Pos. 2-4  Prot. N. 100.2005.11  


Oggetto: POR Sicilia 2000/2006 - Requisiti di accesso alle misure - Ammissibilità di un cittadino extracomunitario.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
                  Dipartimento Interventi Strutturali  

PALERMO





1. Con nota 8 aprile 2005, n. 34042, codesto Dipartimento chiede di conoscere, in generale, se un cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno possa accedere ad aiuti e benefici comunitari.
Viene altresì allegata alla richiesta di parere la nota dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina n. 3534 dell'11 marzo 2005, che non ritiene concedibile al cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo lo specifico beneficio oggetto del POR 2000-2006, misura 4.07 "Insediamento giovani agricoltori", annualità 2004.
L'IPA sostiene la necessità, al fine considerato, che il cittadino extracomunitario sia munito della carta di soggiorno che, rilasciata a tempo indeterminato, secondo la previsione contenuta all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - consentirebbe l'assunzione dell'impegno richiesto dall'art. 2 del bando relativo all'indicata misura e cioè "l'impegno a svolgere attività agricola come imprenditore per un periodo di almeno 6 anni dalla data di concessione dell'aiuto". Il permesso di soggiorno, invece, per la sua validità biennale non consentirebbe all'interessato di assumere l'impegno richiesto.
   

2. Sul quesito posto da codesta Amministrazione si espone, in via generale, quanto segue.
Il cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno può rientrare tra i beneficiari degli aiuti comunitari, non rinvenendosi nella specifica normativa di riferimento elementi che restringano l'accesso alle agevolazioni nei confronti dei soggetti considerati, meno che mai si rinvengono elementi per differenziare l'accesso agli aiuti a seconda del titolo di soggiorno rilasciato (carta di soggiorno anzicchè permesso di soggiorno).
A contrario argomentando, verrebbe meno la stessa ratio dell'autorizzazione a soggiornare in uno Stato comunitario per l'esercizio di attività lavorativa. A tal proposito, si consideri che l'art. 2 del testo unico in materia d'immigrazione, al comma 3, espressamente recita "La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". Lo stesso articolo al comma 5 aggiunge che "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge".
Inoltre l'art. 43 del Testo unico considera discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente comporti una distinzione o una restrizione basata sull'origine etnica o nazionale ed, in ogni caso, compie atto di discriminazione "chiunque imponga condizioni più svantaggiose.......ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero......".
Aggiungasi ancora che l'Italia, con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e che all'art. 2 del decreto è esplicitamente fatta salva la previsione contenuta ai commi 1 e 2 del citato art. 43 del Testo unico sull'immigrazione.
Si rileva infine che gli aiuti comunitari, ma anche nazionali o regionali, sono finalizzati a "risollevare" da condizioni di svantaggio gli operatori di una determinata area, quindi tutti coloro che in quel mercato del lavoro operano - compresi i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di lavoro - e che conseguentemente devono accedere ai medesimi benefici che - poiché concessi in virtù di una riconosciuta condizione di svantaggio economico nell'esercizio di attività lavorative - se negati pongono in essere condizioni palesemente discriminatorie a parità di oneri ed obblighi imposti.
Con specifico riferimento poi alla concreta fattispecie considerata dall'IPA di Messina, relativa a cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l'art. 26 del Testo unico ne prevede il rilascio per l'esercizio di attività non occasionale di lavoro autonomo a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea.
Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26, lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale - oltre a dimostrare di disporre di risorse adeguate all'esercizio dell'attività e di una serie particolare di requisiti specificamente richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno - deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, quelli per l'iscrizione in albi e registri, così come ogni cittadino italiano o comunitario. A detta previsione non può che conseguire che ad uguali condizioni ed obblighi per l'esercizio di un attività devono trovare riscontro uguali diritti ed opportunità.
In ordine infine alla durata di due anni del permesso di soggiorno, la stessa non appare ostativa dell'assunzione dell'impegno ad esercitare l'attività agricola come imprenditore per un periodo di almeno sei anni dalla concessione dell'aiuto, giacchè il permesso di soggiorno prima della scadenza può essere rinnovato e il rinnovo va concesso al semplice accertamento della ricorrenza dei medesimi requisiti del rilascio precedente.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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