Pos. II-IV Prot. 127.2005.11


OGGETTO: Programmazione.- Sovvenzione globale.- Svincolo liquidazione.- Approfondimenti.

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
(Rif. nota n. 2762 dell'11 maggio 2005)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata (sollecitata con successiva nota n. 3685 del 23 giugno 2005), preso atto del parere espresso dallo scrivente con nota di pari oggetto n. 3772/20.2005.11 dell'11 marzo 2005, in ordine ad una richiesta di svincolo di polizze fidejussorie avanzata da un Organismo intermediario affidatario della gestione di un intervento rientrante nel quadro comunitario di sostegno 1994/1999, obiettivo 1, si espone puntualmente una concreta situazione fattuale, e, in relazione ad essa, si chiede, in buona sostanza, se possa considerarsi avvenuta la chiusura contabile dell'intervento, e conseguentemente se, a tutela dell'Amministrazione regionale, codesto Dipartimento debba avvalersi, nella fattispecie, delle proroghe automatiche previste dalle fidejussioni, con il conseguente mantenimento della garanzia prestata, ovvero considerare esaurita la funzione delle medesime fidejussioni.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva che, sotto il profilo giuridico, non sembra vengano rappresentati elementi nuovi che consentano, in via generale, la formulazione di considerazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già esposte con il parere citato e con l'altro, in esso richiamato, reso con nota n. 8539/12.2000.11 dell'8 maggio 2000.
Fermo restando quanto già asserito e limitatamente dunque alla questione dell'individuazione del termine iniziale del lasso temporale triennale sancito dall'art. 23, par. 3, del Regolamento (CEE) n. 2083/93, si osserva quanto segue.
A quanto rappresentato da codesto Dipartimento la Commissione ha già "proceduto alla chiusura della sovvenzione globale" in oggetto, ed avendo evidenziato la sussistenza di una spesa ammissibile inferiore agli anticipi corrisposti, disponendo altresì in ordine alla successiva "attivazione della procedura per il recupero delle somme" da restituirsi da parte dell'Organismo intermediario.
Il relativo importo risulta essere stato integralmente versato dall'Organismo medesimo e, per quanto si assume di spettanza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in atto giace nella disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in attesa di essere versato alla Commissione Europea.
Alla luce di quanto rassegnato dal Dipartimento in indirizzo nessun ulteriore obbligo finanziario incombe sull'Organismo intermediario oltre quello già assolto della restituzione delle somme percepite in acconto e non corrispondenti a spese ammissibili all'intervento (e relativi interessi su di esse maturati).
La funzione della fidejussione a suo tempo prestata appare quindi, in tale quadro fattuale, essere venuta integralmente meno, proprio poiché gli importi da essa garantiti sono stati in parte riconosciuti spettare, e per la rimanenza restituiti in uno con gli interessi maturati.
La responsabilità del mancato (o ritardato) riversamento della relativa somma alla Commissione non è ascrivibile peraltro, sempre a quanto asserisce il richiedente Dipartimento, all'Organismo intermediario, che non potrebbe pertanto essere chiamato nuovamente a rispondere dei medesimi importi.
Sotto questo profilo va invero considerato che l'obbligazione fidejussoria è un'obbligazione accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale di cui garantisce l'adempimento. Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fidejussoria rispetto a quella principale - con quale dunque viene ad avere, in buona sostanza, identità di oggetto - prefigura il mantenimento di un collegamento tra le due obbligazioni, delle quali quella di garanzia sussiste solo laddove l'adempimento debba ancora verificarsi.
Pertanto, nella fattispecie, se correttamente da parte dello scrivente sono stati individuati i presupposti fattuali esposti, legittimamente codesto Dipartimento potrebbe considerare estinta la prestata garanzia.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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