Pos. II-IV Prot. 83.2005.11

OGGETTO: Impiego pubblico.- Combattenti ed equiparati.- Benefici ex art. 2 L. 336/1970.

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n. 564 del 5 aprile 2005)

P A L E R M O

1.- In allegato alla lettera sopra indicata è stata trasmessa la nota n. 5793/A del 24 febbraio 2005 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, con cui è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio circa l'attribuibilità dei benefici di cui all'art. 2 della legge 336/1970 sugli ex combattenti ed assimilati, a seguito di domanda presentata, senza supporto di idonea documentazione, da un dipendente della medesima Camera di commercio già in quiescenza, che soltanto in data ancora successiva ha prodotto l'apposita istanza per il riconoscimento prefettizio - poi ottenuto - del requisito allo scopo prescritto.

2.- In ordine alla problematica proposta per il tramite di codesta Amministrazione si osserva che la questione in esame risulta già affrontata, e pacificamente risolta, in sede giurisprudenziale.
Ed invero - premesso che la qualifica di ex combattente, o le altre alla stessa assimilate, tra cui appunto rientra anche quella di profugo, vantata nella fattispecie concretamente rappresentata, non si acquista de jure per il semplice possesso dei relativi requisiti, ma occorre l'espresso conferimento delle stesse con un apposito provvedimento amministrativo avente carattere costitutivo - va ritenuto illegittimo il diniego dei benefici previsti ai fini di quiescenza dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, qualora la qualifica di ex combattente o assimilato risulti attribuita con decorrenza successiva alla data di cessazione dal servizio dell'interessato (cfr. Corte dei conti, Sez. III, sent. 56295 del 25 maggio 1984).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sent. 6633 del 19 dicembre 1984) poi - ribadito che il diritto a godere dei benefici cosiddetti combattentistici disciplinato dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, insorge, nel concorso degli altri prescritti requisiti, dal momento in cui venga riconosciuta da parte della competente autorità militare la qualifica di ex combattente, dato che il relativo provvedimento di detta autorità ha natura di accertamento costitutivo, con efficacia ex nunc - ha puntualmente osservato che, qualora l'interessato riceva tale riconoscimento ed invochi la suddetta disciplina dopo la cessazione del rapporto d'impiego e durante lo stato di quiescenza, deve negarsi il beneficio contemplato dall'art. 1 della citata legge (e cioè la valutazione di due anni al fine dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, il quale è strettamente attinente al rapporto d'impiego e presuppone che esso sia in atto alla data della domanda), mentre deve riconoscersi il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma, della medesima legge (cioè l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella goduta), il quale riguarda il trattamento di quiescenza, e, quindi, comporta il diritto di ottenere la riliquidazione del trattamento stesso a partire dal momento dell'indicato accertamento costitutivo della qualità di ex combattente o assimilata.
La Sezione lavoro della stessa Corte dopo avere affermato (cfr. sentenza n. 4411 del 13 maggio 1987) che "è evidente che il principio che emerge dalla pronunzia (n.d.r.: delle SS. UU. sopra richiamata) vale per entrambe le ipotesi di cui all'art. 2", ha esplicitato che "il conferimento dei benefici di cui all'art. 2 (in via alternativa richiedibili da parte del beneficiario ai sensi di detta disposizione), attiene soltanto al trattamento di quiescenza e non richiede che la relativa domanda sia presentata quando è ancora in atto il rapporto d'impiego."
Ed ancora, dunque, non è in alcun modo necessario neppure che la richiesta qualifica sia posseduta quando è ancora in atto il rapporto di impiego, atteso che il diritto sorge, ove ne sussistano i presupposti, nel momento in cui subentra lo stato di quiescenza, e ciò comporta (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sent. 318 del 20 gennaio 1989)"il diritto di ottenere la riliquidazione del trattamento stesso a aprtire dal momento dell'accertamento costitutivo della qualità di ex combattente" o, come nella specie, di profugo alla suddetta categoria assimilato.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.-Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale