POS. III- V Prot._______________/88.05.11

OGGETTO: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali fuori dal perimetro urbano. L.r. 25/1993, art. 160. Applicabilità. Costo della gestione.



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
Via Catania 2
PALERMO
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI
PALERMO

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
PALERMO


1. Con nota 7689 del 31 marzo 2005, codesto Ufficio, rappresentando che, in sede di una riunione tenutasi presso la struttura commissariale, è emersa una divergenza interpretativa tra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla vigenza dell'art. 160 della l.r. 25/1993 (che assegna alle province regionali l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati) a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 22/1997 e del nuovo assetto conseguente alla formazione delle società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti, chiedendo, al contempo, se la predetta attività debba far capo alle province regionali ovvero alle società d'ambito.

Chiede, inoltre, codesto Ufficio se il costo relativo a tale attività debba far carico alla tariffa d'ambito ovvero a carico dei fondi delle province regionali.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L'art. 160 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, dispone che "Le Province regionali svolgono obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali ...... nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati", prevedendo anche, per tale attività, lo stanziamento di fondi da ripartire tra le medesime province con provvedimento dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.

Se è vero che, successivamente, è entrato in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, applicabile in Sicilia in via generale, anche in assenza di una legge regionale di recepimento, dal momento che la Regione non ha disciplinato la materia de qua, tuttavia la predetta disposizione continua ad avere applicazione, sia pur in coordinamento con quelle di cui al predetto d.l.vo 22/1997.

In proposito va rilevato che, anche se l'art. 1, comma 3, del d. l.vo 22/1997 stabilisce che le disposizioni di principio del medesimo decreto legislativo costituiscono norme di riforma economico sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale, tale previsione non riguarda tutte le disposizioni del d. l.vo medesimo, ma solo quelle che individuano i principi relativi alla gestione dei rifiuti. La sempre conforme giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ritenuto che "la qualità di norma fondamentale di riforma economico-sociale non è automaticamente estensibile a tutte le disposizioni comprese in una stessa legge, ma va individuata 'singulatim', valutando per ciascuna disposizione l'oggetto, la motivazione politico-sociale, lo scopo il contenuto e le modificazioni che ne derivano nei rapporti sociali"; e che "il carattere di grande riforma economico-sociale non dipende dalla qualificazione che ne dia una qualche autorità o da quella che la normativa dia a se medesima" (sent. n. 99 del 26/3 - 3/4/1987).

La disposizione dell'art. 160 della l.r. 25/1993, in realtà riguarda soltanto l'assetto delle competenze in ordine alla gestione di particolari allocazione di rifiuti; e, pertanto, la medesima non può ritenersi in contrasto con le disposizioni di principio recate dal d.l.vo 22/1997.

D'altronde, tale disposizione regionale venne posta sotto la vigenza del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (anch'esso emanato per l'attuazione di direttive comunitarie relative ai rifiuti), i cui articoli 3 ed 8 attribuivano le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti ai comuni, analogamente a quanto oggi previsto dall'art. 21 del d.l.vo 22/1997, determinando un mero spostamento di competenze tra enti locali, legittimo a termini dell'art. 14, lett. o) e 15 dello Statuto regionale.

Va, comunque, osservato, che l'operatività dell'art. 160 in questione per quanto concerne i rifiuti abbandonati è ridotta dalle nuove previsioni di cui all'art. 14 del d.l.vo 22/1997.

Mentre, infatti, a termini dell'art. 9 del D.P.R. 915/1982, il potere ordinatorio sindacale, finalizzato allo sgombero a carico o in danno dell'autore dello scarico o abbandono, era limitato dalla ricorrenza di motivi sanitari, igienici o ambientali, oggi l'art. 14 del d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22 prevede tale potere -non più normativamente correlato ai detti motivi-anche nei confronti del proprietario o utilizzatore dell'area, ampliando la cerchia dei responsabili cui ordinare la rimessione in pristino dell'area del territorio comunale


Di conseguenza, ove dall'accertamento dell'abbandono di rifiuti possa individuarsi uno dei soggetti obbligati alla rimessione in pristino, a termini dell'art. 14 D. l.vo 22/1997, dovrà seguire la relativa ordinanza sindacale, la cui inottemperanza determinerà l'esecuzione in danno degli obbligati.

