Pos. 4   Prot. N. /121.11.05 



Oggetto: Impiego pubblico - Personale regionale. Ricongiunzione periodi assicurativi - Coefficienti applicabili per il calcolo della riserva matematica.




Allegati n...........................





Presidenza della Regione
Dipartimento del Personale, dei sevizi
generali, di quiescenza previdenza
ed assistenza del personale
Servizio di Gestione economica
e giuridica del personale
in quiescenza
(rif. ffggll. 4.5.05 n. 44130 e
24.5.05 n. 53239)
PALERMO





1. Con i fogli in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso sia della competente Avvocatura distrettuale dello Stato che di questo Ufficio in ordine alla nota problematica delle tabelle da utilizzare per la determinazione dei coefficienti applicabili ai fini della quantificazione della riserva matematica, (e cioè se quelle del 1964 o quelle del 1981), ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione gravanti sui dipendenti regionali.
Al riguardo si osserva che l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere 29 settembre 2003 ampiamente argomentato, ritiene applicabili i coefficienti di cui al D.M. 19.02.1981 in luogo di quelli di cui al D.M. 27.1.1964 e, di conseguenza, la competente Avvocatura distrettuale ha adeguato la propria linea difensiva al suindicato orientamento.
Codesta Amministrazione, con nota 20 giugno 2005 n. 63087, ha trasmesso il foglio 6 giugno 2005 n. 28102 con il quale l'Avvocatura distrettuale ha ribadito il suindicato parere precisando che codesta Presidenza potrà adottare provvedimenti di ricongiunzione provvisori con l'espressa avvertenza che le definitive determinazioni sul quantum degli oneri gravanti sul dipendente verranno assunte in esito ai definitivi esiti del contenzioso ad oggi pendente.

2. In ordine alla problematica prospettata questo Ufficio ribadisce l'orientamento espresso in relazione alle molteplici ed identiche questioni di legittimità costituzionale in via incidentale sollevate dalla Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana - Giudice Unico delle Pensioni, in vari giudizi proposti contro codesto Dipartimento da vari dipendenti e concernenti, tra l'altro, la suddetta problematica dell'individuazione delle tabelle predette.
Secondo lo Scrivente l'onere in questione si determina, tra l'altro, mediante quantificazione della riserva matematica risultante dal prodotto dell'incremento di pensione per il coefficiente di capitalizzazione di cui alle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. del 27 gennaio 1964.
Ed invero questo Ufficio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento della Corte dei Conti al riguardo che trae origine dalla deliberazione della Sezione di controllo 17 febbraio 1984, n. 1422. Con tale atto si è stabilito che "in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei pubblici dipendenti, l'art. 4 della l. 7 luglio 1980, n. 299, nel richiamare espressamente - ai fini della determinazione della riserva matematica - i coefficienti approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964 in applicazione dell'art. 13 della l.n. 1338 del 1962, ha inteso fissare, nei confronti dei medesimi dipendenti pubblici, quel parametro di valutazione e sancire, in tal modo, l'immodificabilità sine die".
Ora la l. 12 agosto 1962 n. 1338 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico. La l. 7 febbraio 1979 n. 29 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e, dettando le norme relative dirette a tutti indistintamente le gestioni previdenziali indica, quali destinatari, i lavoratori pubblici, privati ed autonomi.
Tanto precisato si osserva che solo l'art. 4 della l. 7 luglio 1980, n. 299 disciplina espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico - con trattamento pensionistico a carico di ordinamenti statali - che chiede la ricongiunzione di periodi assicurativi.
La norma in questione indica espressamente, quali coefficienti ai fini della determinazione della riserva matematica, quelli individuati con D.M. 27 gennaio 1964.
E' di tutta evidenza che, se il legislatore avesse voluto agganciare la riserva matematica alle variazioni connesse agli incrementi della spesa pensionistica, avrebbe utilizzato il meccanismo del rinvio dinamico analogo a quello previsto dall'art. 13 della l. 12 agosto 1962, n. 1338.
Tanto precisato si condivide l'avviso della competente Avvocatura distrettuale circa la necessità di apporre in calce ai provvedimenti provvisori di ricongiunzione una clausola di salvaguardia, relativa alla quantificazione degli oneri gravanti sui dipendenti, con avvertenza che la definitiva determinazione del quantum avverrà in esito alle pronunce che verranno adottate dalla Corte Costituzionale sulla questione.
Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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