Pos. II-IV Prot. _______/85.05.11

OGGETTO: Atto amministrativo - Termini - Proroga - Impianto di distribuzione di carburanti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 5 aprile 2005 n. 2003)
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento riferisce che una società titolare di concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ha presentato istanza ai fini della "proroga del termine" di sospensione dell'esercizio del medesimo impianto; tale richiesta, in particolare, trae origine dalla circostanza che, a seguito del sequestro giudiziario della documentazione relativa all'impianto in questione, la predetta società non ha avuto modo di rispettare la scadenza del termine di cui sopra e non ha presentato, entro lo stesso termine, la richiesta di trasferimento in altro sito dell'impianto de quo.
Ricordato che la disciplina dei trasferimenti volontari di impianti di distribuzione di carburanti è contenuta nell'art. 10 del D.A. 12 giugno 2003, vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione prospettata.

2. Preliminarmente pare opportuno precisare che, come risulta dagli atti trasmessi da codesto Dipartimento a seguito di richiesta formulata dallo scrivente per le vie brevi, il provvedimento di autorizzazione alla sospensione dell'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti in questione è stato adottato da codesta Amministrazione nel 2002; conseguentemente, alla stregua del principio del tempus regit actum, secondo cui ogni atto è disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui è posto in essere, la normativa di riferimento da considerare ai fini dell'esame della fattispecie non va individuata nel D.A. 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia"), bensì nel D.A. 9 settembre 1997, n. 1231, che approva il Piano vigente all'epoca in cui è stato rilasciato il predetto provvedimento di autorizzazione alla sospensione dell'esercizio.
In particolare, l'art. 17 del richiamato D.A. n. 1231/1997 individua le ipotesi in cui i titolari delle concessioni di impianti di distribuzione di carburanti possono richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria a sospendere l'esercizio dell'impianto prevedendo alla lett. c), che "nei casi di trasferimento volontario, la sospensione all'esercizio sarà accordata per un periodo di cinque anni"; il successivo comma dispone poi che trascorsi "infruttuosamente i cinque anni (n.r.d.: e, cioè, deve ritenersi, senza che sia stata presentata l'istanza di trasferimento volontario dell'impianto) la concessione decadrà automaticamente".
Ciò premesso -considerato che, nella fattispecie, codesto Assessorato ha autorizzato la sospensione dell'attività fino ad un termine, indicato nel provvedimento adottato, entro cui la società interessata doveva presentare l'istanza di trasferimento dell'impianto medesimo e tenuto conto altresì che la proroga di detto termine equivale, in sostanza, alla proroga dell'efficacia del provvedimento stesso- trattasi di accertare se sia o meno ammissibile la proroga dell'efficacia della sospensiva dell'esercizio dell'impianto.
Al riguardo giova evidenziare, in via generale, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "il provvedimento di proroga degli effetti di un atto amministrativo, poiché si pone come atto accessorio dell'atto originario, dal momento che attiene al prolungamento dell'efficacia di tale atto, presuppone necessariamente l'attualità di tale efficacia e deve, pertanto intervenire prima della scadenza del termine di operatività dell'atto prorogato" (cfr. TAR Abruzzo, sez. Pescara, 8-11-1985, n. 469 e giurisprudenza ivi richiamata); in altri termini, per la giurisprudenza la proroga di un provvedimento preesistente "deve necessariamente intervenire quando l'efficacia del provvedimento prorogando non sia venuta meno" (cfr. CGA, sez. giurisdiz., 25-01-1990, n. 2) e, cioè, in particolare, "deve essere adottata prima della scadenza del termine di efficacia dell'atto" (cfr. CGA, sez. giurisdiz., 02-10-2003, n. 321).
Ora, nel caso in esame risulta dalla richiesta di parere che la società interessata -tornata in possesso della documentazione riguardante l'impianto di distribuzione di carburante- ha chiesto la proroga del termine assegnatole in data successiva alla scadenza del termine stesso e, cioè, quando l'efficacia del provvedimento di sospensiva era già venuta meno; pertanto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nella fattispecie deve ritenersi inammissibile la proroga dell'efficacia del provvedimento di sospensiva autorizzata da codesto Assessorato.
Né d'altra parte, va altresì osservato, può formularsi l'ipotesi che l'impossibilità materiale per la società de qua di accertare la data di scadenza del termine fissato (impossibilità determinata, a sua volta, dalla indisponibilità della documentazione relativa all'impianto di distribuzione di carburante) abbia determinato l'interruzione o la sospensione del termine stesso; ed infatti, al riguardo va precisato che il termine fissato da codesta Amministrazione nel provvedimento di sospensiva è un termine di decadenza che, ai sensi dell'art. 2964 c.c., non ammette né interruzione né, di regola, sospensione che sono invece istituti tipici della prescrizione. La decadenza, dunque, non è impedita se non dal compimento dell'atto (art. 2966 c.c.) e, cioè, nella fattispecie, dalla tempestiva proposizione dell'istanza di trasferimento dell'impianto di distribuzione di carburante.
Infine è appena il caso di rilevare che la scadenza infruttuosa del termine assegnato dall'Amministrazione alla società interessata ed indicato nel provvedimento di sospensiva ha prodotto "automaticamente" la decadenza dalla concessione alla stregua di quanto espressamente previsto nell'art. 17 del D.A. n. 1231/1997 nonché nello stesso provvedimento di autorizzazione alla sospensione dell'attività.
Pertanto nella situazione così determinatasi potrà solo prendersi atto della intervenuta decadenza senza che codesta Amministrazione possa procedere all'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 17 del D.A. n. 12 giugno 2003 attualmente vigente.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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