Ove, invece, non sia individuabile almeno uno dei soggetti cui ordinare lo sgombero, se il sito ricade al di fuori del centro abitato rimane operativa la previsione dell'art. 160 della l.r. 25/1993 che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.

Non sfugge allo Scrivente che, nell'assetto delle competenze previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la previsione dell'art. 160 della l.r. 25/1993 può apparire anomala.

Tuttavia tale anomalia non consente all'interprete di considerare caducata la norma regionale in questione, dal momento che la stessa può continuare ad essere applicata. Nè tale interpretazione contraddice il sistema di gestione dei rifiuti, dato che, in definitiva, si tratta soltanto di uno spostamento di competenze connotato da finalità di tutela e bonifica ambientale.

Nè, infine, può aver rilievo la considerazione che, nel bilancio della Regione, non esiste più lo specifico appostamento dei fondi previsti dall'art. 160 in questione, dal momento che con l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche, è mutato il sistema di finanziamento agli enti locali per l'esercizio delle funzioni decentrate, tra cui quelle in esame, oggi determinato complessivamente con l'attribuzione di una quota delle entrate del bilancio regionale.



La riferita impostazione, già evidenziata dallo Scrivente in precedenti pareri (n. 255 del 1997 reso con nota prot. 16667 del 1997 e n. 349 del 1999 reso con nota n. 3943 del 2000) e fatta propria dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che, con circolare 27 marzo 1998, n. 6006, ha emanato direttive in merito alla rimozione dei rifiuti abbandonati, non può, poi, ritenersi mutata dalle costituzioni di società d'ambito, dal momento che queste realizzano soltanto una forma organizzativa dei servizi affidati, ma non sottraggono agli enti locali partecipanti la titolarità delle competenze.

Ovviamente, trattandosi, in ogni caso, di raccolta e smaltimento di rifiuti, le province regionali possono legittimamente attribuire l'esercizio delle competenze di cui all'art. 160 in questione alle società d'ambito.



3. In ordine alla retribuzione, alle società d'ambito, delle attività di cu\i all'art. 160 della l.r. 25/1993, ove la raccolta e smaltimento possa, in ipotesi, riguardare utenze individuate e, quindi, rivestire le stesse caratteristiche del servizio reso alle utenze obbligate al pagamento della tariffa, non v'è ragione di non considerare ed utilizzare i proventi di tariffa di tali utenze, ancorchè allocate fuori del perimetro urbano.


Laddove si tratti, di contro, di rifiuti abbandonati, e non sussista la possibilità d'individuare un soggetto cui ordinare lo sgombero, non sembra che la retribuzione di tale attività possa far carico alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dal momento che la stessa grava direttamente sui cittadini in ragione della loro correlazione con locali e aree private produttori di rifiuti.

D'altronde, come sopra riferito, alle province regionali la Regione siciliana assicura il finanziamento per l'esercizio delle funzioni decentrate mediante il sistema delineato dall'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; pertanto, per retribuire alle predette società d'ambito le attività di cui all'art. 160 della l.r. 25/1993, andrebbe utilizzata la quota delle somme trasferite alle province in base al suddetto sistema e imputabile a tali attività.

Ovviamente, ove necessario, le province potrebbero ricorrere ad una mirata gradazione dell'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


Copia del presente parere è trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Amministrazioni regionali in indirizzo, competenti nella materia de qua, per le valutazioni del caso, rappresentando sin d'ora la piena disponibilità dello Scrivente a tornare sull'argomento alla luce delle eventuali osservazioni delle medesime.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulsito dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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