Pos. II-IV Prot. 128.2005.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- IRVV.- Deliberazioni commissario ad acta.- Ipotesi di invalidità.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 46638 del 13 maggio 2005)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dell'Ufficio in ordine all'operatività dell'art. 18 della l.r 14 settembre 1979, n. 212, nel contesto di una gestione straordinaria posta in essere da un Commissario ad acta.
La problematica proposta sorge a seguito della nullità delle deliberazioni adottate dal Commissario ad acta dell'Istituto regionale della vite e del vino, asserita dal Servizio vigilanza enti pubblici di codesto Assessorato, per la riscontrata assenza del Direttore dell'Ente, in violazione delle norme che impongono la partecipazione dello stesso, ancorchè con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione (cfr: art. 5, l.r. 18 luglio 1950, n. 64; art. 9, Statuto dell'Ente; art. 18, l.r.14 settembre 1979)
La contestata nullità risulta confutata dal Commissario ad acta e dal Presidente del Collegio dei revisori dell'Istituto, che non ritengono conferente all'ipotesi in discorso il richiamo all'art. 18 della l.r. 212/1979, che comunque comporterebbe la semplice annullabilità dei relativi atti, suscettibili dunque di sanatoria, e non la nullità degli stessi, presupponendo quest'ultima una espressa previsione di legge in tal senso.
Condividendo sostanzialmente le considerazioni esposte dagli organi dell'IRVV e rappresentando che, nelle more, in conformità all'avviso espresso dallo scrivente in riscontro ad una precedente richiesta di consulenza, si è provveduto alla nomina di un facente funzioni di Direttore dell'Istituto, viene chiesto il parere dell'Ufficio sulla problematica rappresentata.

2.- Al fine della soluzione della problematica proposta, nel richiamare, in via preliminare, quanto considerato nel precedente parere reso in data 24 marzo 2005 con nota prot. 4534/62.2005.11, circa la qualificazione dell'incarico commissariale di cui è discorso, si osserva che le norme di riferimento - e cioè l'art. 5 della l.r. 18 luglio 1950, n. 64, recante "Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino", l'art. 9, dello "Statuto-regolamento dell'Istituto regionale della vite e del vino" approvato con decreto assessoriale 21 dicembre 1951, n. 12, ed infine l'art. 18 della l.r.14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasport (AST), l'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)" - sanciscono tutte la partecipazione del Direttore dell'Istituto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e la più recente (art. 18, l.r.212/1979), specifica in particolare che "alle riunioni dei consigli di amministrazione e del comitato esecutivo previsti dai precedenti articoli (n.d.r.: tra i quali, per quanto rileva, il Consiglio di amministrazione dell'IRVV, riguardato dall'art. 3 della medesima legge) partecipano con voto consultivo i direttori dei rispettivi enti ed assistono i componenti dei rispettivi collegi dei revisori dei conti, previa loro tempestiva convocazione, a pena di invalidità della seduta".
In primo luogo va osservato che la prescritta invalidità della seduta, cui, secondo i principi generali, andrebbe correlata l'annullabilità - e non la nullità, comminata invero per la mancanza di un elemento essenziale dell'atto, mentre nella specie, sarebbero presenti gli elementi richiesti per la giuridica esistenza degli atti assunti, che risulterebbero di contro viziati in uno dei requisiti di legittimità e specificamente per violazione di legge - delle determinazioni in detta sede assunte, discende dalla mancata tempestiva convocazione degli indicati soggetti, ma non può indebitamente estendersi a ricoprire ogni ipotesi di assenza del Direttore. Essa invero è comminata esclusivamente per la mancata tempestiva convocazione, e cioè per una attività ascrivibile al Consiglio di amministrazione o alle strutture di proprio supporto, rimanendo estranea alla previsione normativa la disciplina di una mancata partecipazione del Direttore medesimo per scelta dello stesso o per impossibilità ad intervenire fondata sul qualsiasi altro motivo.
Si osserva ancora che l'assenza della figura del Direttore, o di un suo facente funzione, non può automaticamente provocare l'invalidità delle sedute del Consiglio di amministrazione, poiché così opinando non sarebbe neppure possibile porre rimedio alla carenza dell'indicato vertice burocratico, considerato che la proposta in ordine alla relativa nomina è di spettanza del Consiglio medesimo (art. 44, comma 4, l.r. 28 dicembre 2004, n. 17) le cui sedute sarebbero invalide.
In altri termini, in forza del noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur la carenza del Direttore dell'Ente - ferma restando ovviamente la necessità di provvedere alla relativa nomina - determina l'impossibilità di procedere ad una sua convocazione finalizzata a consentire la prescritta partecipazione, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio, senza che da ciò discenda l'impossibilità assoluta dell'Organo collegiale di operare per il dovuto perseguimento degli interessi pubblici affidati.
Ciò premesso e pur ritenendo che gli atti assunti dal Commissario che agisce in mancanza dell'organo (ordinario) di riferimento, costituiscano vere e proprie deliberazioni, possedendone tutti i requisiti ed elementi essenziali sia formali che sostanziali, va rilevato, che comunque non è dato riscontrare l'invalidità derivata delle deliberazioni adottate dall'indicato Organo commissariale, in quanto, in conformità a quanto osservato dalla giurisprudenza, "non è possibile ipotizzare la prestazione del voto consultivo con atto autonomo del Direttore generale in ordine alle delibere commissariali" (cfr. T.A.R. Calabria, sentenza n. 1414 dell'11 dicembre 1989).
Ha precisato il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sentenza n. 621 del 9 ottobre 1991), confermando la citata sentenza del T.A.R. Calabria, che "il voto consultivo attribuito al direttore generale costituisce la modalità con cui il medesimo prende parte al Consiglio di amministrazione, e cioè al luogo ove si forma la volontà dell'Ente, e non l'espressione di una funzione consultiva da esercitare nei confronti degli atti del Consiglio."
Rileva infatti l'alto Consesso che dalla norma che dispone la partecipazione del Direttore dell'Ente, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, non si desume in alcun modo che sul provvedimento del Commissario straordinario avrebbe dovuto essere acquisito il parere preventivo dello stesso.
Fondamento del ragionamento del Consiglio di Stato appare in primo luogo la considerazione che, diversamente opinando, si determinerebbe una violazione del principio di legalità, in quanto si "trasformerebbe una disposizione concernente la semplice partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione in una norma sul procedimento amministrativo, istituendo una relazione necessaria tra atto del Commissario e "parere" del Direttore generale, ed in ultima analisi, trasformerebbe la natura stessa della partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione del Direttore generale, attribuendo a quest'ultimo, con riferimento agli atti del Commissario, un ruolo non previsto dalla legge nemmeno nell'ipotesi fisiologica in cui il governo dell'Ente sia affidato al Consiglio di amministrazione".
Conclusivamente, in riferimento alla fattispecie rappresentata, va considerato pertanto che il Commissario - che comunque costituisce un organo monocratico "istituzionalmente idoneo a deliberare anche senza il supporto della struttura burocratica con compiti di assistenza tecnico-giuridica" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Veneto, 13 settembre 1996) - va ritenuto abilitato ad adottare quegli atti la cui assunzione risulta assolutamente necessaria ed indispensabile.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale