'art. 11 della l.r. 26-8-1992, n. 6. La clausola del contratto d'appalto che all'art. 1 prevedeva l'applicazione della revisione deve considerarsi nulla atteso che se alla normativa sull'obbligo di revisione prezzi è stato riconosciuto carattere imperativo e di ordine pubblico, non derogabile dalle parti (cfr. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, 1993, pag. 715 e segg.) stessa natura deve riconoscersi alle norme che hanno poi eliminato l'istituto. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 -2-1973, n. 37, che ha sancito il divieto di patti in contrario o in deroga alla disciplina legale della revisione prezzi, la materia è dominata unicamente dalla legge e sottratta alla disponibilità delle parti stante il suo rilevato carattere imperativo e di ordine pubblico (cfr. Caianiello "L'appalto di opere pubbliche", p. 487 e segg.; C.S., IV, 21-12-1985, n. 815; C. Stato, sez. VI, 15-06-1987, n. 418; TAR Campania, Salerno, 18-3-1992, n. 92).
Il lungo lasso di tempo fra la conclusione del contratto e la consegna dei lavori non può però ritenersi priva di conseguenze atteso che nella fattispecie appare applicabile l'istituto del prezzo chiuso di cui al comma 4 dell'art. 45 della l.r. 21/85, come sostituito dall'art. 57 della l.r. n. 10/1993, disposizione che attribuisce all'impresa appaltatrice un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione del prezzo quando, come nella fattispecie, venga ritardata per più di un anno la consegna dei lavori (cfr. C.G.A. sez. giurisdiz., 03-12-2001, n.634).    In tale ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori a prescindere dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.    
Ovviamente, l'applicazione automatica del prezzo chiuso è limitata dalla succitata disposizione al solo periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione degli stessi e (cfr. art.57, co.5, ultima alinea) il periodo di applicazione del prezzo chiuso non può eccedere quello della loro durata "fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma".
   Per quanto poi riguarda i lavori previsti dall'atto aggiuntivo di sottomissione ed oggetto della successiva perizia in variante approvata nel dicembre 2004 si rileva che tale atto seppur concernente lavori riconducibili al quinto d'obbligo va considerato come un NUOVO contratto (cfr. CGA, Sez. cons., parere 15-4-1997, n. 480/97) stipulato sotto il vigore dell'art. 42, comma 1 della l.r. n. 7/2002, come sostituito dall'art. 30 della l.r. n. 7/2003, norma che ha abrogato l'art. 45 della l.r. n. 21/1985. A tale parte dei lavori, pertanto, non è estensibile neppure il "prezzo chiuso".
Considerato, tuttavia, che l'atto di sottomissione ha fatto riferimento ai prezzi del prezziario regionale vigente alla data di approvazione del progetto nel comune presupposto che tali prezzi fossero soggetti a revisione lo stesso dovrà essere modificato con l'aggiornamento di tali prezzi sulla base del prezziario vigente alla data di approvazione della variante.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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