POS. III- V Prot._______________/106.05.11

OGGETTO: Valutazione d'impatto ambientale e valutazione d'incidenza su siti d'interesse comunitario. Contributi d'istruttoria ex art. 10 l.r. 4/2003 e art. 13 l.r. 17/2004. Cumulabilità.





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO



1. Con nota 26235/Serv. 2 del 22 aprile 2005 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla misura del contributo per istruttoria che il committente privato deve versare per i progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale che interessino siti di rilevanza comunitaria di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1998, n. 357 (ricomprendente anche la valutazione d'incidenza), stante che l'art. 10 della l.r.16 aprile 2003, n. 4, prevede un contributo d'istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 91 della l.r. 6/2001 pari allo 0,1% del progetto di massima e che l'art. 13 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, fissa nella misura dello 0,2 % dell'importo del progetto di massima il contributo per la verifica sull'incidenza sui siti di rilievo comunitario di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Sulla questione nessun orientamento viene espresso da codesto Dipartimento.


2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

L'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, stabilisce che "Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 [giudizio di compatibilità ambientale] il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato".

Successivamente, con il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, è stato disposto che "Ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, il committente privato versa in entrata nel bilancio regionale una somma pari allo 0,2 per cento dell'importo del progetto di massima".

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento d'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nel prevedere la valutazione d'incidenza sui siti d'importanza comunitaria, già inseriti negli elenchi o solo proposti per l'inserimento, e sulle zone speciali di conservazione individuate in tale decreto, stabilisce che "Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G" (art. 5, comma 4).

In ordine al quesito sottoposto, va osservato che i contributi previsti rispettivamente dall'art. 10 della l.r. 4/2003 e dall'art. 13, secondo comma, della l.r. 17/2004, sono stati imposti in correlazione alle diverse attività valutative riguardate, ponendo a carico dei committenti interessati i maggiori costi sostenuti dalla Regione per tali attività.

Peraltro, la diversità della misura dei contributi stessi, previsti in aliquota maggiore per la valutazione d'incidenza, induce a ritenere che le concrete attività istruttorie necessarie per tale valutazione siano più gravose e complesse rispetto a quelle necessarie per il procedimento di valutazione d'impatto ambientale.

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, poi, va rilevato che per l'ipotesi di progetti da sottoporre oltre che a valutazione d'incidenza anche a procedura di valutazione d'impatto ambientale, quest'ultima non assorbe tout court la valutazione d'incidenza, ma la ricomprende. Ed infatti, sia lo studio d'impatto ambientale che le relative valutazioni sono estesi assommando in sè anche gli elementi propri della valutazione d'incidenza.

Pertanto, in tali casi, sembra allo Scrivente che occorra richiedere il versamento dei due contributi, dal momento che, come detto, si ha riguardo ad una valutazione che, se pur unica, tuttavia va condotta con particolare riferimento anche agli elementi correlati all'incidenza sui siti zone in questione, comportando una maggiore e più complessa attività.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sul sito dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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